Infortunio sul lavoro e responsabilità amministrativa dell’Ente: risparmio di spesa?interesse?

TU sicurezza sul lavoro Dlgs. n. 81/08 -Responsabilità amministrativa dell’Ente D.lgs. n. 231/01 – concetto di RISPARMIO DI SPESA E INTERESSE DELL’ENTE

La Suprema con sentenza del 7 aprile 2022 (ud. 24 marzo 2022) n. 13218, Sez. IV penale torna ad argomentare in tema di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sul principio secondo il quale, ove il giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute, è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente, può operare soltanto in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, abbia agito proprio allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica.

Si riporta di seguito lo stralcio in fatto e diritto del provvedimento le cui argomentazioni paiono di particolare interesse:

IN FATTO

  1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 2 ottobre 2017. (…) – nella qualità di socio amministratore e di incaricato per la sicurezza della “(…) s.n.c.” – è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 590 commi 2 e 3 c.p. commesso in danno del dipendente (…). Con la medesima sentenza, la “(…) s.n.c.” è stata ritenuta responsabile ai sensi artt. 5 e 25-septies del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, per il reato commesso dal (…), “nell’esclusivo interesse dell’ente”, in assenza di procedure amministrative volte a controllarne l’operato.
  2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi in (…) presso la sede della “(…) s.n.c.”. (…), dipendente della società, stava attraversando un piazzale adibito al deposito e alla movimentazione delle merci con mezzi meccanici e fu investito da un muletto in retromarcia condotto da altro dipendente della medesima società. A seguito di ciò riportò lesioni da schiacciamento al piede sinistro, dalle quali derivo una malattia di durata superiore ai quaranta giorni. (…) è stato ritenuto responsabile dell’evento lesivo per non aver adottato misure di prevenzione infortuni imposte dagli artt. 163 comma 1, 71 comma 4 lettera a) e 15 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In particolare, gli è stato contestato: di non aver predisposto una segnaletica orizzontale idonea ad individuare vie di circolazione sicure all’interno del piazzale (art.163 comma 1 D.lgs. n. 81/2008); di non aver provveduto alla manutenzione del carrello elevatore, che aveva il cicalino di segnalazione della retromarcia non funzionante (art. 71 comma 4 lettera a) D.lgs. n. 81/2008); di non aver dotato il carrello elevatore di uno specchietto retrovisore (art. 15 D.lgs. n. 81/2008).
  3. Contro la sentenza hanno proposto tempestivo ricorso, per mezzo dei rispettivi difensori, sia (…) che la “(…) s.n.c.”
  • §§
  1. La “(…) s.n.c.” ha proposto un secondo motivo di ricorso con il quale lamenta carenza di motivazione con riferimento ai presupposti della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 231/2001.4.1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui lamenta difetto di motivazione in ordine al vantaggio derivato all’ente dalla consumazione del reato. Alla società è stato contestato, infatti, che (…) agì quale amministratore con delega alla sicurezza “nell’esclusivo interesse dell’ente” per realizzare un risparmio di spesa, sicché, nel sostenere che il vantaggio per l’ente non sarebbe provato, il ricorrente solleva una questione eccentrica rispetto al contenuto dell’imputazione e, conseguentemente, della sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della società con esclusivo riferimento al parametro di imputazione dell’interesse.

4.2. Il ricorso è infondato nella parte in cui deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale criterio soggettivo di imputazione, debba essere indagato ex ante e consista nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno concretamente raggiunto (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn, Rv. 261114; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda s.c.a., Rv. 274320; Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti, Rv. 268066).
Le sentenze di merito – che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d’appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) – ricostruiscono con chiarezza il contesto nel quale l’infortunio si verificò. Chiariscono che nel piazzale non era presente alcuna forma di segnaletica stradale. Spiegano che il documento di valutazione del rischio, predisposto nel 2008, prevedeva espressamente la realizzazione di una segnaletica orizzontale volta a delimitare l’area adibita alla movimentazione dei mezzi, ma questa misura di prevenzione, che lo stesso datore di lavoro aveva individuato come doverosa, non fu mai attuata se non in epoca successiva all’infortunio. Chiariscono inoltre che, in due occasioni (nel mese di (…) e nel mese di (…)), il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare o sostituire il “cicalino di retromarcia”, senza che nessuno provvedesse in tal senso. Deducono da queste circostanze che le modalità organizzative adottate dal (…) – in particolare la scelta di non predisporre segnaletica orizzontale in un piazzale nel quale “erano accumulate grandi quantità di merci” e vi erano “numerosi spostamenti in contemporanea di uomini e mezzi” – erano “sicuramente molto meno dispendiose” e finalizzate quindi ad un risparmio di spesa. Considerano perciò irrilevante che quel risparmio sia stato “esiguo” se raffrontato alle spese che ordinariamente la società sostiene per la manutenzione (documentate dalle schede contabili prodotte dal difensore dell’ente).Non si tratta di una motivazione mancante o apparente come il ricorso sostiene né di una motivazione che non si confronta con i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità degli enti.

Si deve ricordare infatti:

– che il “risparmio” per l’impresa, nel quale si concretizza il criterio di imputazione oggettiva rappresentato dall’interesse, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 27557001; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 27659603) e un tale risparmio si può realizzare anche consentendo lo spostamento simultaneo di uomini e mezzi senza delimitare le rispettive aree di azione;

– che il requisito della commissione del reato nell’interesse dell’ente non richiede una sistematica violazione di norme antinfortunistiche ed è ravvisabile anche in relazione a trasgressioni isolate se altre evidenze fattuali dimostrano il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente (Sez. 4, n. 12149 del 24/03/2021, Rodenghi, Rv. 28077701; Sez. 4, n. 29584 del 22/09/2020, F.lli Cambria s.p.a., Rv. 27966001);

– che, nel caso in esame, la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni risulta essersi protratta nel tempo.

La circostanza che il risparmio conseguito per la mancata adozione delle misure antiinfortunistiche sia stato minimo a fronte delle spese ingenti che la società affronta per la manutenzione e la sicurezza, non assume rilievo nel caso concreto. Non ha infatti applicazione generale il principio – recentemente affermato – secondo cui, “ove il giudice accerti l’esiguità del risparmio di spesa derivante dall’omissione delle cautele dovute”, per poter affermare che il reato è stato realizzato nell’interesse dell’ente “è necessaria la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quelle della tutela dei lavoratori” (Sez. 4, n. 22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276).

Come emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza in parola, tale principio può operare soltanto “in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro” e in mancanza di altra prova che la persona fisica, omettendo di adottare determinate cautele, “abbia agito proprio allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica”. Può applicarsi, dunque, soltanto in situazioni nelle quali l’infortunio “sia plausibilmente riconducibile anche a una semplice sottovalutazione del rischio o ad un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori” e non quando, come nel caso di specie, quel rischio sia stato valutato esistente dallo stesso datore di lavoro, e le misure per prevenirlo, indicate nel documento di valutazione del rischio, siano state poi consapevolmente disattese per un lungo periodo di tempo.

  1. Il ricorso proposto da (…) è dunque inammissibile; quello proposto dalla “(…) s.n.c.”, in parte inammissibile in infondato ed entrambi i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
    Rilevato che il ricorso proposto da (…) è inammissibile e non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente lo abbia proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere per il (…) di versare una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di (…) e condanna tale ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso proposto nell’interesse della “(…) s.n.c.” che condanna al pagamento delle spese processuali.

Lavoro e parità di genere novità

Nell’area pro labour de Il Fatto quotidiano – che ringrazio per la fiducia e l’opportunità – un mio articolo nel quale tratto della parità di genere nei luoghi di lavoro e delle novelle normative in materia.

Cliccando sul link si accede alla versione integrale.

In breve….

Codice delle pari opportunità e novità

È entrata in vigore la Legge n. 162 del 5.11.2021 che modifica, potenziandolo, il Codice delle pari opportunità di cui al D.lgs. n. 196/2006. nato per attuare la legge delega 14 marzo 1985 n. 132.
Nell’articolo vengono analizzate le novelle normative più importanti nonchè la previsione della cosiddetta certificazione della parità di genere che viene introdotta a far data al 1° gennaio 2022. La certificazione attesterà che l’azienda ha implementato misure atte in concreto a ridurre il divario di genere in ambito di pari opportunità di crescita sul lavoro, salariali e di mansioni, nonché a dimostrare che siano state adottate politiche di gestione delle differenze di genere e a tutela della maternità

Gli strumenti ci sono, ora sono gli attori che devono entrare in scena!

Esclusione responsabilità datore di lavoro e rischio “eccentrico”

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La Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 si sofferma sui presupposti dell’addebito di responsabilità formalizzabile a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro e sulle cause di esclusione introducendo un nuovo concetto atto a chiarire quale comportamento del lavoratore possa rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia: non più e non solo sotto il profilo del nesso causale ma, altresì, nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro.

Si affianca, infatti, al concetto di comportamento abnorme del lavoratore anche quello del c.d. rischio eccentrico.

Vediamo.

Come noto la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Ma esistono due eccezioni alla regola.

La prima è riconducibile al comportamento “abnorme” del lavoratore, concetto sul quale la giurisprudenza ha avuto già più occasioni di esprimersi.

E, dunque, coerentemente con il disposto di cui all’art. 41, comma 2 c.p., (interruzione del nesso causale) in presenza di un comportamento “abnorme” ovvero non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso viene meno considerato l’intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore.

La condotta del datore di lavoro viene, cioè, ad essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l’infortunio), che, per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.

Altra situazione, di recente conio giurisprudenziale, in grado di incidere sulla responsabilità del datore di lavoro, in questa circostanza incidendo sul profilo soggettivo della colpa, è il c.d. rischio “eccentrico”

E’ quanto si evince dalla recente sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 che, riprendendo un concetto già in parte richiamato  (cfr. S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn e altri), precisa che il datore di lavoro  può NON essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest’ultimo risulti definibile come “abnorme”, ma, altresì, allorchè  il comportamento del lavoratore, risulti “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante della sicurezza è chiamato ad elidere (leggi datore di lavoro). 

Al datore di lavoro non può essere mosso alcun rimprovero per il comportamento adottato in presenza di un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante della sicurezza è chiamato a governare (cfr. sezione IV, 5 maggio 2015, Sorrentino e altri). In questo caso, l’addebito va escluso non per assenza (interruzione) del nesso eziologico, bensì per carenza di profili di colpa ovvero sotto il profilo della carenza dell’elemento soggetto.

Ed infatti, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore in termini di “eccentricità”, ciò che rileva è il fatto che il comportamento tenuto non può essere rimproverato al datore di lavoro.

Detto altrimenti: in tema di infortuni sul lavoro, l’agire imprudente del lavoratore può rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia, o nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro (cfr. sezione IV, 16 aprile 2019, Romano). Con riferimento al primo aspetto, al comportamento del lavoratore imprudente può attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale solo ove tale comportamento possa essere ritenuto “abnorme”; mentre, con riferimento al secondo aspetto, quello afferente la colpa del datore di lavoro, l’“eccentricità” della condotta del lavoratore può escludere la colpa solo in quando introduca un rischio un rischio imprevedibile e, conseguentemente, inevitabile.

E’ quindi necessario che non possa addebitarsi al datore di lavoro alcuna condotta colposa che lo abbia portato a sottovalutare un rischio prevedibile, pur correlato a una condotta imprudente del lavoratore.

La Cassazione nella recente sentenza in commento infatti precisa che in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Direttiva macchine: manuale d’uso e infortunio sul lavoro

Direttiva Macchine e infortunio sul lavoro: la responsabilità del produttore e del datore di lavoro in caso di infortunio e la rilevanza della corretta ed esauriente redazione del manuale d’uso della macchina. Riflessioni

La Cassazione in una recente sentenza (Cassazione Penale – Sezione Quarta – sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022) interviene sulla responsabilità penale del soggetto produttore del macchinario dal cui uso sia scaturito un infortunio sul lavoro e dell’obbligo generalizzato di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro imposto allo stesso produttore mediante la predisposizione di strumenti informativi per i lavor-attori chiari ed esaurienti sotto il profilo specifico delle cautele e degli accorgimenti da adottare per ovviare a possibili rischi alla loro incolumità fisica.

Una pronuncia che porta a riflettere su un tema poco battuto  in materia considerato che, almeno nella maggior parte dei casi, la responsabilità del produttore è ricondotta a possibili difetti del macchinario dal cui uso sia derivato l’infortunio sul lavoro (tra le rare eccezioni si ricorda: Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 28296 del 12 ottobre 2020 (u. 16 settembre 2020) – Pres. Piccialli – Est. Ranaldi – P.M. Perelli – Ric. S.S..  – Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza).

In questi casi, ovvero quelli più frequenti aventi ad oggetto problematiche connesse a difetti strutturali del macchinario, peraltro, tale responsabilità (del produttore) concorre, almeno nella maggior parte delle vicende giudiziarie, con quella del datore di lavoro da sempre individuato quale soggetto tenuto alla tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque obbligato alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati anche allorchè sia stato accertato che su questi sia apposta la marchiatura di conformità “CE”, di per sé ritenuta inidonea ad esonerarlo dalla predetta responsabilità (per tutti vedi Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 42110 del 18.11.2021).

La Corte di Cassazione in questi casi ha, anzi, altresì precisato come tale orientamento sia applicabile anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, ne deriva, quindi, che se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura  CE è, come detto, ininfluente rispetto alla valutazione della condotta diligente del datore di lavoro, a maggior ragione  deve ritenersi tale anche nei confronti del produttore o venditore che, peraltro, hanno (o dovrebbero avere) maggiori possibilità di verifica e controllo sul macchinario.

Generalmente, dunque, la responsabilità penale del produttore è stata ricondotta ed argomentata nella giurisprudenza di legittimità e dalla Suprema a quei casi purtroppo frequenti in cui ricorra una di fattispecie di inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina ed ha trovato, anzi, ulteriore conferma proprio in quelle pronunce che hanno affermato la concorrente colpevolezza del datore di lavoro per non avere assolto all’obbligo di eliminare le fonti di pericolo derivanti dall’utilizzo del macchinario e di non aver adottato tutti gli strumenti anche tecnologi a tutela della sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 41147 del 17.10.2021).

Nei casi di  responsabilità condivisa, la colpa esclusiva del produttore peraltro non è rara per quanto ricorra solo qualora l’accertamento di un elemento di pericolo da parte del datore di lavoro sia oggettivamente impossibile per le specifiche e particolati caratteristiche della macchina o per la sussistenza di un vizio di progettazione che non sia obiettivamente rilevabile nonostante la diligenza apprestata prima del suo utilizzo (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 1184 del 03.10.2018).

Del resto le leggi nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea prevedono che le macchine soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) definiti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme armonizzate specificate nella Direttiva costituiscono una delle vie preferenziali per dimostrare la conformità legale dei macchinari.

Questo significa che tutte le macchine immesse sul mercato all’interno dell’Unione Europea devono soddisfare gli stessi requisiti Legali. Le stesse norme sono riconosciute anche in diverse zone fuori dall’Europa, ad esempio mediante l’adozione di tabelle di equivalenza.

La sicurezza delle macchine è una delle aree di interesse in più rapida crescita nell’ambito industriale rappresentando uno tra gli strumenti indubbiamente efficaci e, comunque, co- partecipi unitamente ad altri fattori, alla lotta contro gli infortuni sul lavoro.

Per questo la materia è sempre più attenzionata ma nel caso di specie ricorda la necessità, come detto, di ampliare le riflessioni a nuovi scenari dai quali possa derivare la responsabilità penale del produttore e attraverso i quali è possibile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione, infatti, come precisato, concentra le proprie argomentazioni sul manuale d’uso che accompagna la macchina e che deve essere completo nelle sue informazioni potendo diversamente incorrere in responsabilità penale il produttore.

In conclusione

La redazione puntuale di un manuale d’uso è parte integrante della sicurezza della macchina e se soddisfatta la responsabilità penale del produttore parrebbe poter essere esclusa residuando quella esclusiva del datore di lavoro ovviamente anche in tal caso al ricorrere di determinate circostanze e, nel caso di specie, aver installato e utilizzato il macchinario senza appunto rispettare le istruzioni d’uso atte a garantire la sicurezza dei lavor-attori (si ricorda che ulteriori ipotesi nelle quali la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa  quando si provi che l’utilizzatore/datore di lavoro abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (così Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 13/01/2006, Rv. 233174)  ovvero quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato, a sua volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento.((Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

In merito giova ricordare che:

  • Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio il citato articolo del D.Lgs. 81/2008 richiede che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano adeguate nel tempo. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizza la sicurezza inerente l’uso delle attrezzature di lavoro all’interno del Titolo III, nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Esiste quindi una posizione di garanzia dalla quale derivano degli obblighi (quelli di cui parleresti tu rispetto a come deve essere una macchina) che se non vengono rispettati possono portare a queste contestazioni:

in merito all’utilizzo di macchine non conformi, sono sancite dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro e del Dirigente che si riportano di seguito:

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. a)]

Art. 70 comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. b)]
  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’Allegato V, parte II: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, comma 3, lett. a)]

Sanzioni amministrative a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 dell’art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, comma 4, lett. a)]

Art. 70, comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 71, comma 4: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. c)]

Art. 71, comma 4: Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Ovviamente  a queste sanzioni possono essere correlate quelle del codice penale in caso appunto di infortunio.

Un contributo alla cultura sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Igiene delle produzioni e illeciti

Focus sull’attuale quadro normativo sanzionatorio posto a presidio dell’ordine alimentare e della sicurezza alimentare e le connesse responsabilità dell’OSA secondo quanto previsto dalla L. n. 283/1962. Grazie alla presentazione di case study tratti dalla giurisprudenza si approfondiranno le potenziali modalità di formulazione delle contestazioni e linee di difesa che possono essere adottate, anche in via preventiva.

Al termine della giornata verrà dato anche un aggiornamento sul Disegno di legge di riforma dei reati alimentari AC 2427 attualmente in discussione alla Camera dei deputati e dei suoi obiettivi di rafforzamento del quadro sanzionatorio degli illeciti agroalimentari (in particolare attraverso la modifica dell’art. 5) rispetto alla legge di riforma della giustizia penale che delega il Governo a introdurre nuove modalità di estinzione delle contravvenzioni.

Quali possono essere le conseguenze?

Scopritelo nel Webinar del 30 marzo 2022, che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sulla piattaforma web di Formalimenti.

Programma in breve: 

Con numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza si affronteranno diversi temi:

– Quali i comportamenti penalmente rivelanti nella Legge n 283/1962? Principi generali
– Il sistema sanzionatorio e i beni tutelati dalla salute pubblica all’ordine alimentare
– La natura delle contravvenzioni: pericolo o danno? Perché è importante comprenderlo?
– I soggetti attivi: l’OSA e la responsabilità nelle imprese di natura individuale e societaria di forma semplice
Approfondimento: la realtà organizzativa nell’impresa complessa e la delega di funzioni in materia di responsabilità penale alimentare
La responsabilità amministrativa dell’ente/impresa ai sensi del D.lgs. n 231/01
– La lettura dell’art. 5 attraverso le lenti della giurisprudenza
Case study e possibili azioni di difesa adottabili anche in via preventiva
Aggiornamento sulla proposta di riforma della legge n. 283/1962 anche in riferimento alla responsabilità amministrativa dell’Ente ed i rapporti con la legge di riforma della giustizia penale Legge n. 134/2021 (art. 1 comma 23) in tema di estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie/ripristinatorie che porterà dei cambiamenti importanti in caso di contestazioni nel settore di riferimento.

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