Direttiva macchine: manuale d’uso e infortunio sul lavoro

Direttiva Macchine e infortunio sul lavoro: la responsabilità del produttore e del datore di lavoro in caso di infortunio e la rilevanza della corretta ed esauriente redazione del manuale d’uso della macchina. Riflessioni

La Cassazione in una recente sentenza (Cassazione Penale – Sezione Quarta – sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022) interviene sulla responsabilità penale del soggetto produttore del macchinario dal cui uso sia scaturito un infortunio sul lavoro e dell’obbligo generalizzato di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro imposto allo stesso produttore mediante la predisposizione di strumenti informativi per i lavor-attori chiari ed esaurienti sotto il profilo specifico delle cautele e degli accorgimenti da adottare per ovviare a possibili rischi alla loro incolumità fisica.

Una pronuncia che porta a riflettere su un tema poco battuto  in materia considerato che, almeno nella maggior parte dei casi, la responsabilità del produttore è ricondotta a possibili difetti del macchinario dal cui uso sia derivato l’infortunio sul lavoro (tra le rare eccezioni si ricorda: Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 28296 del 12 ottobre 2020 (u. 16 settembre 2020) – Pres. Piccialli – Est. Ranaldi – P.M. Perelli – Ric. S.S..  – Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza).

In questi casi, ovvero quelli più frequenti aventi ad oggetto problematiche connesse a difetti strutturali del macchinario, peraltro, tale responsabilità (del produttore) concorre, almeno nella maggior parte delle vicende giudiziarie, con quella del datore di lavoro da sempre individuato quale soggetto tenuto alla tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque obbligato alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati anche allorchè sia stato accertato che su questi sia apposta la marchiatura di conformità “CE”, di per sé ritenuta inidonea ad esonerarlo dalla predetta responsabilità (per tutti vedi Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 42110 del 18.11.2021).

La Corte di Cassazione in questi casi ha, anzi, altresì precisato come tale orientamento sia applicabile anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, ne deriva, quindi, che se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura  CE è, come detto, ininfluente rispetto alla valutazione della condotta diligente del datore di lavoro, a maggior ragione  deve ritenersi tale anche nei confronti del produttore o venditore che, peraltro, hanno (o dovrebbero avere) maggiori possibilità di verifica e controllo sul macchinario.

Generalmente, dunque, la responsabilità penale del produttore è stata ricondotta ed argomentata nella giurisprudenza di legittimità e dalla Suprema a quei casi purtroppo frequenti in cui ricorra una di fattispecie di inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina ed ha trovato, anzi, ulteriore conferma proprio in quelle pronunce che hanno affermato la concorrente colpevolezza del datore di lavoro per non avere assolto all’obbligo di eliminare le fonti di pericolo derivanti dall’utilizzo del macchinario e di non aver adottato tutti gli strumenti anche tecnologi a tutela della sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 41147 del 17.10.2021).

Nei casi di  responsabilità condivisa, la colpa esclusiva del produttore peraltro non è rara per quanto ricorra solo qualora l’accertamento di un elemento di pericolo da parte del datore di lavoro sia oggettivamente impossibile per le specifiche e particolati caratteristiche della macchina o per la sussistenza di un vizio di progettazione che non sia obiettivamente rilevabile nonostante la diligenza apprestata prima del suo utilizzo (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 1184 del 03.10.2018).

Del resto le leggi nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea prevedono che le macchine soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) definiti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme armonizzate specificate nella Direttiva costituiscono una delle vie preferenziali per dimostrare la conformità legale dei macchinari.

Questo significa che tutte le macchine immesse sul mercato all’interno dell’Unione Europea devono soddisfare gli stessi requisiti Legali. Le stesse norme sono riconosciute anche in diverse zone fuori dall’Europa, ad esempio mediante l’adozione di tabelle di equivalenza.

La sicurezza delle macchine è una delle aree di interesse in più rapida crescita nell’ambito industriale rappresentando uno tra gli strumenti indubbiamente efficaci e, comunque, co- partecipi unitamente ad altri fattori, alla lotta contro gli infortuni sul lavoro.

Per questo la materia è sempre più attenzionata ma nel caso di specie ricorda la necessità, come detto, di ampliare le riflessioni a nuovi scenari dai quali possa derivare la responsabilità penale del produttore e attraverso i quali è possibile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione, infatti, come precisato, concentra le proprie argomentazioni sul manuale d’uso che accompagna la macchina e che deve essere completo nelle sue informazioni potendo diversamente incorrere in responsabilità penale il produttore.

In conclusione

La redazione puntuale di un manuale d’uso è parte integrante della sicurezza della macchina e se soddisfatta la responsabilità penale del produttore parrebbe poter essere esclusa residuando quella esclusiva del datore di lavoro ovviamente anche in tal caso al ricorrere di determinate circostanze e, nel caso di specie, aver installato e utilizzato il macchinario senza appunto rispettare le istruzioni d’uso atte a garantire la sicurezza dei lavor-attori (si ricorda che ulteriori ipotesi nelle quali la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa  quando si provi che l’utilizzatore/datore di lavoro abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (così Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 13/01/2006, Rv. 233174)  ovvero quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato, a sua volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento.((Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

In merito giova ricordare che:

  • Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio il citato articolo del D.Lgs. 81/2008 richiede che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano adeguate nel tempo. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizza la sicurezza inerente l’uso delle attrezzature di lavoro all’interno del Titolo III, nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Esiste quindi una posizione di garanzia dalla quale derivano degli obblighi (quelli di cui parleresti tu rispetto a come deve essere una macchina) che se non vengono rispettati possono portare a queste contestazioni:

in merito all’utilizzo di macchine non conformi, sono sancite dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro e del Dirigente che si riportano di seguito:

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. a)]

Art. 70 comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. b)]
  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’Allegato V, parte II: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, comma 3, lett. a)]

Sanzioni amministrative a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 dell’art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, comma 4, lett. a)]

Art. 70, comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 71, comma 4: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. c)]

Art. 71, comma 4: Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Ovviamente  a queste sanzioni possono essere correlate quelle del codice penale in caso appunto di infortunio.

Un contributo alla cultura sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Emergenza cantieri e alternanza scuola e lavoro

Rete NeT Vision era in diretta.

Giovedì 1 marzo alle ore 20,30 torna una nuova puntata di “Ed ora dì la tua”.

Si parlerà di…Emergenza sicurezza cantieri e alternanza scuola e lavoro

Ospiti della puntata:

avv. Rolando Dubini , avv. Cinzia Catrini, Dott. Sergio Pezzoli, Dott.ssa Patrizia Sannino

Alla comunicazione Social Valentina Dornetti

Conduce in studio Martina Giugliano

La puntata sarà visibile sulla piattaforma www.retenetvision.com, sulla pagina Facebook, su YouTube e in diretta su Telefutura canale 172 dgt visibile in Campania.

Non mancate!

Smartworking in diretta

Rete NeT Vision era in diretta.

Giovedì 17 febbraio alle ore 20,30 torna una nuova puntata di “Ed ora dì la tua”.

Si parlerà di lavoro, Smart working passato, presente e futuro.

Ospiti della puntata gli avvocati:

Rolando Dubini , Cinzia Catrini, Lorella De Fiores e Tiziana De Fiores.

Alla comunicazione Social Valentina Dornetti

Conduce in studio Martina Giugliano

La puntata sarà visibile sulla piattaforma www.retenetvision.com, sulla pagina Facebook, su YouTube e in diretta su Telefutura canale 172 dgt visibile in Campania.

Non mancate!

Bancarotta: la responsabilità dei sindaci

Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 20867

Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale posta in essere dagli amministratori: quali i requisiti necessari a che possa configurarsi il concorso dei componenti del Collegio Sindacale?

La Suprema Corte ribadisce il principio in base al quale “la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata “in qualsiasi modo”, dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro”.

E’ dunque necessario il riscontro di un contributo causale dei sindaci all’operato degli amministratori a che possa configurarsi un concorso nel reato, ovvero la comprovata volontà dei componenti del Collegio desumibile dalla una loro condotta omissiva. A nulla rileva la mera posizione di garanzia ricoperta dai sindaci.

Nella sentenza in esame, la Cassazione rileva, pertanto, l’assenza di una specifica motivazione in relazione ai suddetti elementi, ritenendo che il Giudice di secondo grado non abbia adeguatamente chiarito se l’omesso controllo dei Sindaci sia stato determinante per la realizzazione della condotta distrattiva posta in essere dagli amministratori – valutando se, anche senza l’apporto dei componenti del Collegio Sindacale, detto comportamento illecito si sarebbe ugualmente verificato – né, tantomeno, in quale modo avrebbero potuto attivamente impedire l’evento.

La sentenza integrale è scaricabile dal link

Modello 231: quando è idoneo?

Quando un modello può definirsi idoneo e quali criteri adotta il giudicante ai fini della valutazione di idoneità del modello in giudizio?

Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.

Con il D.Lgs. n. 231/2001 il legislatore persegue il fine di prevenire il rischio di commissione di reati nelle realtà aziendali mediante l’adozione di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (MOG) che possa considerarsi idoneo.La chiara vocazione di prevenzione, dunque, è strettamente legata al concetto di idoneità del MOG. L’ art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 fornisce alcuni parametri di riferimento che valgono all’Ente, una volta rispettati, a provare in giudizio l’assenza di responsabilità per colpa di organizzazione, ma omette di rappresentare elementi certi circa l’idoneità preventiva.

Il saggio analizza ogni elemento rilevante indicato dal legislatore nella consapevolezza che le uniche certezze correlate alla pretesa idoneità sono rappresentate dal fatto che il Modello non possa essere inteso come “un rituale di portata meramente burocratica” [1] e che lo stesso non possa consistere in un “manufatto preconfezionato, ma deve rappresentare una confezione sartoriale, adattandosi alle singole specificità dei contesti“. Il giudizio di valore sul rispetto delle indicazioni normative spetta unicamente al Giudice penale che, anche avvalendosi dell’ausilio di consulenti tecnici forniti delle necessarie professionalità, accerta se l’analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate abbiano spiegato la loro utilità sul piano preventivo, se il sistema sia caratterizzato da meccanismi correttivi, se il controllo sia stato affidato ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari efficaci
Una sorta di delega in bianco, priva di chiari riferimenti normativi e con poche favorevoli pronunce giurisprudenziali

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