Igiene delle produzioni e illeciti

Focus sull’attuale quadro normativo sanzionatorio posto a presidio dell’ordine alimentare e della sicurezza alimentare e le connesse responsabilità dell’OSA secondo quanto previsto dalla L. n. 283/1962. Grazie alla presentazione di case study tratti dalla giurisprudenza si approfondiranno le potenziali modalità di formulazione delle contestazioni e linee di difesa che possono essere adottate, anche in via preventiva.

Al termine della giornata verrà dato anche un aggiornamento sul Disegno di legge di riforma dei reati alimentari AC 2427 attualmente in discussione alla Camera dei deputati e dei suoi obiettivi di rafforzamento del quadro sanzionatorio degli illeciti agroalimentari (in particolare attraverso la modifica dell’art. 5) rispetto alla legge di riforma della giustizia penale che delega il Governo a introdurre nuove modalità di estinzione delle contravvenzioni.

Quali possono essere le conseguenze?

Scopritelo nel Webinar del 30 marzo 2022, che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sulla piattaforma web di Formalimenti.

Programma in breve: 

Con numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza si affronteranno diversi temi:

– Quali i comportamenti penalmente rivelanti nella Legge n 283/1962? Principi generali
– Il sistema sanzionatorio e i beni tutelati dalla salute pubblica all’ordine alimentare
– La natura delle contravvenzioni: pericolo o danno? Perché è importante comprenderlo?
– I soggetti attivi: l’OSA e la responsabilità nelle imprese di natura individuale e societaria di forma semplice
Approfondimento: la realtà organizzativa nell’impresa complessa e la delega di funzioni in materia di responsabilità penale alimentare
La responsabilità amministrativa dell’ente/impresa ai sensi del D.lgs. n 231/01
– La lettura dell’art. 5 attraverso le lenti della giurisprudenza
Case study e possibili azioni di difesa adottabili anche in via preventiva
Aggiornamento sulla proposta di riforma della legge n. 283/1962 anche in riferimento alla responsabilità amministrativa dell’Ente ed i rapporti con la legge di riforma della giustizia penale Legge n. 134/2021 (art. 1 comma 23) in tema di estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie/ripristinatorie che porterà dei cambiamenti importanti in caso di contestazioni nel settore di riferimento.

Criteri di redazione del Modello 231

Metodologia e tecniche di redazione del Modello 231

Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.

L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è finalizzata ad arginare il rischio penale connesso all’esercizio dell’attività d’impresa ovvero a limitare la severità della risposta sanzionatoria.

Il contributo si propone di delineare con un taglio pratico i passaggi necessari per la redazione di un Modello 231 idoneo a prevenire la commissione dei c.d. reati presupposto di cui al Decreto 231, avuto riguardo alla normativa vigente in materia, alle linee guida delle maggiori associazioni di categoria e alle best practices affermatesi nei vent’anni di applicazione dello stesso Decreto 231.

Modello 231: quando è idoneo?

Quando un modello può definirsi idoneo e quali criteri adotta il giudicante ai fini della valutazione di idoneità del modello in giudizio?

Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.

Con il D.Lgs. n. 231/2001 il legislatore persegue il fine di prevenire il rischio di commissione di reati nelle realtà aziendali mediante l’adozione di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (MOG) che possa considerarsi idoneo.La chiara vocazione di prevenzione, dunque, è strettamente legata al concetto di idoneità del MOG. L’ art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 fornisce alcuni parametri di riferimento che valgono all’Ente, una volta rispettati, a provare in giudizio l’assenza di responsabilità per colpa di organizzazione, ma omette di rappresentare elementi certi circa l’idoneità preventiva.

Il saggio analizza ogni elemento rilevante indicato dal legislatore nella consapevolezza che le uniche certezze correlate alla pretesa idoneità sono rappresentate dal fatto che il Modello non possa essere inteso come “un rituale di portata meramente burocratica” [1] e che lo stesso non possa consistere in un “manufatto preconfezionato, ma deve rappresentare una confezione sartoriale, adattandosi alle singole specificità dei contesti“. Il giudizio di valore sul rispetto delle indicazioni normative spetta unicamente al Giudice penale che, anche avvalendosi dell’ausilio di consulenti tecnici forniti delle necessarie professionalità, accerta se l’analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate abbiano spiegato la loro utilità sul piano preventivo, se il sistema sia caratterizzato da meccanismi correttivi, se il controllo sia stato affidato ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari efficaci
Una sorta di delega in bianco, priva di chiari riferimenti normativi e con poche favorevoli pronunce giurisprudenziali