Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2019-2020
“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17.01.2022”
Gli Artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01:
Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Delitti contro la personalità individuale
Abusi di mercato
Di seguito vengono descritti gli articoli della Legge 238 e i relativi articoli di codice penale oggetto di modifiche.
Art. 19 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)
Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.
Questo articolo relativo agli “attacchi contro i sistemi di informazione” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e contemplati dall’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.
In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici
(Articolo 615-quater c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
(Articolo 615-quinquies c.p.)
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(Articolo 617-quater c.p.)
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
(Articolo 617-quinquies c.p.)
Art. 20 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)
Disposizioni per l’adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.
Questo articolo relativo alla “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti contro la personalità individuale” contemplati dall’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.
In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:
Detenzione o accesso a materiale pornografico
(Articolo 600-quater c.p.)
Adescamento di minorenni
(Articolo 609-undecies c.p.)
Art. 26 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)
Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.
Questo articolo relativo alle “Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di ”Abusi di mercato” contemplati dall’Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.
In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:
Manipolazione del mercato
(Articolo 185 TUF)
Quali conseguenze?
Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- La rubrica è stata sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici».
Vengono ampliate le condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che abusivamente «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.
Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”
- E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell’ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna della circostanze di cui all’art. 617-quater comma 4.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti «Detenzione, diffusione e installazione abusiva”.
- La parola «si procura» nel corpo dell’articolo è sostituita dalle seguenti «abusivamente si procura, detiene,»
- Le parole «mette a disposizione di altri» nel corpo dell’articolo sono sostituite dalle seguenti «mette in altro modo a disposizione di altri o installa».
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e da 3 a 8 anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».
Viene modificata la descrizione delle condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti» ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione o accesso a materiale pornografico».
- E’ stato aggiunto il seguente secondo comma: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»
Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»
Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
- Viene aggiunto un ulteriore comma che prevede un aumento di pena nei seguenti casi:
1)se il reato è commesso da più persone riunite;
2)se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».
Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 “Reati di abuso di mercato”
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs.n. 58/1998)
- La rubrica è sostituita dalla seguente «Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate».
- Viene riscritto integralmente l’articolo, prevedendo in particolare la sostituzione dei commi 3 e 3-bis con le seguenti disposizioni:
- Punibilità(con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni) anche del soggetto che essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1;
- Un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivista’ del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
- Applicazione delle disposizioni dell’articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.
Manipolazione del mercato(art.185D.Lgs.n.58/1998)
- Vengono abrogati i commi 2-bis e2-ter
NE CONSEGUE:
Modifica dell’elenco dei reati presupposto e conseguente necessità di adeguamento dei Modelli 231 in relazione alle fattispecie sopra riportate a seconda, ovviamente, dell’impatto che le stesse previsioni possa avere rispetto al core business della singola realtà imprenditoriale.
Sotto il profilo sanzionatorio INVECE Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive da applicare agli enti, riguardanti i reati modificati dagli Artt.19,20 e 26 della Legge 238 del 23 dicembre 2021 non sono citate nei suddetti articoli , per cui le quote o sanzioni da applicare all’ente restano quelle previste dagli articoli di codice penale prima della modifica