Tutela del Made in Italy
Legge Europea: focus lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy
Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” (Legge Europea 2019-2020), provvedimento con il quale vengono introdotte disposizioni per adeguare la legislazione vigente nazionale al diritto europeo e per assicurare la corretta attuazione dei regolamenti europei e delle direttive europee già recepite.
Il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale, composto da 48 articoli, interviene in diversi settori eterogenei: libera circolazione di persone, beni e servizi e merci, sicurezza e giustizia, fiscalità e dogane, appalti pubblici, affari economici e monetari, sanità, protezione dei consumatori, energia, e altre disposizioni di natura procedurale.
L’art. 22 si occupa in particolare di rafforzare il sistema della lotta alle contraffazioni che rappresentano oramai una piaga per l’economia e che è in continua evoluzione nel mercato europeo. Con la Legge Europea, in vigore dal 1 febbraio 2022, infatti, l’Italia ha attuato il regolamento Ue n. 608/2013 sull’acquisto di prodotti contraffatti.
Quali le novità?
Dopo il c. 7 dell’art. 1, D.L. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005, avente ad oggetto “Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo”, vengono introdotti tre nuovi commi (7-bis, 7-ter e 7-quater) che colmano una lacuna nell’ attuale sistema sanzionatorio relativa alla fattispecie dell’introduzione con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte dell’acquirente finale proveniente da Stati extra-UE. Di nuova introduzione, altresì, la previsione dell’onere del vettore di custodire e distruggere i beni contraffatti, nel caso in cui non vi abbia provveduto l’acquirente.
La politica di contrasto alla contraffazione sposta dunque l’attenzione sull’acquirente finale che introduca nello Stato piccole quantità di beni contraffatti, così lanciando un messaggio forte: qualsiasi attività usurpativa di titoli di proprietà intellettuale anche di entità irrisoria (rectius minima) può comportare l’irrogazione di sanzioni. L’intento pare essere volto a rafforzare la tutale del Made in Italy.
Vediamo nello specifico cosa prevede il nuovo dettato normativo:
- comma 7-bis punisce l’acquirente finale, che, con qualsiasi mezzo, all’interno degli spazi doganali, introduca nel territorio italiano beni provenienti da Paesi extracomunitari, che violino:
– le norme di origine e provenienza dei prodotti;
– di proprietà industriale di diritto di autore.
- Le condizioni per l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa sono:
i beni in questione:
– devono essere in quantità pari o inferiore a 20 pezzi;
– devono avere un peso lordo pari o inferiore a 5 kg;
– l’introduzione dei beni non deve essere connessa all’esercizio di un’attività commerciale.
- La sanzione irrogata anche in questo caso parte da euro 100,00 per arrivare a euro 7.000,000;
- comma 7 ter pone a carico del vettore l’onere economico inerente alla custodia delle merci ed alla distruzionedelle stesse, nel caso in cui non vi provveda direttamente l’acquirente finale, che è il primo soggetto onerato. Tale disposizione si giustifica con la rappresentanza dell’acquirente da parte del vettore, concernente l’espletamento degli adempimenti doganali, ai sensi degli artt. 18 e 19, Reg. UE n. 952/2013, che ha istituito il “Codice Doganale dell’Unione Europea”.
É previsto anche un termine per la distruzione delle merci contraffatte: si deve infatti procedere in tal senso entro 30 giorni dalla confisca, disposta ai sensi dell’art. 1, comma 7.
- Chi è responsabile ad irrogare le sanzioni?
L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente in relazione al luogo di accertamento della trasgressione.
- Comma 7 quater la sanzione è irrogata ai sensi della legge n. 689/81.
§§§
Tutto ciò fermo restando quanto previsto 60ai sensi dell’ art. 1, c. 7, che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 fino a euro 7.000,00 “l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale”.
Mentre, qualora l’acquisto venga effettuato da un operatore commerciale o importatore o comunque da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata, salvo che il fatto costituisca reato, in un minimo di euro 20.000,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00.
Si provvede anche alla confisca amministrativa dei suddetti beni.
§§§
Di seguito un estratto dal testo integrale della norma in commento:
Art. 22 Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013. 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti: «7-bis. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che, all’interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprieta’ industriale e di diritto d’autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l’introduzione dei beni non risulti connessa a un’attivita’ commerciale. 7-ter. L’onere economico della custodia e della distruzione delle merci e’ posto a carico dell’acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7. 7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis e’ irrogata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove e’ stato accertato il fatto. La sanzione e’ applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».