Trasmissione 81ESIMO Nazionale Sicurezza sul lavoro

UN video che riporta una puntata della trasmissione ideata dall’Organizzazione Nazionale Italiana Sicurezza sul lavoro alla quale ho partecipato:3 lusingata per aver partecipato a divulgare la cultura della sicurezza con un’idea coinvolgente e positiva.

Perchè Nazionale italiana Sicurezza sul Lavoro? lo dice il motto dell’Organizzazione LA SICUREZZA SI FA IN SQUADRA 

Una breve presentazione tratta dal sito dedicato al quale si rimanda

Cosa può fare l’amicizia?
Nel 2018 un gruppo di amici si incontra per trasformare il proprio lavoro in una vera passione.
La Sicurezza sul Lavoro non doveva essere un argomento per pochi, ma doveva essere UN BENE PER TUTTI».
Come fare?
Lo sport unisce, i valori dello sport comunicano esattamente quello che è la Sicurezza sul Lavoro negli ambienti dove si opera.
Allora questo gruppo di amici decide che tutti avrebbero potuto TIFARE per la Sicurezza sul Lavoro se fosse diventata una SQUADRA!

Da qui nasce la Nazionale Sicurezza Sul Lavoro 

una squadra di calcio che attraverso lo sport sostiene iniziative riconducibili ai temi della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, dell’igiene, della salute, della sostenibilità ambientale, del sostegno a persone o enti ovvero associazioni che si dedicano con impegno alla tematica.

La squadra dei Safetyplayers aderisce al Comitato Nazionale Italiano Fair Play del CONI che s’impegna a promuovere e divulgare il concetto di “rispetto e lealtà come valori della vita”. 

Ripartiamo senza compromessi!

Ripartiamo, ma no a compromessi salute-lavoro

La ripartenza e la cultura della sicurezza tra gestione del rischio, diritto al lavoro e rispetto del diritto alla salute.

In questo contesto di ripartenza delle attività sociali ed economiche occorre garantire, attraverso procedure di contrasto alla diffusione del Covid, adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante l’emergenza sanitaria sia tuttora in corso, il rispetto delle norme anti contagio può consentire alle imprese di ripartire ma in sicurezza. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione: in caso contrario è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La forte attenzione verso la pandemia non deve però distogliere l’attenzione dai tradizionali rischi lavorativi, riguardo ai quali risulta ancora più necessario, considerati i lunghi periodi di chiusura e interruzione di tante attività, richiamare l’importanza della prevenzione e continuare a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

Il lavoro come “vocazione naturale” dell’uomo: così lo rappresentava il filosofo Fourier. Fattore di realizzazione della persona, canale privilegiato di integrazione e di riconciliazione sociale, diritto fondamentale dell’individuo e insieme, secondo la Costituzione italiana, attività che concorre al progresso della società. La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore comune non negoziabile e costituisce la base per uno sviluppo economico “sano”. I nostri padri costituenti, del resto hanno avuto la lungimiranza di inserire nella Carta Costituzionale il valore della salute, la tutela del lavoro e dei lavoratori sancita dagli artt. 4, 35, 36, ed ancorata sull’art.32 Cost., dando anche indicazioni precise nella comparazione tra l’interesse economico e la tutela della salute medesima, stabilendo – all’art. 41 Cost. – che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza.

Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono i due lati di una stessa medaglia.

Se questi sono i principi a cui tendere, purtroppo gli incidenti e le morti sul posto di lavoro sono ancora molto diffusi. Eppure, proprio l’avvento del Covid-19 ha dimostrato che la salute è uno dei pilasti su cui si fonda l’economia.

L’articolo, senza alcuna pretesa di voler dare una risposta esaustiva o condivisa, cerca di rispondere a una domanda che è necessario porsi prima di ripartire: quale insegnamento trarre dalla Pandemia in questa fase di ripartenza? Il diffondersi della cultura della sicurezza sul lavoro dovrebbe indurre ad una gestione del rischio in via preventiva? In che modo? Serve un cambio di paradigma?

Diritto e Cibo rubrica

Il diritto ad un cibo adeguato, sano e giusto è al centro dell’attenzione mondiale, ma non c’è bisogno che lo dica io; ebbene, in questo contesto ho pensato ad un laboratorio MA giuridico che mi rappresenta sia come avvocato e consulente di diritto alimentare che come nutrizionista e terapista alimentare: una fucina di informazioni che spaziano dal rapporto tra il cibo e i suoi aspetti culturali, alla sostenibilità ambientale, passando dai più complessi temi della legalità alimentare.

Potete leggere alcuni miei articoli o guardare dei video registrati grazie alla collaborazione della dott.ssa Maria Chiara Italia mediatrice familiare, editor

Covid-19 e responsabilità penale datore di lavoro

Ci troviamo ad affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti: la Pandemia che colpisce Tutti Noi, in un modo o nell’altro. A causa del diffondersi del COVID-19 sono stati emanati dal Governo una serie di provvedimenti restrittivi volti al contenimento dei contagi nei luoghi di lavoro, dapprima nelle aziende rimaste attive durante il lock down e, di poi, in quelle che hanno ripreso l’ordinaria attività a far data dalla c.d. Fase2. L’elaborato si pone dunque l’obiettivo di evidenziare i rischi penali in cui potrebbe incorrere  datore di lavoro in caso di contagio di un dipendente.

Vengono toccati i seguenti punti:

1) I primi interventi normativi emergenziali e l’equiparazione dell’infezione da Coronavirus ad un infortunio sul lavoro

2) La responsabilità del datore di lavoro: il principio generale di cui all’art 2087 c.c. ed il D.Lgs. n. 81/08

3) I chiarimenti dell’Inail e l’art. 29 bis D.L. n. 23/20 ( L. n. 40/20) : scudo penale?

4) Conclusioni

Misure anticontagio: quali sanzioni?

A causa del diffondersi del COVID-19 sono stati emanati una serie di provvedimenti restrittivi ed i settori interessati dai DPCM e dai DL nonché dalle Ordinanze della Regione Lombardia (questi ultimi, ovviamente, valevoli solo per il territorio regionale interessato e nei limiti in cui prevedano restrizioni maggiori rispetto ai DPCM ed ai DL), sono pertinenti sia la sfera personale che i luoghi di lavoro, aziende ed attività commerciali rimaste attive.

Nel tentativo di supportare l’analisi una mappa ragionata del quadro della normativa emergenziale, aggiornata da ultimo al DPCM dell’1 aprile 2020 ed all’Ordinanza n. 521 della Regione Lombardia del 4 aprile 2020, e districarsi tra i numerosi provvedimenti che si stanno susseguendo in questo periodo e che verranno emanati per far fronte alla riorganizzazione del quotidiano sia personale che lavorativo si è ritenuto potesse essere di ausilio un breve elaborato con l’obiettivo di evidenziare i rischi penali (ma anche amministrativi) correlati alla violazione delle misure di contenimento in vigore.

Il documento si compone di compone di 4 sezioni:

1) le prescrizioni anti-contagio, aggiornate ai provvedimenti di emergenza dello Stato e della Regione Lombardia dei primi di aprile 2020, previste sia per i privati che per le attività commerciali e le aziende al momento in attività;

2) le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa emergenziale e non in caso di violazione delle prescrizioni anti-contagio da parte dei privati;

3) le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa emergenziale e non per le attività commerciali e per i datori di lavoro:

Focus sulle disposizioni di cui al D.lgs.. n. 81/08 ed il D.lgs. n. 231/01.

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