Come specialisti nel diritto penale d’Impresa, lo Studio Legale Catrini si occupa di Infortuni e tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le fattispecie incriminatrici in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono prevalentemente contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e la violazione di detta normativa speciale costituisce una circostanza aggravante speciale dei reati di omicidio e lesioni personali colpose disciplinati agli artt. 589 e 590 c.p. che possono essere oggetto di contestazioni in caso di infortuni o morte del lavoratore.
In particolare, con il D.lgs. n, 81/2008 il legislatore ha realizzato un sistema normativo fondato sulla c.d. “procedimentalizzazione” della prevenzione e riduzione del rischio infortunistico sui luoghi di lavoro, ovvero, sulla programmazione e aggiornamento periodico del sistema di sicurezza apprestato per i singoli lavoratori o fasi di produzione aziendale.
In tale contesto, la tutela penale dell’integrità psicofisica del lavoratore è realizzata, in via esemplificativa, attraverso la previsione di reati di pericolo che puniscono la condotta del datore di lavoro allorchè non effettui la valutazione del rischio infortunistico, ovvero, non provveda a nominare il soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Approfondimenti
Obblighi e responsabilità del datore di lavoro
A questo proposito, la colpa specifica del datore di lavoro potrebbe essere individuata nella mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, dell’art. 18 che, tra gli altri, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di:
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- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il Medico Competente;
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- Adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- Informare i lavoratori dei rischi e delle disposizioni prese in materia di protezione;
- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un rischio grave e immediato.
La colpa specifica potrebbe altresì derivare dalla omessa o insufficiente vigilanza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08), o dalla violazione dell’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (art. 17 D. Lgs. 81/08) tra i quali, a seguito dell’emergenza sanitaria, assume ancora maggior rilievo quello biologico (art. 271 D. Lgs. 81/08).
A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs n. n. 81/08 le aziende hanno l’onere di dimostrare la definizione di un modello organizzativo (D. Lgs. n. 231/01) che includa:
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- Un’adeguata valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione conseguenti per i lavoratori, con particolare riferimento al rischio biologico – art. 271 D.Lgs. n. n. 81/08
- Appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche e organizzative possano causare rischi per la salute dei dipendenti, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (incluse le modalità lavorative in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per prevenire il contagio)
- Le adeguate misure di sorveglianza sanitaria – art. 41 D.Lgs. n. 81/08
- Informazione e formazione dei lavoratori – art. 36 D.Lgs. n. 81/08
- La vigilanza e il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
A fronte di una tale previsione normativa – poiché in astratto i reati di lesioni gravi/gravissime o omicidio colposo costituiscono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 – ne deriva che unitamente al sistema di gestione della sicurezza sarebbe opportuno adottare anche un Modello di gestione e organizzazione, considerato che ben potrebbe essere contestata anche alla stessa Società la responsabilità amministrativa in relazione all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001 (lesioni e omicidio colposo) con la possibilità di applicare all’ente, in caso di condanna, sanzioni (a) pecuniarie che, in caso di omicidio colposo, possono arrivare fino a 1,5 milioni di Euro e (b) interdittive (es. interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione/revoca autorizzazioni, esclusione agevolazioni ecc.).
I servizi offerti: la consulenza
Lo Studio ha maturato una significativa esperienza professionale nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e presta sia attività di consulenza che attività di difesa processuale.
La consulenza è prestata ai fini della valutazione del sistema di gestione della sicurezza adottato dall’impresa, del documento di valutazione dei rischi alla cui redazione e aggiornamento lo Studio provvede anche in collaborazione con consulenti di fiducia laddove necessario, dell’analisi dell’organigramma aziendale e nella conseguente redazione delle deleghe di funzioni a i sensi dell’art. 16 D. Lgs. 81/2008 nonché ai fini dell’adozione di un adeguato ed efficace Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01.
Si consideri che, al ricorrere di determinati presupposti richiesti dalla normativa di riferimento, quantomeno per le ipotesi di reato di lesioni e/o omicidio colposo (peraltro le più ricorrenti) anche la stessa società e non la sola persona fisica del datore di lavoro o altro soggetto ritenuto presuntamente responsabile per l’infortunio del lavoratore potrebbe essere chiamata a rispondere nell’ambito del procedimento penale incardinato per detti reati.
Occorre ricordare che la responsabilità dell’impresa/ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica, il datore di lavoro o altro soggetto dell’organigramma aziendale, chiamata a rispondere nel medesimo procedimento penale.
I servizi offerti: assistenza legale e incarichi
L’assistenza processuale si esplica nella difesa dei Clienti innanzi alle Autorità Giudiziarie a fronte di contestazioni relative alla violazione delle norme antinfortunistiche di cui al D.lgs. n. 81/2008 e imputazione per reati contro l’incolumità individuale. La difesa tecnica in giudizio è prestata anche in favore della persona giuridica ovvero della società che venga chiamata a rispondere per i reati di lesioni e/o omicidio colposo ai sensi del D.lgs. n. 231/01.
In entrambi i settori di attività, consulenza e difesa, lo Studio si avvale, di caso in caso, della collaborazione di professionisti specializzati nelle discipline che possono essere toccate dalle problematiche affrontate e dell’apporto tecnico e scientifico dei più accreditati consulenti in materia.
L’incarico di RSPP è assunto da affermati professionisti anche accreditati da AIFOS che collaborano con lo Studio.
L’Avv. Cinzia Catrini, in qualità di Membro ODV, assume incarichi come membro di Organismi di Vigilanza.