Recensioni false sul web

Recensioni false sul web e trasparenza nell’informazione: Tripadvisor e Codici siglano un accordo

Chi di noi non si è mai affidato ad una recensione pubblicata sul web per valutare la qualità di un servizio? trovare consigli su un ristorante? un hotel dove pernottare?  Non sempre, però, il contenuto dei commenti, siano essi positivi o negativi, è veritiero.

Eppure il fenomeno oramai è dilagante: come mostrato nel Market Monitoring Survey 2020 il 71% dei consumatori considera le recensioni di particolare importanza ai fini della scelta di un alloggio per le vacanze: non stupisce, dunque, che i commenti sul web siano uno strumento con il quale sia possibile influenzare positivamente o negativamente l’andamento degli affari di un esercente.

D’altra parte, sottrarsi alla logica dell’economia reputazionale è praticamente impossibile: uno studio della Harvard Business School evidenzia che, grazie alle buone recensioni, il guadagno è stimato fra il 5 e il 9%. Per lo stesso principio una web reputation negativa può avere pessime conseguenze sul business….

E’ evidente, del resto, che le false recensioni possano danneggiare anche i siti web dedicati alla loro raccolta che rischiano di perdere in credibilità. Nel 2021, peraltro, la Commissione Europea e le Autorità nazionali per la protezione dei consumatori hanno pubblicato uno studio dal quale si evince che quasi due terzi dei negozi online, dei siti di prenotazione, dei motori di ricerca analizzati, hanno suscitato dubbi sull’affidabilità delle recensioni. Stroncare il fenomeno non è affatto semplice, ma la lotta resta certamente facilitata da una politica della piattaforma che lo contrasti e che investa importanti capitali in sistemi di sicurezza e monitoraggio dei commenti degli utenti sviluppando anche metodi di rating delle strutture presenti nel proprio database.

Ebbene, pare essere il caso di Tripadvisor che ha sempre dichiarato il suo impegno in questo tipo di verifiche rese possibili anche grazie al complesso impianto di monitoraggio dei commenti sviluppato internamente per smascherare le frodi come meglio riportato nel Report pubblicato dalla società sulla trasparenza delle recensioni[1].

[1] https://www.tripadvisor.com/TransparencyReport2021

Non solo..ecco siglato un accordo con l’Associazione Codici Lombardia

https://www.codicilombardia.org/area-stampa

Avvocati tra pubblicità e social network

“Due avvocatesse, una città magica, la loro vita, il mondo legale…Lo show legale diventerà realtà”: è questo lo spot di un profilo Instagram dal nome Dc LegalShow in cui due giovani avvocatesse del Foro di Torino mostrano momenti della loro giornata privata e professionale tra un’attività di udienza, codici e toghe, un’intervista o una cena tra gli amici, momenti di relax alle terme. Non sono mancati nemmeno post e video nei quali le professioniste, con un lifestyle molto simile a quello della nota serie tv Sex and the City, si mostrano indossando tacchi vertiginosi e minigonne.

L’evento è diventato in breve un argomento discussione tra gli avvocati e non solo del loro Foro di appartenenza ed ha messo in allerta il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino che le ha convocate considerati i contenuti presuntamente lesivi della dignità e del decoro della professione.  

Alcune brevi riflessioni in attesa di possibili interventi chiarificatori.

Focus su: origine, allergeni, eCommerce

Sono passati 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 1169/2011 e questa norma è ancora oggetto di dibattito: permangono punti controversi e ambiti di approfondimento, mentre alcuni articoli sono diventati oggi di stringente attualità. Nella mattinata di formazione si affrontano le novità già in atto, i limiti rivelati dalla sempre più diffusa applicazione della normativa nell’e-commerce, e gli errori ancora comuni nella comunicazione degli allergeni.


Si approfondiscono alcuni aspetti specifici del Regolamento:

  • Introduzione al Regolamento e informazioni obbligatorie
  • Origine dell’alimento (Regolamento di esecuzione 775/2018)
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta o a Indicazione Geografica Protetta
  • L’informazione alimentare nel food & grocery e-commerce
  • La corretta comunicazione della presenza di allergeni e sostanze che provocano intolleranze

 


  • Il corso ha l’obiettivo di offrire gli strumenti e le linee guida utili ad aiutare le imprese e i produttori nell’applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011. Attraverso la disamina di case study e relativa giurisprudenza, vengono posti  in luce gli errori da evitare nella comunicazione, sia che si tratti di alimenti pre-confezionati, che sfusi e l’insorgere di possibili responsabilità anche penali.

  • Nei vari interventi viene messa in luce la rilevanza del diagramma di flusso, dall’autocontrollo all’etichettatura, per una corretta informazione.

Il mio intervento:

La comunicazione degli allergeni nonchè delle sostanze atte a provocare intolleranze e la disciplina speculare del senza glutine e senza lattosio
Avv. Cinzia Catrini

Allergeni e sostanze che provocano intolleranze, cosa sono?
Il rapporto tra il Reg. (UE) n. 1169/11 – Reg. (CE) n. 852/04 ed il Reg. (CE) n. 178/02, la gestione del rischio e buone prassi nel piano di autocontrollo;
• Le linee del Ministero della Salute 2018 Allergie alimentari e sicurezza del consumatore
• focus novità: Reg. (UE) n. 382/2021 adeguamento del Reg. (UE) 852/2004 alla revisione della norma del Codex Alimentarius ‘General Principles of Food Hygiene’ (Principi generali in materia di igiene alimentare, (CXC 80-2020) intervenuta lo scorso settembre 2020, con la quale è stato introdotto il principio generale della «cultura della sicurezza alimentare» per aumentare la consapevolezza e migliorare i comportamenti dei dipendenti degli stabilimenti alimentari: focus allergeni
• Allergeni: quali sono? I 14 alimenti che richiedono una particolare attenzione nella comunicazione All. II Reg. (UE) n. 1169/2011;
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze/alimenti atti a provocare intolleranze) in relazione agli alimenti pre-imballati
focus cd carry over
focus cd May contain
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze atte a provocare intolleranze) in relazione agli alimenti preincartati alla presenza o meno del consumatore, ovvero ancora venduti sfusi. In questo contesto porteremo l’attenzione anche al “fuori casa” e, quindi, alla ristorazione ed alle attività di somministrazione alimenti ad essa assimilabili
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze atte a provocare intolleranze) nel Business to Business (B2B) e la c.d. Precautionary Allergen Labelling (PAL)
• Case study: criticità, responsabilità e sanzioni amministrative – penali
• La disciplina speculare delle indicazioni Allergen free
• Il glutine: normativa di riferimento
• Il lattosio: normativa di riferimento
• Case study: criticità, responsabilità e sanzioni amministrative – penali.

Ingredienti funzionali e claims

Webinar

Ingredienti funzionali e cliams: aspetti tecnologici e normativi

Come realizzare un prodotto davvero healthy?

Quali sono gli ingredienti funzionali e gli elementi bioattivi con una solida evidenza scientifica, che consentono di vantare specifiche caratteristiche funzionali nell’etichetta del prodotto ?

In questo webinar si è parlato, con un taglio fortemente orientato alle buone pratiche di produzione, di polifenoli, fibre prebiotiche e acidi grassi omega 3 e omega 6, che sono ad oggi i componenti funzionali più studiati in ambito alimentare. Saranno approfonditi gli aspetti tecnologici che preservano la loro stabilità e biodisponibilità nei prodotti processati, i criteri nutrizionali di riferimento, basati sull’evidenza scientifica e i riferimenti tecnico-giuridici per una comunicazione corretta ed efficace delle proprietà salutistiche dell’ingrediente nel prodotto finale.

Il mio intervento si è focalizzato sulla corretta informazione delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli alimenti attraverso la creazione e l’utilizzo di claims conformi alla normativa di settore.

“Le norme di riferimento per realizzare i claim e comunicarli in etichetta. Esempi dalla giurisprudenza”

I Regolamenti 1924/2006 e 432/2012 sui claim funzionali e le altre norme comunitarie e nazionali che disciplinano la presenza di questi ingredienti negli alimenti. Le pronunce degli organi giudiziari competenti.

Per inciso: cos’è un claim? Quando di parla di claims nutrizionali e salutistici?

In generale di tratta di frasi brevi, slogan, utilizzate allo scopo di evidenziare caratteristiche di un determinato prodotto esaltandone vantaggi e benefici. Banalmente sono oramai numerosi le confezioni di prodotti che dagli scaffali dei supermercati inneggiano al free from o al green ..ovviamente la normativa di riferimento per la loro regolamentazione è interdisciplinare trattandosi in senso lato anche di un messaggio pubblicitario.

I claims nutrizionali e salutistici a loro volta sono specificamente normati dal Reg. n. 1924/2006 la cui ratio è:

Ratio del Regolamento claims:

garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare (considerando 9).

“…l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori…” (considerando 36).

Articolo 1, paragrafo 1: Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

Tutela dei consumatori: non solo di carattere economico. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti sono in grado di indirizzare il consumatore anche ed in particolar modo nelle scelte volte alla tutela della propria salute: “Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte” (considerando 10).

Dati questi principi ben si comprende che i cliams siano nutrizionali o salutistici devono soddisfare determinati requisiti generali:

REQUISITI GENERALI DEI CLAIMS EX REG. (CE) N. 1924/2006

FONDATEZZA SCIENTIFICA:

  • La fondatezza scientifica dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle.
  • Un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova(considerando 17).
  • “È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico” (considerando 14).
  • “Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrebbe effettuare tali valutazioni” (considerando 23).
  • ma e’ nec soddisfare anche i requisiti di:
  • Veridicità
  • Comprensibilità e non ingannevolezza 

Definizioni:

1 «indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

  1. a) all’energia (espressa in kcal e kJ)) che
  • i) apporta,
  • ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
  • iii) non apporta, e/o
  1. b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
  • i) contiene,
  • ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
  • iii) non contiene;

– 2 «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

– 3 «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana (es. Beta-glucani dell’orzo – È stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche). NON RIFERIMENTO ALLA MALATTIA DIRETTAMENTE BENSI’ AL FATTORE DI RISCHIO

Ma come si utilizzano? Quali possono essere utilizzati? sono previste delle sanzioni?

vi rimando al webinar che si può vedere ancora in streeming! 

lo Studio è pronto a mettere a frutto la propria esperienza 

La battaglia delle etichette

“La battaglia delle etichette fronte pacco”

NutrInform Battery, Nutriscore: cosa sono, come sono e cosa servono

Ognuno di noi compie delle scelte alimentari in funzione dei propri gusti e desideri, ma anche in relazione a tanti fattori di vita, nonché alle eventuali patologie che voglia risolvere. In questi ultimi casi è necessario prestare una particolare attenzione alla dieta e preferire alcuni prodotti ad altri. Che si tratti di problemi di salute o del semplice desiderio di ritrovare un proprio equilibrio fisico o il peso forma, il punto di partenza è capire cosa si sta acquistando e quindi ottenere delle informazioni chiare e precise sulle proprietà nutrizionali di un alimento per poter acquistare in modo consapevole e serenamente. Quanti grassi? Zuccheri? Calorie? La risposta a queste domande è inserita in etichetta laddove è riportata la dichiarazione nutrizionale che fa parte delle indicazioni obbligatorie da riportare sulla carta di identità degli alimenti.

Tale previsione è disciplinata dal Regolamento UE n. 1169/11 agli articoli 29-35 oltre ai relativi allegati e rappresenta un valido strumento per consentire ai consumatori di effettuare scelte informate in quanto l’etichetta deve riportare tassativamente il valore energetico dell’alimento nonché la quantità di alcuni nutrienti quali i grassi, gli acidi grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Volontariamente possono essere indicati anche, se presenti in quantità significativa, gli acidi grassi monoinsaturi, i grassi polinsaturi, i polioli, l’amido, le fibre ed i sali minerali o le vitamine.

Queste indicazioni, considerato lo scopo perseguito, devono essere chiare, veritiere e non ingannevoli. Lo richiede espressamente l’art. 7 Reg. UE n. 1169/2011 rubricato “Pratiche leali di informazione” che prevede, altresì, il divieto di riferimenti a proprietà di prevenzione, trattamento, guarigione di una malattia (salvo deroghe precise).

Le informazioni nutrizionali, dunque, non devono trarre in errore il consumatore e devono essere presentate secondo precisi criteri previsti dagli artt. 32, 33 e 34 Reg. UE n. 1169/2011. In via esemplificativa, la dichiarazione va sempre espressa per 100 g o 100 ml di prodotto, con la possibilità di utilizzare questi valori per indicare la percentuale delle assunzioni di riferimento riportando, contestualmente e nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale, la dicitura “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)”. Inoltre, i dati possono anche essere indicati per porzione e/o unità di consumo, purché si riporti il numero di porzioni o unità contenute nell’imballaggio. Per quanto concerne la presentazione di queste informazioni, è previsto normativamente (art. 34) che rientrino nel medesimo campo visivo, se lo spazio lo consente sotto forma di tabella.

Queste informazioni riguardano l’etichetta BACK OF PACK, cioè quella che si trova normalmente sul RETRO DELLA CONFEZIONE.

MA, proprio perché la lettura attenta delle etichette degli alimenti, grazie alle informazioni presenti sulle sostanze nutritive e sulle calorie contenute, può contribuire a educare e orientare il consumatore verso una alimentazione corretta, sono consentite anche forme alternative di etichettatura volte a facilitare la comprensione delle indicazioni nutrizionali che possono essere indicate mediante altre forme di espressione e/o presentate usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri purché siano rispettati determinati requisiti (art. 35 par. 1 Reg. UE n. 1168/201).

In questo articolo si tratta proprio dei vari tipi di etichettatura fronte pacco (FOP) adottati in tutta l’Europa con un focus sulla proposta italiana, NutrInform Battery.

Sorgono quindi spontanee alcune domande:

  1. Come si legge questa nuova etichetta?
  2. Potrà essere apposta su qualsiasi prodotto?
  3. Cosa dovranno fare gli operatori che vorranno adottarla?
  4. E’ l’unica etichetta fronte pacco adottata in tutta Europa

Inoltre, quali sono le altre proposte? perchè questa battaglia tra etichette di “nuova generazione”?

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