Introduzione

DIRITTO PENALE DELL'INFORMAZIONE

Il diritto penale dell’informazione è riconducibile in principalità al reato di diffamazione a mezzo stampa.
A norma dell’art. 595 c.p. commette il reato di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”, i requisiti della diffamazione sono dunque costituiti dall’offesa dell’altrui reputazione e dalla comunicazione con più persone.

Approfondimenti

Offesa della reputazione e diffamazione

L’offesa dell’altrui reputazione deve essere intesa come una lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, di un individuo e si concretizza quando è lesa l’immagine, l’onore o il decoro di una data persona; deve essere valutata in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore, al contesto nel quale le espressioni sono state pronunciate, nonché alla coscienza sociale.
Inoltre, ciò che rileva è la portata offensiva delle parole pronunciate e non tanto le parole in sé.

In tema di esercizio dell’attività giornalistica, inoltre, si è stabilito che il carattere diffamatorio di uno scritto non può essere escluso sulla base di una lettura delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi invece giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali sono l’accostamento e l’accorpamento di notizie, l’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell’articolo

Comunicazione della diffamazione

Per quanto riguarda il secondo requisito, vale a dire quello della comunicazione con più persone, occorre chiarire che la trasmissione del messaggio diffamatorio a più soggetti potrebbe avvenire sia oralmente che per iscritto ma in ogni caso non è richiesta la contemporaneità della comunicazione.
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione non è inoltre necessario che la vittima sia necessariamente identificata per nome e per cognome.

La pena del reato di diffamazione potrebbe inoltre essere aumentata ad esempio quando vi è stata attribuzione di un fatto determinato; quando l’offesa è stata arrecata appunto a mezzo di stampa, pubblicità, o atto pubblico o rivolta ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario; quando l’offesa ha finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso.
Nel caso specifico della diffamazione a mezzo stampa rileva anche quanto disposto dalla Legge n. 47/1948 ovvero, qualora l’offesa, oltre ad essere realizzata con il mezzo della stampa, consista nell’attribuzione di un fatto determinato si applica la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 13 di cui alla predetta legge.
L’ordinamento giuridico inoltre prevede una serie di cause di esclusione del reato di diffamazione, quelle più ricorrenti che vengono in rilievo soprattutto nell’ambito della diffamazione a mezzo stampa, anche se sono applicabili a chiunque e non soltanto agli iscritti all’ordine dei giornalisti, sono costituite dal diritto di cronaca giudiziaria e dal diritto di critica.

Diffamazione online e privacy

Proprio con diritti costituzionalmente garantiti come il diritto di cronaca e all’informazione si rende spesso difficile il bilanciamento con il diritto alla privacy. Diritto alla privacy che viene violato, ad esempio, anche ogni qual volta vi sia un utilizzo illecito di dati ai sensi dell’art. 167 GDPR.
La nascita e l’evoluzione di internet e dei sistemi informatici ha creato un nuovo sistema di comunicazione, la rete e nel corso degli anni, si sono delineati molte fattispecie di reato, modificatesi e succedutesi in relazione all’evoluzione della tecnologia (vedi sezione Cybercrime).

Un esempio è proprio la diffamazione (art. 595 c.p.): nell’assicurare il diritto di espressione online a chiunque, le nuove tecnologie possono rappresentare, anche attraverso i social media, lo strumento di commissione di tale fattispecie penalmente rilevante che si può avvenire in molteplici modi, ad esempio, tramite messaggi postati sui social network (ad es. Facebook) o recensioni negative ai locali (dagli hotel ai ristoranti), oppure il cd. Revenge Porn, ossia la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.). Persona offesa può quindi essere tanto la persona fisica che giuridica.

L’enorme effetto di “cassa di risonanza” delle informazioni pubblicate sul web, spesso a prescindere dalla loro effettiva veridicità, può risultare anche maggiormente dannoso per la reputazione ogniqualvolta l’oggetto del messaggio diffuso abbia carattere denigratorio ed infamante nei confronti del suo destinatario.
È assolutamente pacifico, dunque, che il reato di diffamazione possa configurarsi anche quando il contenuto appunto diffamatorio venga propagato attraverso social networks o siti internet, blog, ed altri canali telematici. Si è detto, anzi, che in tali ipotesi si configura anche la circostanza aggravante dell’utilizzo di un mezzo di pubblicità nella diffusione dei contenuti diffamatori, la quale determina un consistente aumento della pena base a carico del trasgressore.

In queste circostanze peraltro la fattispecie di reato pone “nuove” problematiche rispetto alla diffamazione orale o a mezzo stampa, in special modo in tema di individuabilità dell’autore del reato; di responsabilità penale del gestore di un sito internet o di un blog per i contenuti diffamatori ivi pubblicati da altri; il prestato consenso alla pubblicazione di un dato contenuto su un sito web o su social networks; di assoggettabilità della normativa in materia di pubblicazioni a mezzo stampa ai giornali telematici.

Risarcimento dei danni e misure cautelari

A seconda dell’entità e della diffusione del messaggio denigratorio, la diffamazione può generare un danno nei confronti della vittima che potrà assumere una natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Limitatamente al caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, un’altra ipotesi di danno è poi quella prevista all’art. 12, l. 47/1948 (Legge sulla stampa), il quale dispone che nel caso la persona offesa possa chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del c.p., anche una somma a titolo di riparazione, da determinarsi in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato.

Sia in sede penale che civile lo Studio assiste il cliente al fine di ottenere una tutela d’urgenza della reputazione mediante strumenti cautelari che consentano la cancellazione o l’oscurazione della notizia se on line; mentre nel caso di diffamazione a mezzo è sempre possibile agire in via stragiudiziale e richiedere la ratifica della notizia infatti sia in caso di giornali cartacei che on line è possibile il procedimento cautelare (almeno secondo la più recente giurisprudenza).
Sempre ai fini di tutela della reputazione oltre che ricorrere alla richiesta di misure cautelari lo Studio si avvale dell’opera di specialisti del settore ai fini, ad esempio, della de-indicizzazione della notizia.

In considerazione delle molteplici soluzioni e della evidente multisettorialità della materia che presenta indubbi aspetti anche tecnici in caso di commissione del reato on line, lo Studio si avvale di una rete di professionisti di fiducia a seconda del caso concreto anche ai fini della gestione della crisi mediatica da un punto di vista di comunicazione e brand reputation.

I servizi offerti dallo Studio

Lo Studio presta assistenza legale a parti lese ed indagati/imputati sia in ambito giudiziale che stragiudiziale spesso, infatti, il reato di diffamazione richiede un giudizio di fattibilità dell’azione ovvero la verifica della sussistenza dei presupposti necessari per dare impulso all’azione penale mediante la proposizione di una denuncia-querela da parte della persona offesa, così come al fine di garantire la difesa tecnica più appropriata si rende necessaria l’analisi dei contenuti presuntamente diffamatori della notizia e la verifica di eventuali cause esimenti (diritto di critica ad esempio).

Peraltro, la vittima di attacchi diffamatori sarà libera di scegliere se sporgere querela e costituirsi parte civile nel procedimento penale richiedendo il risarcimento dei danni in tale sede, oppure se adire le vie giudiziarie civili, in tal caso lo Studio si avvale dell’opera di Colleghi di fiducia in sede civile.

Resta comunque sempre preferibile sporgere anche denuncia-querela per finalità di maggio tutela.

Nel corso degli anni è stata inoltre maturata una qualificata esperienza nell’implementazione di rimedi giuridici idonei alla risoluzione di vicende inerenti condotte illecite lesive della reputazione on line (intesa in senso ampio) di persone fisiche nonchè giuridiche e per garantire l’effettiva tutela del diritto all’oblio.

Le aree di intervento dunque possono essere diverse a seconda del caso specifico e del risultato che l’assistito desidera ottenere: è possibile agire in sede stragiudiziale, in sede penale, in sede civile ed avanti al Garante della privacy.

 

Il risarcimento dei danni e le misure cautelari a tutela della reputazione della persona offesa

A seconda dell’entità e della diffusione del messaggio denigratorio, la diffamazione può generare un danno nei confronti della vittima che potrà assumere una natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

Limitatamente al caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, un’altra ipotesi di danno è poi quella prevista all’art. 12, l. 47/1948 (Legge sulla stampa), il quale dispone che nel caso la persona offesa possa chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 185 del c.p., anche una somma a titolo di riparazione, da determinarsi in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato.

Sia in sede penale che civile lo Studio assiste il cliente al fine di ottenere una tutela d’urgenza della reputazione mediante strumenti cautelari che consentano la cancellazione o l’oscurazione della notizia se on line; mentre nel caso di diffamazione a mezzo è sempre possibile agire in via stragiudiziale e richiedere la ratifica della notizia infatti sia in caso di giornali cartacei che on line è possibile il procedimento cautelare (almeno secondo la più recente giurisprudenza).

Sempre ai fini di tutela della reputazione oltre che ricorrere alla richiesta di misure cautelari lo Studio si avvale dell’opera di specialisti del settore ai fini, ad esempio, della de-indicizzazione della notizia.

In considerazione delle molteplici soluzioni e della evidente multisettorialità della materia che presenta indubbi aspetti anche tecnici in caso di commissione del reato on line, lo Studio si avvale di una rete di professionisti di fiducia a seconda del caso concreto anche ai fini della gestione della crisi mediatica da un punto di vista di comunicazione e brand reputation.