Direttiva macchine: manuale d’uso e infortunio sul lavoro

Direttiva Macchine e infortunio sul lavoro: la responsabilità del produttore e del datore di lavoro in caso di infortunio e la rilevanza della corretta ed esauriente redazione del manuale d’uso della macchina. Riflessioni

La Cassazione in una recente sentenza (Cassazione Penale – Sezione Quarta – sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022) interviene sulla responsabilità penale del soggetto produttore del macchinario dal cui uso sia scaturito un infortunio sul lavoro e dell’obbligo generalizzato di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro imposto allo stesso produttore mediante la predisposizione di strumenti informativi per i lavor-attori chiari ed esaurienti sotto il profilo specifico delle cautele e degli accorgimenti da adottare per ovviare a possibili rischi alla loro incolumità fisica.

Una pronuncia che porta a riflettere su un tema poco battuto  in materia considerato che, almeno nella maggior parte dei casi, la responsabilità del produttore è ricondotta a possibili difetti del macchinario dal cui uso sia derivato l’infortunio sul lavoro (tra le rare eccezioni si ricorda: Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 28296 del 12 ottobre 2020 (u. 16 settembre 2020) – Pres. Piccialli – Est. Ranaldi – P.M. Perelli – Ric. S.S..  – Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza).

In questi casi, ovvero quelli più frequenti aventi ad oggetto problematiche connesse a difetti strutturali del macchinario, peraltro, tale responsabilità (del produttore) concorre, almeno nella maggior parte delle vicende giudiziarie, con quella del datore di lavoro da sempre individuato quale soggetto tenuto alla tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque obbligato alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati anche allorchè sia stato accertato che su questi sia apposta la marchiatura di conformità “CE”, di per sé ritenuta inidonea ad esonerarlo dalla predetta responsabilità (per tutti vedi Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 42110 del 18.11.2021).

La Corte di Cassazione in questi casi ha, anzi, altresì precisato come tale orientamento sia applicabile anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, ne deriva, quindi, che se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura  CE è, come detto, ininfluente rispetto alla valutazione della condotta diligente del datore di lavoro, a maggior ragione  deve ritenersi tale anche nei confronti del produttore o venditore che, peraltro, hanno (o dovrebbero avere) maggiori possibilità di verifica e controllo sul macchinario.

Generalmente, dunque, la responsabilità penale del produttore è stata ricondotta ed argomentata nella giurisprudenza di legittimità e dalla Suprema a quei casi purtroppo frequenti in cui ricorra una di fattispecie di inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina ed ha trovato, anzi, ulteriore conferma proprio in quelle pronunce che hanno affermato la concorrente colpevolezza del datore di lavoro per non avere assolto all’obbligo di eliminare le fonti di pericolo derivanti dall’utilizzo del macchinario e di non aver adottato tutti gli strumenti anche tecnologi a tutela della sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 41147 del 17.10.2021).

Nei casi di  responsabilità condivisa, la colpa esclusiva del produttore peraltro non è rara per quanto ricorra solo qualora l’accertamento di un elemento di pericolo da parte del datore di lavoro sia oggettivamente impossibile per le specifiche e particolati caratteristiche della macchina o per la sussistenza di un vizio di progettazione che non sia obiettivamente rilevabile nonostante la diligenza apprestata prima del suo utilizzo (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 1184 del 03.10.2018).

Del resto le leggi nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea prevedono che le macchine soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) definiti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme armonizzate specificate nella Direttiva costituiscono una delle vie preferenziali per dimostrare la conformità legale dei macchinari.

Questo significa che tutte le macchine immesse sul mercato all’interno dell’Unione Europea devono soddisfare gli stessi requisiti Legali. Le stesse norme sono riconosciute anche in diverse zone fuori dall’Europa, ad esempio mediante l’adozione di tabelle di equivalenza.

La sicurezza delle macchine è una delle aree di interesse in più rapida crescita nell’ambito industriale rappresentando uno tra gli strumenti indubbiamente efficaci e, comunque, co- partecipi unitamente ad altri fattori, alla lotta contro gli infortuni sul lavoro.

Per questo la materia è sempre più attenzionata ma nel caso di specie ricorda la necessità, come detto, di ampliare le riflessioni a nuovi scenari dai quali possa derivare la responsabilità penale del produttore e attraverso i quali è possibile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione, infatti, come precisato, concentra le proprie argomentazioni sul manuale d’uso che accompagna la macchina e che deve essere completo nelle sue informazioni potendo diversamente incorrere in responsabilità penale il produttore.

In conclusione

La redazione puntuale di un manuale d’uso è parte integrante della sicurezza della macchina e se soddisfatta la responsabilità penale del produttore parrebbe poter essere esclusa residuando quella esclusiva del datore di lavoro ovviamente anche in tal caso al ricorrere di determinate circostanze e, nel caso di specie, aver installato e utilizzato il macchinario senza appunto rispettare le istruzioni d’uso atte a garantire la sicurezza dei lavor-attori (si ricorda che ulteriori ipotesi nelle quali la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa  quando si provi che l’utilizzatore/datore di lavoro abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (così Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 13/01/2006, Rv. 233174)  ovvero quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato, a sua volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento.((Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

In merito giova ricordare che:

  • Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio il citato articolo del D.Lgs. 81/2008 richiede che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano adeguate nel tempo. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizza la sicurezza inerente l’uso delle attrezzature di lavoro all’interno del Titolo III, nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Esiste quindi una posizione di garanzia dalla quale derivano degli obblighi (quelli di cui parleresti tu rispetto a come deve essere una macchina) che se non vengono rispettati possono portare a queste contestazioni:

in merito all’utilizzo di macchine non conformi, sono sancite dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro e del Dirigente che si riportano di seguito:

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. a)]

Art. 70 comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. b)]
  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’Allegato V, parte II: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, comma 3, lett. a)]

Sanzioni amministrative a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 dell’art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, comma 4, lett. a)]

Art. 70, comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 71, comma 4: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. c)]

Art. 71, comma 4: Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Ovviamente  a queste sanzioni possono essere correlate quelle del codice penale in caso appunto di infortunio.

Un contributo alla cultura sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Igiene delle produzioni e illeciti

Focus sull’attuale quadro normativo sanzionatorio posto a presidio dell’ordine alimentare e della sicurezza alimentare e le connesse responsabilità dell’OSA secondo quanto previsto dalla L. n. 283/1962. Grazie alla presentazione di case study tratti dalla giurisprudenza si approfondiranno le potenziali modalità di formulazione delle contestazioni e linee di difesa che possono essere adottate, anche in via preventiva.

Al termine della giornata verrà dato anche un aggiornamento sul Disegno di legge di riforma dei reati alimentari AC 2427 attualmente in discussione alla Camera dei deputati e dei suoi obiettivi di rafforzamento del quadro sanzionatorio degli illeciti agroalimentari (in particolare attraverso la modifica dell’art. 5) rispetto alla legge di riforma della giustizia penale che delega il Governo a introdurre nuove modalità di estinzione delle contravvenzioni.

Quali possono essere le conseguenze?

Scopritelo nel Webinar del 30 marzo 2022, che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sulla piattaforma web di Formalimenti.

Programma in breve: 

Con numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza si affronteranno diversi temi:

– Quali i comportamenti penalmente rivelanti nella Legge n 283/1962? Principi generali
– Il sistema sanzionatorio e i beni tutelati dalla salute pubblica all’ordine alimentare
– La natura delle contravvenzioni: pericolo o danno? Perché è importante comprenderlo?
– I soggetti attivi: l’OSA e la responsabilità nelle imprese di natura individuale e societaria di forma semplice
Approfondimento: la realtà organizzativa nell’impresa complessa e la delega di funzioni in materia di responsabilità penale alimentare
La responsabilità amministrativa dell’ente/impresa ai sensi del D.lgs. n 231/01
– La lettura dell’art. 5 attraverso le lenti della giurisprudenza
Case study e possibili azioni di difesa adottabili anche in via preventiva
Aggiornamento sulla proposta di riforma della legge n. 283/1962 anche in riferimento alla responsabilità amministrativa dell’Ente ed i rapporti con la legge di riforma della giustizia penale Legge n. 134/2021 (art. 1 comma 23) in tema di estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie/ripristinatorie che porterà dei cambiamenti importanti in caso di contestazioni nel settore di riferimento.

Superbonus e DL 13/22: frodi e sicurezza sul lavoro

Superbonus e Decreto Frodi: pesanti sanzioni in caso di asseverazioni false e assicurazioni professionali da rifare…e la sicurezza in cantiere?

Il DL n. 13/2022 a fronte delle agevolazioni fiscali e delle frodi che hanno portato con sè prevede che i tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.

Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Sicurezza sul lavoro?

Per ottenere le agevolazioni fiscali, le imprese edili dovranno applicare contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Detto altrimenti, non potranno essere riconosciuti come lavori edili quelli eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi.

Importante e ampio il dispositivo che verificherà la corrispondenza fiscale e contrattuale: a controllare sarà l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

In parallelo al debutto dei nuovi obblighi in materia di applicazione del contratto collettivo previste dal decreto contro le frodi in edilizia, finalizzati a porre un freno alle irregolarità nel settore, giungono le indicazioni contenute nella nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Aumenta l’attività nel settore edile per l’accesso al bonus facciate, al superbonus e più in generale alle detrazioni per ristrutturazione e, in parallelo, si intensificano i controlli sul rispetto delle norme in materia di0 sicurezza e per il contrasto al lavoro nero.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel corso del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma anche per il 2022 l’attenzione particolare in materia edilizia, alla luce dei numerosi cantieri e lavori in corso ai fini dell’acceso alle agevolazioni fiscali.

Detto ciò, è noto che, sebbene di adempimenti per la sicurezza in cantiere in caso di Superbonus se ne sia parlato poco, è un dato che già il Decreto 6 agosto 2020 all’art. 8, comma 3, prevedeva quali dovessero essere i Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ma, in particolare il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41, all’art. 4 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” prevedeva che “LA DETRAZIONE NON E’ RICONOSCIUTA IN CASO DI:

D) VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI, NONCHE’ DI OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE ACCERTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI E COMUNICATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE”.

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ben doveva dunque essere già attenzionata dai diretti interessati (vedasi committenti in primis) anche ed indipendentemente dall’ultimo intervento in materia.

Ciò a maggior ragione considerato che il terreno è fertile anche per possibili contestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Ripartiamo senza compromessi!

Ripartiamo, ma no a compromessi salute-lavoro

La ripartenza e la cultura della sicurezza tra gestione del rischio, diritto al lavoro e rispetto del diritto alla salute.

In questo contesto di ripartenza delle attività sociali ed economiche occorre garantire, attraverso procedure di contrasto alla diffusione del Covid, adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante l’emergenza sanitaria sia tuttora in corso, il rispetto delle norme anti contagio può consentire alle imprese di ripartire ma in sicurezza. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione: in caso contrario è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La forte attenzione verso la pandemia non deve però distogliere l’attenzione dai tradizionali rischi lavorativi, riguardo ai quali risulta ancora più necessario, considerati i lunghi periodi di chiusura e interruzione di tante attività, richiamare l’importanza della prevenzione e continuare a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

Il lavoro come “vocazione naturale” dell’uomo: così lo rappresentava il filosofo Fourier. Fattore di realizzazione della persona, canale privilegiato di integrazione e di riconciliazione sociale, diritto fondamentale dell’individuo e insieme, secondo la Costituzione italiana, attività che concorre al progresso della società. La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore comune non negoziabile e costituisce la base per uno sviluppo economico “sano”. I nostri padri costituenti, del resto hanno avuto la lungimiranza di inserire nella Carta Costituzionale il valore della salute, la tutela del lavoro e dei lavoratori sancita dagli artt. 4, 35, 36, ed ancorata sull’art.32 Cost., dando anche indicazioni precise nella comparazione tra l’interesse economico e la tutela della salute medesima, stabilendo – all’art. 41 Cost. – che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza.

Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono i due lati di una stessa medaglia.

Se questi sono i principi a cui tendere, purtroppo gli incidenti e le morti sul posto di lavoro sono ancora molto diffusi. Eppure, proprio l’avvento del Covid-19 ha dimostrato che la salute è uno dei pilasti su cui si fonda l’economia.

L’articolo, senza alcuna pretesa di voler dare una risposta esaustiva o condivisa, cerca di rispondere a una domanda che è necessario porsi prima di ripartire: quale insegnamento trarre dalla Pandemia in questa fase di ripartenza? Il diffondersi della cultura della sicurezza sul lavoro dovrebbe indurre ad una gestione del rischio in via preventiva? In che modo? Serve un cambio di paradigma?