Tutela del Made in Italy

Legge Europea: focus lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy

Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” (Legge Europea 2019-2020), provvedimento con il quale vengono introdotte disposizioni per adeguare la legislazione vigente nazionale al diritto europeo e per assicurare la corretta attuazione dei regolamenti europei e delle direttive europee già recepite.

Il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, composto da 48 articoli, interviene in diversi settori eterogenei: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci, sicurezza e giustizia, fiscalità e dogane, appalti pubblici, affari economici e monetari, sanità, protezione dei consumatori, energia, e altre disposizioni di natura procedurale.

L’art. 22 si occupa in particolare di rafforzare il sistema della lotta alle contraffazioni che rappresentano oramai una piaga per l’economia e che è in continua evoluzione nel mercato europeo. Con la Legge Europea, in vigore dal 1 febbraio 2022, infatti, l’Italia ha attuato il regolamento Ue n. 608/2013 sull’acquisto di prodotti contraffatti.

Quali le novità?

Dopo il c. 7 dell’art. 1, D.L. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, avente ad oggetto “Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo”, vengono introdotti tre nuovi commi (7-bis, 7-ter e 7-quater) che colmano una lacuna nell’ attuale sistema sanzionatorio relativa alla fattispecie dell’introduzione con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte dell’acquirente finale proveniente da Stati extra-UE. Di nuova introduzione, altresì, la previsione dell’onere del vettore di custodire e distruggere i beni contraffatti, nel caso in cui non vi abbia provveduto l’acquirente.

La politica di contrasto alla contraffazione sposta dunque l’attenzione sull’acquirente finale che introduca nello Stato piccole quantità di beni contraffatti, così lanciando un messaggio forte: qualsiasi attività usurpativa di titoli di proprietà intellettuale anche di entità irrisoria (rectius minima) può comportare l’irrogazione di sanzioni. L’intento pare essere volto a rafforzare la tutale del Made in Italy.

Vediamo nello specifico cosa prevede il nuovo dettato normativo:

  • comma 7-bis punisce l’acquirente finale, che, con qualsiasi mezzo, all’interno degli spazi doganali, introduca nel territorio italiano beni provenienti da Paesi extracomunitari, che violino:

– le norme di origine e provenienza dei prodotti;

– di proprietà industriale di diritto di autore.

  • Le condizioni per l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa sono:

i beni in questione:

– devono essere in quantità pari o inferiore a 20 pezzi;

devono avere un peso lordo pari o inferiore a 5 kg;

– l’introduzione dei beni non deve essere connessa all’esercizio di un’attività commerciale.

  • La sanzione irrogata anche in questo caso parte da euro 100,00 per arrivare a euro 7.000,000;

 

  • comma 7 ter pone a carico del vettore l’onere economico inerente alla custodia delle merci ed alla distruzionedelle stesse, nel caso in cui non vi provveda direttamente l’acquirente finale, che è il primo soggetto onerato. Tale disposizione si giustifica con la rappresentanza dell’acquirente da parte del vettore, concernente l’espletamento degli adempimenti doganali, ai sensi degli artt. 18 e 19, Reg. UE n. 952/2013, che ha istituito il “Codice Doganale dell’Unione Europea”.

É previsto anche un termine per la distruzione delle merci contraffatte: si deve infatti procedere in tal senso entro 30 giorni dalla confisca, disposta ai sensi dell’art. 1, comma 7.

  • Chi è responsabile ad irrogare le sanzioni?

L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente in relazione al luogo di accertamento della trasgressione.

  • Comma 7 quater la sanzione è irrogata ai sensi della legge n. 689/81.

§§§

Tutto ciò fermo restando quanto previsto 60ai sensi dell’ art. 1, c. 7, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 fino a euro 7.000,00 l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”.

Mentre, qualora l’acquisto venga effettuato da un operatore commerciale o importatore o comunque da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata, salvo che il fatto costituisca reato, in un minimo di euro 20.000,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00.

Si provvede anche alla confisca amministrativa dei suddetti beni.

§§§

Di seguito un estratto dal testo integrale  della norma in commento:

Art. 22 Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013. 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti: «7-bis. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprieta’ industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attivita’ commerciale. 7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle merci e’ posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7. 7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis e’ irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove e’ stato accertato il fatto. La sanzione e’ applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Focus su: origine, allergeni, eCommerce

Sono passati 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 1169/2011 e questa norma è ancora oggetto di dibattito: permangono punti controversi e ambiti di approfondimento, mentre alcuni articoli sono diventati oggi di stringente attualità. Nella mattinata di formazione si affrontano le novità già in atto, i limiti rivelati dalla sempre più diffusa applicazione della normativa nell’e-commerce, e gli errori ancora comuni nella comunicazione degli allergeni.


Si approfondiscono alcuni aspetti specifici del Regolamento:

  • Introduzione al Regolamento e informazioni obbligatorie
  • Origine dell’alimento (Regolamento di esecuzione 775/2018)
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta o a Indicazione Geografica Protetta
  • L’informazione alimentare nel food & grocery e-commerce
  • La corretta comunicazione della presenza di allergeni e sostanze che provocano intolleranze

 


  • Il corso ha l’obiettivo di offrire gli strumenti e le linee guida utili ad aiutare le imprese e i produttori nell’applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011. Attraverso la disamina di case study e relativa giurisprudenza, vengono posti  in luce gli errori da evitare nella comunicazione, sia che si tratti di alimenti pre-confezionati, che sfusi e l’insorgere di possibili responsabilità anche penali.

  • Nei vari interventi viene messa in luce la rilevanza del diagramma di flusso, dall’autocontrollo all’etichettatura, per una corretta informazione.

Il mio intervento:

La comunicazione degli allergeni nonchè delle sostanze atte a provocare intolleranze e la disciplina speculare del senza glutine e senza lattosio
Avv. Cinzia Catrini

Allergeni e sostanze che provocano intolleranze, cosa sono?
Il rapporto tra il Reg. (UE) n. 1169/11 – Reg. (CE) n. 852/04 ed il Reg. (CE) n. 178/02, la gestione del rischio e buone prassi nel piano di autocontrollo;
• Le linee del Ministero della Salute 2018 Allergie alimentari e sicurezza del consumatore
• focus novità: Reg. (UE) n. 382/2021 adeguamento del Reg. (UE) 852/2004 alla revisione della norma del Codex Alimentarius ‘General Principles of Food Hygiene’ (Principi generali in materia di igiene alimentare, (CXC 80-2020) intervenuta lo scorso settembre 2020, con la quale è stato introdotto il principio generale della «cultura della sicurezza alimentare» per aumentare la consapevolezza e migliorare i comportamenti dei dipendenti degli stabilimenti alimentari: focus allergeni
• Allergeni: quali sono? I 14 alimenti che richiedono una particolare attenzione nella comunicazione All. II Reg. (UE) n. 1169/2011;
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze/alimenti atti a provocare intolleranze) in relazione agli alimenti pre-imballati
focus cd carry over
focus cd May contain
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze atte a provocare intolleranze) in relazione agli alimenti preincartati alla presenza o meno del consumatore, ovvero ancora venduti sfusi. In questo contesto porteremo l’attenzione anche al “fuori casa” e, quindi, alla ristorazione ed alle attività di somministrazione alimenti ad essa assimilabili
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze atte a provocare intolleranze) nel Business to Business (B2B) e la c.d. Precautionary Allergen Labelling (PAL)
• Case study: criticità, responsabilità e sanzioni amministrative – penali
• La disciplina speculare delle indicazioni Allergen free
• Il glutine: normativa di riferimento
• Il lattosio: normativa di riferimento
• Case study: criticità, responsabilità e sanzioni amministrative – penali.

Diritto e Cibo rubrica

Il diritto ad un cibo adeguato, sano e giusto è al centro dell’attenzione mondiale, ma non c’è bisogno che lo dica io; ebbene, in questo contesto ho pensato ad un laboratorio MA giuridico che mi rappresenta sia come avvocato e consulente di diritto alimentare che come nutrizionista e terapista alimentare: una fucina di informazioni che spaziano dal rapporto tra il cibo e i suoi aspetti culturali, alla sostenibilità ambientale, passando dai più complessi temi della legalità alimentare.

Potete leggere alcuni miei articoli o guardare dei video registrati grazie alla collaborazione della dott.ssa Maria Chiara Italia mediatrice familiare, editor

Corso di formazione Food Law

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano

Lieta di aver contribuito con un intervento sui limiti dell’attuale assetto normativo a tutela del patrimonio alimentare sia nell’impianto del codice del penale che nell’ambito del D.lgs. n. 231/01.

Partendo dalle criticità attuali in entrambi i settori è stata analizzata anche la riforma approvata dal Consiglio dei Ministri DDL AC 2427 che prevede un intervento modificativo sia nel codice penale che nella L. n. 283/1962 nonchè nel D.Lgs. n. 231/01.

Blockchain: la sfida nel settore food

Blockchain: la sfida nel settore agroalimentare contro le frodi

La tracciabilità è quello strumento che, da un lato, consente ai consumatori di effettuare scelte consapevoli attraverso “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (Reg. 178/02) e, dall’atro, comporta un quid pluris per l’azienda portando benefici  in termini di aumento delle garanzie, di riduzione dei costi, di maggior controllo, di comunicazione e marketing, di possibilità di creare valore aggiunto e di supporto ad altri processi aziendali.

A fronte dell’assoluta importanza che riveste il tema della tracciabilità, è evidente che risposte adeguate a detta necessità in questo momento storico possono derivare proprio dall’impiego della tecnologia e, in particolare, dalla Blockchain, che, come analizzato nell’elaborato potrà essere un valido supporto per essere conformi alla normativa sulla tracciabilità alimentare e, di conseguenza, la risposta alle esigenze manifestate da un mercato sempre più concorrenziale dove la reputazione aziendale assume sempre maggiore valore, un mercato che richiede un miglioramento dell’efficienza interna e della comunicazione esterna con gli altri attori della filiera e gli utenti finali.

Ma non solo.

Tra gli obiettivi principali della politica di sicurezza alimentare della Commissione europea troviamo la volontà di assicurare la sanità dei prodotti del mercato food: la Food Law Regulation (Reg. 178/02), fin dai considerando iniziali afferma che: «per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo a partire dalla produzione primaria inclusa (…)» considerando n. 12). Inoltre il Reg. 178/02 all’art. 17, comma 1 dispone, che “Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte“.

Per poter affermare che un alimento è sicuro e non abbia, ad esempio, subito delle contaminazioni nei cicli di conferimento della materia prima o della trasformazione o della produzione, sarà quindi necessario risalire al momento in cui sono avvenute e ciò non sempre è facilmente possibile a causa di una supply chain articolata dove gli si moltiplicano gli attori, le informazioni, le risorse coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto. Anche in questo contesto potrà, quindi, essere di ausilio della Blockchain unitamente ad un circuito di tecnologie mirato al reperimento di più informazioni possibili su un certo prodotto o materia prima.

Tema, a sua volta, indissolubile rispetto alla sicurezza alimentare ed alla tracciabilità è quello delle frodi alimentari che minacciano la salute del consumatore-utente ma, altresì, il commercio e la reputazione delle eccellenze enogastronomiche con particolare riferimento ai  prodotti contrassegnati dalle denominazioni di origine (cfr. Dop, Igp..): secondo i dati raccolti dall’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi), sono migliaia e migliaia le tonnellate di prodotti sequestrati ogni anno.

Garantire la sicurezza alimentare comporterà, quindi, la possibilità di far fronte anche alle frodi alimentari, commerciali e sanitarie, ma per garantire la sicurezza alimentare si è visto che a monte è richiesta trasparenza e tracciabilità di tutta la filiera.  E’ evidente, quindi, che soddisfatti i requisiti di tracciabilità si porrà un presidio efficace per la lotta alle frodi e la Blockchain, in connubio con l’utilizzo di ulteriori tecnologie, ad oggi, parrebbe rappresentare una delle strade percorribili per garantire in modo certificato proprio trasparenza e tracciabilità di un determinato prodotto lungo l’intera sua filiera in modo che lo stesso non possa essere adulterato, alterato, sofisticato…con conseguenti danni al commercio e, soprattutto alla salute.