Formazione: contaminanti di prodotto e processo nell’era del Green Deal, controllo e gestione nei prodotti alimentari

Webinar “Contaminanti di prodotto e processo nell’era del Green Deal: controllo e gestione nei prodotti alimentari”

Si parlerà di:
✔️punti critici della contaminazione da micotossine
✔️residui di farmaci e altre sostanze di origine antropica
✔️processi di sanificazione degli impianti in ottica di sostenibilità
✔️migranti da soluzioni di packaging “sostenibile”
✔️Piano Nazionali Controlli e diritti e doveri dell’Osa in fase di campionamento e controllo da parte delle Autorità secondo il Regolamento (UE) 2017/625)

📆Quando: il 9 Giugno dalle 10.00 alle 17.00
🌍Dove: online sulla nostra piattaforma Formalimenti: urly.it/3n83j
👩‍🏫Docenti: avv. Cinzia Catrini

📌Il corso è in promozione fino al 20 maggio

🎯Eroga 6 CFP ai Tecnologi Alimentari

Per info e iscrizioni: urly.it/3n83g

UN ASSAGGIO DEL MIO INTERVENTO …IN PILLOLE..

Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene #contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della #salute #pubblica e in particolare sul piano #tossicologico. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche (articolo 2 del regolamento CEE 315/1993).

Per questo, il Ministero della Salute ha emanato a gennaio 2022 il nuovo #pianoannualedicontrolloufficiale per il #monitoraggio dei #contaminanti di origine #ambientale o #industriale.

Il regolamento UE n. 625/2017 definisce le modalità di attuazione dei #controlli e altre attività #ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli #alimenti e sui #mangimi, delle norme sulla #salute e sul #benessere degli #animali, sulla #sanità delle #piante nonché sui prodotti fitosanitari. L’adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni di questo regolamento è contenuto nel decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..

Nell’articolo 14, punto h) del citato regolamento, sono specificati i metodi e le tecniche da applicare per i #controlliufficiali, tra i quali vengono indicati “ #campionamento, analisi, diagnosi e prove”. Il Piano citato è inerente proprio alle attività di controllo di cui al punto h), nonché alle indicazioni riportate nell’allegato del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..

A sua volta il regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. definisce i requisiti di igiene degli alimenti e introduce la responsabilità degli OSA per la sicurezza degli alimenti e il sistema dell’analisi dei rischi ( #HACCP) al fine della relativa gestione. Prevede, inoltre, il controllo della contaminazione, intesa come “la presenza o l’introduzione di un #pericolo”, e si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alla fase dell’esportazione.

Da quanto previsto dalla norma, si evince la necessità che le AC valutino l’efficacia del controllo dei contaminanti effettuato dagli #OSA anche attraverso attività di campionamento e analisi.

Quali i possibili esiti del controllo? i diritti e i doveri degli OSA?

Esclusione responsabilità datore di lavoro e rischio “eccentrico”

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La Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 si sofferma sui presupposti dell’addebito di responsabilità formalizzabile a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro e sulle cause di esclusione introducendo un nuovo concetto atto a chiarire quale comportamento del lavoratore possa rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia: non più e non solo sotto il profilo del nesso causale ma, altresì, nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro.

Si affianca, infatti, al concetto di comportamento abnorme del lavoratore anche quello del c.d. rischio eccentrico.

Vediamo.

Come noto la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Ma esistono due eccezioni alla regola.

La prima è riconducibile al comportamento “abnorme” del lavoratore, concetto sul quale la giurisprudenza ha avuto già più occasioni di esprimersi.

E, dunque, coerentemente con il disposto di cui all’art. 41, comma 2 c.p., (interruzione del nesso causale) in presenza di un comportamento “abnorme” ovvero non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso viene meno considerato l’intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore.

La condotta del datore di lavoro viene, cioè, ad essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l’infortunio), che, per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.

Altra situazione, di recente conio giurisprudenziale, in grado di incidere sulla responsabilità del datore di lavoro, in questa circostanza incidendo sul profilo soggettivo della colpa, è il c.d. rischio “eccentrico”

E’ quanto si evince dalla recente sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 che, riprendendo un concetto già in parte richiamato  (cfr. S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn e altri), precisa che il datore di lavoro  può NON essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest’ultimo risulti definibile come “abnorme”, ma, altresì, allorchè  il comportamento del lavoratore, risulti “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante della sicurezza è chiamato ad elidere (leggi datore di lavoro). 

Al datore di lavoro non può essere mosso alcun rimprovero per il comportamento adottato in presenza di un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante della sicurezza è chiamato a governare (cfr. sezione IV, 5 maggio 2015, Sorrentino e altri). In questo caso, l’addebito va escluso non per assenza (interruzione) del nesso eziologico, bensì per carenza di profili di colpa ovvero sotto il profilo della carenza dell’elemento soggetto.

Ed infatti, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore in termini di “eccentricità”, ciò che rileva è il fatto che il comportamento tenuto non può essere rimproverato al datore di lavoro.

Detto altrimenti: in tema di infortuni sul lavoro, l’agire imprudente del lavoratore può rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia, o nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro (cfr. sezione IV, 16 aprile 2019, Romano). Con riferimento al primo aspetto, al comportamento del lavoratore imprudente può attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale solo ove tale comportamento possa essere ritenuto “abnorme”; mentre, con riferimento al secondo aspetto, quello afferente la colpa del datore di lavoro, l’“eccentricità” della condotta del lavoratore può escludere la colpa solo in quando introduca un rischio un rischio imprevedibile e, conseguentemente, inevitabile.

E’ quindi necessario che non possa addebitarsi al datore di lavoro alcuna condotta colposa che lo abbia portato a sottovalutare un rischio prevedibile, pur correlato a una condotta imprudente del lavoratore.

La Cassazione nella recente sentenza in commento infatti precisa che in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Direttiva macchine: manuale d’uso e infortunio sul lavoro

Direttiva Macchine e infortunio sul lavoro: la responsabilità del produttore e del datore di lavoro in caso di infortunio e la rilevanza della corretta ed esauriente redazione del manuale d’uso della macchina. Riflessioni

La Cassazione in una recente sentenza (Cassazione Penale – Sezione Quarta – sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022) interviene sulla responsabilità penale del soggetto produttore del macchinario dal cui uso sia scaturito un infortunio sul lavoro e dell’obbligo generalizzato di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro imposto allo stesso produttore mediante la predisposizione di strumenti informativi per i lavor-attori chiari ed esaurienti sotto il profilo specifico delle cautele e degli accorgimenti da adottare per ovviare a possibili rischi alla loro incolumità fisica.

Una pronuncia che porta a riflettere su un tema poco battuto  in materia considerato che, almeno nella maggior parte dei casi, la responsabilità del produttore è ricondotta a possibili difetti del macchinario dal cui uso sia derivato l’infortunio sul lavoro (tra le rare eccezioni si ricorda: Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 28296 del 12 ottobre 2020 (u. 16 settembre 2020) – Pres. Piccialli – Est. Ranaldi – P.M. Perelli – Ric. S.S..  – Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza).

In questi casi, ovvero quelli più frequenti aventi ad oggetto problematiche connesse a difetti strutturali del macchinario, peraltro, tale responsabilità (del produttore) concorre, almeno nella maggior parte delle vicende giudiziarie, con quella del datore di lavoro da sempre individuato quale soggetto tenuto alla tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque obbligato alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati anche allorchè sia stato accertato che su questi sia apposta la marchiatura di conformità “CE”, di per sé ritenuta inidonea ad esonerarlo dalla predetta responsabilità (per tutti vedi Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 42110 del 18.11.2021).

La Corte di Cassazione in questi casi ha, anzi, altresì precisato come tale orientamento sia applicabile anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, ne deriva, quindi, che se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura  CE è, come detto, ininfluente rispetto alla valutazione della condotta diligente del datore di lavoro, a maggior ragione  deve ritenersi tale anche nei confronti del produttore o venditore che, peraltro, hanno (o dovrebbero avere) maggiori possibilità di verifica e controllo sul macchinario.

Generalmente, dunque, la responsabilità penale del produttore è stata ricondotta ed argomentata nella giurisprudenza di legittimità e dalla Suprema a quei casi purtroppo frequenti in cui ricorra una di fattispecie di inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina ed ha trovato, anzi, ulteriore conferma proprio in quelle pronunce che hanno affermato la concorrente colpevolezza del datore di lavoro per non avere assolto all’obbligo di eliminare le fonti di pericolo derivanti dall’utilizzo del macchinario e di non aver adottato tutti gli strumenti anche tecnologi a tutela della sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 41147 del 17.10.2021).

Nei casi di  responsabilità condivisa, la colpa esclusiva del produttore peraltro non è rara per quanto ricorra solo qualora l’accertamento di un elemento di pericolo da parte del datore di lavoro sia oggettivamente impossibile per le specifiche e particolati caratteristiche della macchina o per la sussistenza di un vizio di progettazione che non sia obiettivamente rilevabile nonostante la diligenza apprestata prima del suo utilizzo (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 1184 del 03.10.2018).

Del resto le leggi nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea prevedono che le macchine soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) definiti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme armonizzate specificate nella Direttiva costituiscono una delle vie preferenziali per dimostrare la conformità legale dei macchinari.

Questo significa che tutte le macchine immesse sul mercato all’interno dell’Unione Europea devono soddisfare gli stessi requisiti Legali. Le stesse norme sono riconosciute anche in diverse zone fuori dall’Europa, ad esempio mediante l’adozione di tabelle di equivalenza.

La sicurezza delle macchine è una delle aree di interesse in più rapida crescita nell’ambito industriale rappresentando uno tra gli strumenti indubbiamente efficaci e, comunque, co- partecipi unitamente ad altri fattori, alla lotta contro gli infortuni sul lavoro.

Per questo la materia è sempre più attenzionata ma nel caso di specie ricorda la necessità, come detto, di ampliare le riflessioni a nuovi scenari dai quali possa derivare la responsabilità penale del produttore e attraverso i quali è possibile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione, infatti, come precisato, concentra le proprie argomentazioni sul manuale d’uso che accompagna la macchina e che deve essere completo nelle sue informazioni potendo diversamente incorrere in responsabilità penale il produttore.

In conclusione

La redazione puntuale di un manuale d’uso è parte integrante della sicurezza della macchina e se soddisfatta la responsabilità penale del produttore parrebbe poter essere esclusa residuando quella esclusiva del datore di lavoro ovviamente anche in tal caso al ricorrere di determinate circostanze e, nel caso di specie, aver installato e utilizzato il macchinario senza appunto rispettare le istruzioni d’uso atte a garantire la sicurezza dei lavor-attori (si ricorda che ulteriori ipotesi nelle quali la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa  quando si provi che l’utilizzatore/datore di lavoro abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (così Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 13/01/2006, Rv. 233174)  ovvero quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato, a sua volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento.((Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

In merito giova ricordare che:

  • Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio il citato articolo del D.Lgs. 81/2008 richiede che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano adeguate nel tempo. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizza la sicurezza inerente l’uso delle attrezzature di lavoro all’interno del Titolo III, nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Esiste quindi una posizione di garanzia dalla quale derivano degli obblighi (quelli di cui parleresti tu rispetto a come deve essere una macchina) che se non vengono rispettati possono portare a queste contestazioni:

in merito all’utilizzo di macchine non conformi, sono sancite dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro e del Dirigente che si riportano di seguito:

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. a)]

Art. 70 comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. b)]
  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’Allegato V, parte II: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, comma 3, lett. a)]

Sanzioni amministrative a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 dell’art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, comma 4, lett. a)]

Art. 70, comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 71, comma 4: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. c)]

Art. 71, comma 4: Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Ovviamente  a queste sanzioni possono essere correlate quelle del codice penale in caso appunto di infortunio.

Un contributo alla cultura sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Tutela dei beni culturali: rafforzata tutela

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.

Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo 2022.

  • §§

La legge si compone di 7 articoli attraverso i quali:

  1. colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali ed introduce nuove fattispecie di reato. In particolare, viene inserito nel codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici;
  2. innalza le pene edittali vigenti;
  • introduce nuove circostanze aggravanti (la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
  1. Individua nuove circostanze attenuanti (la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto);
  2. introduce cause di non punibilità;
  3. interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
  • modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il legislatore ha previsto poi l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).
  • modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

 

In particolare, quanto al codice penale la riforma introduce gli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali)

518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

518-quater (Ricettazione di beni culturali)

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)

518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)

518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)

518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)

518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)

518-duodevicies (Confisca)

518-undevicies (Fatto commesso all’estero)

A queste figure delittuose si affiancata la nuova contravvenzione di cui all’art. 707-bis rubricata “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».

Quanto alle modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, come detto, è prevista l’introduzione degli articoli:

25-septiesdecies: (Delitti contro il patrimonio culturale) che prevede in relazione:

– all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

– all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

– all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

– all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Superbonus e DL 13/22: frodi e sicurezza sul lavoro

Superbonus e Decreto Frodi: pesanti sanzioni in caso di asseverazioni false e assicurazioni professionali da rifare…e la sicurezza in cantiere?

Il DL n. 13/2022 a fronte delle agevolazioni fiscali e delle frodi che hanno portato con sè prevede che i tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.

Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Sicurezza sul lavoro?

Per ottenere le agevolazioni fiscali, le imprese edili dovranno applicare contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Detto altrimenti, non potranno essere riconosciuti come lavori edili quelli eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi.

Importante e ampio il dispositivo che verificherà la corrispondenza fiscale e contrattuale: a controllare sarà l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

In parallelo al debutto dei nuovi obblighi in materia di applicazione del contratto collettivo previste dal decreto contro le frodi in edilizia, finalizzati a porre un freno alle irregolarità nel settore, giungono le indicazioni contenute nella nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Aumenta l’attività nel settore edile per l’accesso al bonus facciate, al superbonus e più in generale alle detrazioni per ristrutturazione e, in parallelo, si intensificano i controlli sul rispetto delle norme in materia di0 sicurezza e per il contrasto al lavoro nero.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel corso del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma anche per il 2022 l’attenzione particolare in materia edilizia, alla luce dei numerosi cantieri e lavori in corso ai fini dell’acceso alle agevolazioni fiscali.

Detto ciò, è noto che, sebbene di adempimenti per la sicurezza in cantiere in caso di Superbonus se ne sia parlato poco, è un dato che già il Decreto 6 agosto 2020 all’art. 8, comma 3, prevedeva quali dovessero essere i Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ma, in particolare il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41, all’art. 4 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” prevedeva che “LA DETRAZIONE NON E’ RICONOSCIUTA IN CASO DI:

D) VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI, NONCHE’ DI OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE ACCERTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI E COMUNICATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE”.

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ben doveva dunque essere già attenzionata dai diretti interessati (vedasi committenti in primis) anche ed indipendentemente dall’ultimo intervento in materia.

Ciò a maggior ragione considerato che il terreno è fertile anche per possibili contestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

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