Tutela dei beni culturali: rafforzata tutela

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.

Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo 2022.

  • §§

La legge si compone di 7 articoli attraverso i quali:

  1. colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali ed introduce nuove fattispecie di reato. In particolare, viene inserito nel codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici;
  2. innalza le pene edittali vigenti;
  • introduce nuove circostanze aggravanti (la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
  1. Individua nuove circostanze attenuanti (la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto);
  2. introduce cause di non punibilità;
  3. interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
  • modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il legislatore ha previsto poi l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).
  • modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

 

In particolare, quanto al codice penale la riforma introduce gli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali)

518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

518-quater (Ricettazione di beni culturali)

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)

518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)

518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)

518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)

518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)

518-duodevicies (Confisca)

518-undevicies (Fatto commesso all’estero)

A queste figure delittuose si affiancata la nuova contravvenzione di cui all’art. 707-bis rubricata “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».

Quanto alle modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, come detto, è prevista l’introduzione degli articoli:

25-septiesdecies: (Delitti contro il patrimonio culturale) che prevede in relazione:

– all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

– all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

– all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

– all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Superbonus e DL 13/22: frodi e sicurezza sul lavoro

Superbonus e Decreto Frodi: pesanti sanzioni in caso di asseverazioni false e assicurazioni professionali da rifare…e la sicurezza in cantiere?

Il DL n. 13/2022 a fronte delle agevolazioni fiscali e delle frodi che hanno portato con sè prevede che i tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.

Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Sicurezza sul lavoro?

Per ottenere le agevolazioni fiscali, le imprese edili dovranno applicare contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Detto altrimenti, non potranno essere riconosciuti come lavori edili quelli eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi.

Importante e ampio il dispositivo che verificherà la corrispondenza fiscale e contrattuale: a controllare sarà l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

In parallelo al debutto dei nuovi obblighi in materia di applicazione del contratto collettivo previste dal decreto contro le frodi in edilizia, finalizzati a porre un freno alle irregolarità nel settore, giungono le indicazioni contenute nella nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Aumenta l’attività nel settore edile per l’accesso al bonus facciate, al superbonus e più in generale alle detrazioni per ristrutturazione e, in parallelo, si intensificano i controlli sul rispetto delle norme in materia di0 sicurezza e per il contrasto al lavoro nero.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel corso del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma anche per il 2022 l’attenzione particolare in materia edilizia, alla luce dei numerosi cantieri e lavori in corso ai fini dell’acceso alle agevolazioni fiscali.

Detto ciò, è noto che, sebbene di adempimenti per la sicurezza in cantiere in caso di Superbonus se ne sia parlato poco, è un dato che già il Decreto 6 agosto 2020 all’art. 8, comma 3, prevedeva quali dovessero essere i Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ma, in particolare il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41, all’art. 4 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” prevedeva che “LA DETRAZIONE NON E’ RICONOSCIUTA IN CASO DI:

D) VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI, NONCHE’ DI OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE ACCERTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI E COMUNICATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE”.

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ben doveva dunque essere già attenzionata dai diretti interessati (vedasi committenti in primis) anche ed indipendentemente dall’ultimo intervento in materia.

Ciò a maggior ragione considerato che il terreno è fertile anche per possibili contestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Emergenza cantieri e alternanza scuola e lavoro

Rete NeT Vision era in diretta.

Giovedì 1 marzo alle ore 20,30 torna una nuova puntata di “Ed ora dì la tua”.

Si parlerà di…Emergenza sicurezza cantieri e alternanza scuola e lavoro

Ospiti della puntata:

avv. Rolando Dubini , avv. Cinzia Catrini, Dott. Sergio Pezzoli, Dott.ssa Patrizia Sannino

Alla comunicazione Social Valentina Dornetti

Conduce in studio Martina Giugliano

La puntata sarà visibile sulla piattaforma www.retenetvision.com, sulla pagina Facebook, su YouTube e in diretta su Telefutura canale 172 dgt visibile in Campania.

Non mancate!

Recensioni false sul web

Recensioni false sul web e trasparenza nell’informazione: Tripadvisor e Codici siglano un accordo

Chi di noi non si è mai affidato ad una recensione pubblicata sul web per valutare la qualità di un servizio? trovare consigli su un ristorante? un hotel dove pernottare?  Non sempre, però, il contenuto dei commenti, siano essi positivi o negativi, è veritiero.

Eppure il fenomeno oramai è dilagante: come mostrato nel Market Monitoring Survey 2020 il 71% dei consumatori considera le recensioni di particolare importanza ai fini della scelta di un alloggio per le vacanze: non stupisce, dunque, che i commenti sul web siano uno strumento con il quale sia possibile influenzare positivamente o negativamente l’andamento degli affari di un esercente.

D’altra parte, sottrarsi alla logica dell’economia reputazionale è praticamente impossibile: uno studio della Harvard Business School evidenzia che, grazie alle buone recensioni, il guadagno è stimato fra il 5 e il 9%. Per lo stesso principio una web reputation negativa può avere pessime conseguenze sul business….

E’ evidente, del resto, che le false recensioni possano danneggiare anche i siti web dedicati alla loro raccolta che rischiano di perdere in credibilità. Nel 2021, peraltro, la Commissione Europea e le Autorità nazionali per la protezione dei consumatori hanno pubblicato uno studio dal quale si evince che quasi due terzi dei negozi online, dei siti di prenotazione, dei motori di ricerca analizzati, hanno suscitato dubbi sull’affidabilità delle recensioni. Stroncare il fenomeno non è affatto semplice, ma la lotta resta certamente facilitata da una politica della piattaforma che lo contrasti e che investa importanti capitali in sistemi di sicurezza e monitoraggio dei commenti degli utenti sviluppando anche metodi di rating delle strutture presenti nel proprio database.

Ebbene, pare essere il caso di Tripadvisor che ha sempre dichiarato il suo impegno in questo tipo di verifiche rese possibili anche grazie al complesso impianto di monitoraggio dei commenti sviluppato internamente per smascherare le frodi come meglio riportato nel Report pubblicato dalla società sulla trasparenza delle recensioni[1].

[1] https://www.tripadvisor.com/TransparencyReport2021

Non solo..ecco siglato un accordo con l’Associazione Codici Lombardia

https://www.codicilombardia.org/area-stampa

Legge n. 238/21 e ripercussioni Modelli 231

Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2019-2020

“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17.01.2022”

 

Gli Artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Delitti contro la personalità individuale

Abusi di mercato

 

Di seguito vengono descritti gli articoli della Legge 238 e i relativi articoli di codice penale oggetto di modifiche.

Art. 19 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo agli “attacchi contro i sistemi di informazione” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e contemplati dall’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

(Articolo 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(Articolo 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quinquies c.p.)

Art. 20 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo alla “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti contro la personalità individuale” contemplati dall’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.

 

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione o accesso a materiale pornografico

(Articolo 600-quater c.p.)

Adescamento di minorenni

(Articolo 609-undecies c.p.)

 

Art. 26 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.

Questo articolo relativo alle “Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di ”Abusi di mercato” contemplati dall’Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Manipolazione del mercato

(Articolo 185 TUF)

 

Quali conseguenze?

 

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

  • La rubrica è stata sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici».

Vengono ampliate le condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che abusivamente  «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell’ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna della circostanze di cui all’art. 617-quater comma 4.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

  • Alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti «Detenzione, diffusione e installazione abusiva”.
  • La parola «si procura» nel corpo dell’articolo è sostituita dalle seguenti «abusivamente si procura, detiene,»
  • Le parole «mette a disposizione di altri» nel corpo dell’articolo sono sostituite dalle seguenti «mette in altro modo a disposizione di altri o installa».

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche                                      (art. 617-quater c.p.)

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e da 3 a 8 anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

Viene modificata la descrizione delle condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti» ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione o accesso a materiale pornografico».
  • E’ stato aggiunto il seguente secondo comma: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

  • Viene aggiunto un ulteriore comma che prevede un aumento di pena nei seguenti casi:

1)se  il reato è commesso da più persone riunite;

2)se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 “Reati di abuso di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs.n. 58/1998)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate».
  • Viene riscritto integralmente l’articolo, prevedendo in particolare la sostituzione dei commi 3 e 3-bis con le seguenti disposizioni:
  • Punibilità(con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni) anche del soggetto che essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1;
  • Un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivista’ del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
  • Applicazione delle disposizioni dell’articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato(art.185D.Lgs.n.58/1998)

  • Vengono abrogati i commi 2-bis e2-ter

 

NE CONSEGUE:

Modifica dell’elenco dei reati presupposto e conseguente necessità di adeguamento dei Modelli 231 in relazione alle fattispecie sopra riportate a seconda, ovviamente, dell’impatto che le stesse previsioni possa avere rispetto al core business della singola realtà imprenditoriale.

Sotto il profilo sanzionatorio INVECE Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive da applicare agli enti, riguardanti i reati modificati dagli Artt.19,20 e 26 della Legge 238 del 23 dicembre 2021 non sono citate nei suddetti articoli , per cui le quote o sanzioni da applicare all’ente restano quelle previste dagli articoli di codice penale prima della modifica

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