Introduzione all'area

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA

L’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale del sanitario. Tale articolo descrive i casi in cui è lecito imputare al medico un’accusa di omicidio colposo, o lesioni, cagionati nell’esercizio della professione sanitaria.
Trattasi di una responsabilità che è tuttavia esclusa nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nel suo esercizio professionale in sede operatoria, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali consolidate e, comunque, laddove abbia agito senza imperizia, imprudenza e negligenza. Non sempre, ad esempio, al momento dell’accettazione in pronto soccorso sono vigenti linee guida.

Un aspetto particolare della responsabilità medica concerne ad esempio l’individuazione della regola di condotta del sanitario dopo l’effettuazione della prestazione sanitaria.
Di rilievo in materia è altresì il tema della responsabilità medica d’équipe e l’ambito di applicabilità della posizione di garanzia dell’équipe medica nei confronti del paziente.

Come possiamo aiutarvi

L’avv. Cinzia Catrini vanta una ventennale esperienza nella difesa sia del sanitario (medico e/o infermiero) nella veste di imputato, sia della persona offesa. Non rari i casi nei quali ha partecipato a processi di rilievo anche nazionale costituendosi per conto dell’Azienda ospedaliera citata quale responsabile civile.

Il processo penale in materia richiede l’apporto di conoscenze medico legali e lo Studio si avvale di una rete di consulenti tecnici di fiducia scelti in base alle differenti competenze richieste dal caso concreto (si pensi ad un ortopedico piuttosto che a un geriatra ovvero al momento del parto cesareo o naturale).