Superbonus e DL 13/22: frodi e sicurezza sul lavoro

Superbonus e Decreto Frodi: pesanti sanzioni in caso di asseverazioni false e assicurazioni professionali da rifare…e la sicurezza in cantiere?

Il DL n. 13/2022 a fronte delle agevolazioni fiscali e delle frodi che hanno portato con sè prevede che i tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.

Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Sicurezza sul lavoro?

Per ottenere le agevolazioni fiscali, le imprese edili dovranno applicare contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Detto altrimenti, non potranno essere riconosciuti come lavori edili quelli eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi.

Importante e ampio il dispositivo che verificherà la corrispondenza fiscale e contrattuale: a controllare sarà l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

In parallelo al debutto dei nuovi obblighi in materia di applicazione del contratto collettivo previste dal decreto contro le frodi in edilizia, finalizzati a porre un freno alle irregolarità nel settore, giungono le indicazioni contenute nella nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Aumenta l’attività nel settore edile per l’accesso al bonus facciate, al superbonus e più in generale alle detrazioni per ristrutturazione e, in parallelo, si intensificano i controlli sul rispetto delle norme in materia di0 sicurezza e per il contrasto al lavoro nero.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel corso del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma anche per il 2022 l’attenzione particolare in materia edilizia, alla luce dei numerosi cantieri e lavori in corso ai fini dell’acceso alle agevolazioni fiscali.

Detto ciò, è noto che, sebbene di adempimenti per la sicurezza in cantiere in caso di Superbonus se ne sia parlato poco, è un dato che già il Decreto 6 agosto 2020 all’art. 8, comma 3, prevedeva quali dovessero essere i Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ma, in particolare il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41, all’art. 4 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” prevedeva che “LA DETRAZIONE NON E’ RICONOSCIUTA IN CASO DI:

D) VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI, NONCHE’ DI OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE ACCERTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI E COMUNICATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE”.

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ben doveva dunque essere già attenzionata dai diretti interessati (vedasi committenti in primis) anche ed indipendentemente dall’ultimo intervento in materia.

Ciò a maggior ragione considerato che il terreno è fertile anche per possibili contestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Legge n. 238/21 e ripercussioni Modelli 231

Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2019-2020

“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17.01.2022”

 

Gli Artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Delitti contro la personalità individuale

Abusi di mercato

 

Di seguito vengono descritti gli articoli della Legge 238 e i relativi articoli di codice penale oggetto di modifiche.

Art. 19 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo agli “attacchi contro i sistemi di informazione” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e contemplati dall’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

(Articolo 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(Articolo 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quinquies c.p.)

Art. 20 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo alla “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti contro la personalità individuale” contemplati dall’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.

 

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione o accesso a materiale pornografico

(Articolo 600-quater c.p.)

Adescamento di minorenni

(Articolo 609-undecies c.p.)

 

Art. 26 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.

Questo articolo relativo alle “Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di ”Abusi di mercato” contemplati dall’Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Manipolazione del mercato

(Articolo 185 TUF)

 

Quali conseguenze?

 

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

  • La rubrica è stata sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici».

Vengono ampliate le condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che abusivamente  «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell’ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna della circostanze di cui all’art. 617-quater comma 4.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

  • Alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti «Detenzione, diffusione e installazione abusiva”.
  • La parola «si procura» nel corpo dell’articolo è sostituita dalle seguenti «abusivamente si procura, detiene,»
  • Le parole «mette a disposizione di altri» nel corpo dell’articolo sono sostituite dalle seguenti «mette in altro modo a disposizione di altri o installa».

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche                                      (art. 617-quater c.p.)

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e da 3 a 8 anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

Viene modificata la descrizione delle condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti» ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione o accesso a materiale pornografico».
  • E’ stato aggiunto il seguente secondo comma: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

  • Viene aggiunto un ulteriore comma che prevede un aumento di pena nei seguenti casi:

1)se  il reato è commesso da più persone riunite;

2)se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 “Reati di abuso di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs.n. 58/1998)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate».
  • Viene riscritto integralmente l’articolo, prevedendo in particolare la sostituzione dei commi 3 e 3-bis con le seguenti disposizioni:
  • Punibilità(con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni) anche del soggetto che essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1;
  • Un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivista’ del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
  • Applicazione delle disposizioni dell’articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato(art.185D.Lgs.n.58/1998)

  • Vengono abrogati i commi 2-bis e2-ter

 

NE CONSEGUE:

Modifica dell’elenco dei reati presupposto e conseguente necessità di adeguamento dei Modelli 231 in relazione alle fattispecie sopra riportate a seconda, ovviamente, dell’impatto che le stesse previsioni possa avere rispetto al core business della singola realtà imprenditoriale.

Sotto il profilo sanzionatorio INVECE Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive da applicare agli enti, riguardanti i reati modificati dagli Artt.19,20 e 26 della Legge 238 del 23 dicembre 2021 non sono citate nei suddetti articoli , per cui le quote o sanzioni da applicare all’ente restano quelle previste dagli articoli di codice penale prima della modifica

Criteri di redazione del Modello 231

Metodologia e tecniche di redazione del Modello 231

Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.

L’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 è finalizzata ad arginare il rischio penale connesso all’esercizio dell’attività d’impresa ovvero a limitare la severità della risposta sanzionatoria.

Il contributo si propone di delineare con un taglio pratico i passaggi necessari per la redazione di un Modello 231 idoneo a prevenire la commissione dei c.d. reati presupposto di cui al Decreto 231, avuto riguardo alla normativa vigente in materia, alle linee guida delle maggiori associazioni di categoria e alle best practices affermatesi nei vent’anni di applicazione dello stesso Decreto 231.

Modello 231: quando è idoneo?

Quando un modello può definirsi idoneo e quali criteri adotta il giudicante ai fini della valutazione di idoneità del modello in giudizio?

Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.

Con il D.Lgs. n. 231/2001 il legislatore persegue il fine di prevenire il rischio di commissione di reati nelle realtà aziendali mediante l’adozione di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (MOG) che possa considerarsi idoneo.La chiara vocazione di prevenzione, dunque, è strettamente legata al concetto di idoneità del MOG. L’ art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 fornisce alcuni parametri di riferimento che valgono all’Ente, una volta rispettati, a provare in giudizio l’assenza di responsabilità per colpa di organizzazione, ma omette di rappresentare elementi certi circa l’idoneità preventiva.

Il saggio analizza ogni elemento rilevante indicato dal legislatore nella consapevolezza che le uniche certezze correlate alla pretesa idoneità sono rappresentate dal fatto che il Modello non possa essere inteso come “un rituale di portata meramente burocratica” [1] e che lo stesso non possa consistere in un “manufatto preconfezionato, ma deve rappresentare una confezione sartoriale, adattandosi alle singole specificità dei contesti“. Il giudizio di valore sul rispetto delle indicazioni normative spetta unicamente al Giudice penale che, anche avvalendosi dell’ausilio di consulenti tecnici forniti delle necessarie professionalità, accerta se l’analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate abbiano spiegato la loro utilità sul piano preventivo, se il sistema sia caratterizzato da meccanismi correttivi, se il controllo sia stato affidato ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari efficaci
Una sorta di delega in bianco, priva di chiari riferimenti normativi e con poche favorevoli pronunce giurisprudenziali

Green pass nel settore privato responsabilità 231

Green pass nel settore privato: quali responsabilità per l’impresa ai sensi del D.lgs. 231/01 e quali per il datore di lavoro?

La responsabilità penale del datore di lavoro, persona fisica, si potrebbe affiancare quella “etichettata” come amministrativa (di fatto, penale) dell’ente/azienda, per i reati commessi al suo interno, anche allorché il reo non venga esattamente identificato?

Si, proprio ad evidenziare la natura distinta della responsabilità della persona giuridica.

In base a quali principi?

L’elaborato analizza la normativa emergenziale in rapporto ai dettami del TU Sicurezza e del decreto 231 evidenziando, appunto, quali siano i presupposti che dovrebbero ricorrere  affinché l’impresa possa essere riconosciuta responsabile e la necessità di una compliance integrata.

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