Tutela dei beni culturali: rafforzata tutela

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.

Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo 2022.

  • §§

La legge si compone di 7 articoli attraverso i quali:

  1. colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali ed introduce nuove fattispecie di reato. In particolare, viene inserito nel codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici;
  2. innalza le pene edittali vigenti;
  • introduce nuove circostanze aggravanti (la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
  1. Individua nuove circostanze attenuanti (la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto);
  2. introduce cause di non punibilità;
  3. interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
  • modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il legislatore ha previsto poi l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).
  • modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

 

In particolare, quanto al codice penale la riforma introduce gli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali)

518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

518-quater (Ricettazione di beni culturali)

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)

518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)

518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)

518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)

518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)

518-duodevicies (Confisca)

518-undevicies (Fatto commesso all’estero)

A queste figure delittuose si affiancata la nuova contravvenzione di cui all’art. 707-bis rubricata “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».

Quanto alle modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, come detto, è prevista l’introduzione degli articoli:

25-septiesdecies: (Delitti contro il patrimonio culturale) che prevede in relazione:

– all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

– all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

– all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

– all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Legge n. 238/21 e ripercussioni Modelli 231

Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2019-2020

“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17.01.2022”

 

Gli Artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Delitti contro la personalità individuale

Abusi di mercato

 

Di seguito vengono descritti gli articoli della Legge 238 e i relativi articoli di codice penale oggetto di modifiche.

Art. 19 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo agli “attacchi contro i sistemi di informazione” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e contemplati dall’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

(Articolo 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(Articolo 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quinquies c.p.)

Art. 20 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo alla “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti contro la personalità individuale” contemplati dall’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.

 

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione o accesso a materiale pornografico

(Articolo 600-quater c.p.)

Adescamento di minorenni

(Articolo 609-undecies c.p.)

 

Art. 26 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.

Questo articolo relativo alle “Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di ”Abusi di mercato” contemplati dall’Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Manipolazione del mercato

(Articolo 185 TUF)

 

Quali conseguenze?

 

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

  • La rubrica è stata sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici».

Vengono ampliate le condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che abusivamente  «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell’ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna della circostanze di cui all’art. 617-quater comma 4.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

  • Alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti «Detenzione, diffusione e installazione abusiva”.
  • La parola «si procura» nel corpo dell’articolo è sostituita dalle seguenti «abusivamente si procura, detiene,»
  • Le parole «mette a disposizione di altri» nel corpo dell’articolo sono sostituite dalle seguenti «mette in altro modo a disposizione di altri o installa».

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche                                      (art. 617-quater c.p.)

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e da 3 a 8 anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

Viene modificata la descrizione delle condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti» ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione o accesso a materiale pornografico».
  • E’ stato aggiunto il seguente secondo comma: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

  • Viene aggiunto un ulteriore comma che prevede un aumento di pena nei seguenti casi:

1)se  il reato è commesso da più persone riunite;

2)se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 “Reati di abuso di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs.n. 58/1998)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate».
  • Viene riscritto integralmente l’articolo, prevedendo in particolare la sostituzione dei commi 3 e 3-bis con le seguenti disposizioni:
  • Punibilità(con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni) anche del soggetto che essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1;
  • Un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivista’ del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
  • Applicazione delle disposizioni dell’articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato(art.185D.Lgs.n.58/1998)

  • Vengono abrogati i commi 2-bis e2-ter

 

NE CONSEGUE:

Modifica dell’elenco dei reati presupposto e conseguente necessità di adeguamento dei Modelli 231 in relazione alle fattispecie sopra riportate a seconda, ovviamente, dell’impatto che le stesse previsioni possa avere rispetto al core business della singola realtà imprenditoriale.

Sotto il profilo sanzionatorio INVECE Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive da applicare agli enti, riguardanti i reati modificati dagli Artt.19,20 e 26 della Legge 238 del 23 dicembre 2021 non sono citate nei suddetti articoli , per cui le quote o sanzioni da applicare all’ente restano quelle previste dagli articoli di codice penale prima della modifica

Green pass nel settore privato responsabilità 231

Green pass nel settore privato: quali responsabilità per l’impresa ai sensi del D.lgs. 231/01 e quali per il datore di lavoro?

La responsabilità penale del datore di lavoro, persona fisica, si potrebbe affiancare quella “etichettata” come amministrativa (di fatto, penale) dell’ente/azienda, per i reati commessi al suo interno, anche allorché il reo non venga esattamente identificato?

Si, proprio ad evidenziare la natura distinta della responsabilità della persona giuridica.

In base a quali principi?

L’elaborato analizza la normativa emergenziale in rapporto ai dettami del TU Sicurezza e del decreto 231 evidenziando, appunto, quali siano i presupposti che dovrebbero ricorrere  affinché l’impresa possa essere riconosciuta responsabile e la necessità di una compliance integrata.

Misure anticontagio: quali sanzioni?

A causa del diffondersi del COVID-19 sono stati emanati una serie di provvedimenti restrittivi ed i settori interessati dai DPCM e dai DL nonché dalle Ordinanze della Regione Lombardia (questi ultimi, ovviamente, valevoli solo per il territorio regionale interessato e nei limiti in cui prevedano restrizioni maggiori rispetto ai DPCM ed ai DL), sono pertinenti sia la sfera personale che i luoghi di lavoro, aziende ed attività commerciali rimaste attive.

Nel tentativo di supportare l’analisi una mappa ragionata del quadro della normativa emergenziale, aggiornata da ultimo al DPCM dell’1 aprile 2020 ed all’Ordinanza n. 521 della Regione Lombardia del 4 aprile 2020, e districarsi tra i numerosi provvedimenti che si stanno susseguendo in questo periodo e che verranno emanati per far fronte alla riorganizzazione del quotidiano sia personale che lavorativo si è ritenuto potesse essere di ausilio un breve elaborato con l’obiettivo di evidenziare i rischi penali (ma anche amministrativi) correlati alla violazione delle misure di contenimento in vigore.

Il documento si compone di compone di 4 sezioni:

1) le prescrizioni anti-contagio, aggiornate ai provvedimenti di emergenza dello Stato e della Regione Lombardia dei primi di aprile 2020, previste sia per i privati che per le attività commerciali e le aziende al momento in attività;

2) le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa emergenziale e non in caso di violazione delle prescrizioni anti-contagio da parte dei privati;

3) le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa emergenziale e non per le attività commerciali e per i datori di lavoro:

Focus sulle disposizioni di cui al D.lgs.. n. 81/08 ed il D.lgs. n. 231/01.

Schema del D.lgs. di attuazione della Direttiva PIF

Dopo mesi di attesa, è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri lo schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371, meglio nota come Direttiva PIF (Protezione Interessi Finanziari) che si propone di armonizzare il diritto penale in materia tributaria e fiscale degli Stati membri dell’Unione Europea allo scopo di contrastare e punire le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE.

L’iter di recepimento della Direttiva PIF nel nostro Paese è stata avviata con la Legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (rubricata “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre scorso ed entrata in vigore il 2 novembre 2019 che contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/137.

Ma è solo con il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio scorso che il Decreto legislativo di attuazione della Legge 117/2019 è stato approvato, in esame preliminare, peraltro discostandosi dalle indicazioni presenti all’art. 3, comma 1 lett a) della stessa per le motivazioni addotte nella Relazione illustrativa del Decreto medesimo cui si rimanda.
Dallo schema di attuazione è possibile tracciare le intenzioni del legislatore ai fini della lotta contro la frode che lede gli interessi UE.

In particolare, a partire dalle indicazioni fornite con la Legge delega attuativa 117/2019 il legislatore si è mosso indicando la necessità di modificare alcune fattispecie di reato che ledono gli interessi finanziari dell’UE e di inasprire le pene, in alcuni casi, con un aumento di quella edittale massima fino a quattro anni di reclusione (peculato, indebita percezione di erogazioni e induzione a dare o promettere utilità).

Non solo.

Le modifiche più rilevanti riguardano oltre che il codice penale, il D.lgs. 74/2000 (reati tributari) e il D.lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti), il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973) e la legge in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986, n. 898).

Si tratta, quindi, di uno schema corposo che novella su più fronti la normativa del nostro ordinamento.

L’elaborato analizza le novità che potrebbero essere introdotte se lo schema del decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE n. 2017/1371 venisse approvato senza modifiche.

Per punti gli argomenti trattati:

Modifiche al codice penale

Modifiche alla legge sui reati tributari

Modifiche al TU disposizioni doganali

Modifiche in tema di responsabilità degli Enti D.Lgs. 231/01

Modifiche in materia di aiuti comunitari al settore agricolo