Tutela dei beni culturali: rafforzata tutela
La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.
Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo 2022.
- §§
La legge si compone di 7 articoli attraverso i quali:
- colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali ed introduce nuove fattispecie di reato. In particolare, viene inserito nel codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici;
- innalza le pene edittali vigenti;
- introduce nuove circostanze aggravanti (la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
- Individua nuove circostanze attenuanti (la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto);
- introduce cause di non punibilità;
- interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
- modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il legislatore ha previsto poi l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).
- modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.
In particolare, quanto al codice penale la riforma introduce gli articoli:
518-bis (Furto di beni culturali)
518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)
518-quater (Ricettazione di beni culturali)
518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)
518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)
518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)
518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)
518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)
518-decies (Importazione illecita di beni culturali)
518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)
518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)
518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)
518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)
518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)
518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)
518-duodevicies (Confisca)
518-undevicies (Fatto commesso all’estero)
A queste figure delittuose si affiancata la nuova contravvenzione di cui all’art. 707-bis rubricata “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».
Quanto alle modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, come detto, è prevista l’introduzione degli articoli:
25-septiesdecies: (Delitti contro il patrimonio culturale) che prevede in relazione:
– all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
– all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
– all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;
– all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.
Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;
25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.