Recensioni false sul web

Recensioni false sul web e trasparenza nell’informazione: Tripadvisor e Codici siglano un accordo

Chi di noi non si è mai affidato ad una recensione pubblicata sul web per valutare la qualità di un servizio? trovare consigli su un ristorante? un hotel dove pernottare?  Non sempre, però, il contenuto dei commenti, siano essi positivi o negativi, è veritiero.

Eppure il fenomeno oramai è dilagante: come mostrato nel Market Monitoring Survey 2020 il 71% dei consumatori considera le recensioni di particolare importanza ai fini della scelta di un alloggio per le vacanze: non stupisce, dunque, che i commenti sul web siano uno strumento con il quale sia possibile influenzare positivamente o negativamente l’andamento degli affari di un esercente.

D’altra parte, sottrarsi alla logica dell’economia reputazionale è praticamente impossibile: uno studio della Harvard Business School evidenzia che, grazie alle buone recensioni, il guadagno è stimato fra il 5 e il 9%. Per lo stesso principio una web reputation negativa può avere pessime conseguenze sul business….

E’ evidente, del resto, che le false recensioni possano danneggiare anche i siti web dedicati alla loro raccolta che rischiano di perdere in credibilità. Nel 2021, peraltro, la Commissione Europea e le Autorità nazionali per la protezione dei consumatori hanno pubblicato uno studio dal quale si evince che quasi due terzi dei negozi online, dei siti di prenotazione, dei motori di ricerca analizzati, hanno suscitato dubbi sull’affidabilità delle recensioni. Stroncare il fenomeno non è affatto semplice, ma la lotta resta certamente facilitata da una politica della piattaforma che lo contrasti e che investa importanti capitali in sistemi di sicurezza e monitoraggio dei commenti degli utenti sviluppando anche metodi di rating delle strutture presenti nel proprio database.

Ebbene, pare essere il caso di Tripadvisor che ha sempre dichiarato il suo impegno in questo tipo di verifiche rese possibili anche grazie al complesso impianto di monitoraggio dei commenti sviluppato internamente per smascherare le frodi come meglio riportato nel Report pubblicato dalla società sulla trasparenza delle recensioni[1].

[1] https://www.tripadvisor.com/TransparencyReport2021

Non solo..ecco siglato un accordo con l’Associazione Codici Lombardia

https://www.codicilombardia.org/area-stampa

Legge n. 238/21 e ripercussioni Modelli 231

Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2019-2020

“Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 17.01.2022”

 

Gli Artt. 19, 20 e 26 della Legge n. 238 del 23 Dicembre 2021 (con entrata in vigore dei provvedimenti il 01.02.22) hanno interessato alcuni articoli del codice penale riguardanti i reati presupposto contemplati nella responsabilità amministrativa degli enti D.Lgs. 231/01:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Delitti contro la personalità individuale

Abusi di mercato

 

Di seguito vengono descritti gli articoli della Legge 238 e i relativi articoli di codice penale oggetto di modifiche.

Art. 19 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/ 222/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo agli “attacchi contro i sistemi di informazione” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” e contemplati dall’Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici

(Articolo 615-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

(Articolo 615-quinquies c.p.)

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quater c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(Articolo 617-quinquies c.p.)

Art. 20 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni per l’adeguamento alla Direttiva n. 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 Dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

Questo articolo relativo alla “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di “Delitti contro la personalità individuale” contemplati dall’Art. 25-quinquies del D.Lgs.n.231/01.

 

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Detenzione o accesso a materiale pornografico

(Articolo 600-quater c.p.)

Adescamento di minorenni

(Articolo 609-undecies c.p.)

 

Art. 26 (Legge 23 Dicembre 2021, n. 238)

Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato.

Questo articolo relativo alle “Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato” ha apportato modifiche al codice penale riguardanti i reati di ”Abusi di mercato” contemplati dall’Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01.

In particolare sono state apportate modifiche agli Articoli riguardanti i reati di:

Manipolazione del mercato

(Articolo 185 TUF)

 

Quali conseguenze?

 

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

  • La rubrica è stata sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici».

Vengono ampliate le condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che abusivamente  «si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti» idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione sino a 2 anni nell’ipotesi base e da 1 a 3 anni se ricorre taluna della circostanze di cui all’art. 617-quater comma 4.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

  • Alla rubrica, la parola: «Diffusione» è sostituita dalle seguenti «Detenzione, diffusione e installazione abusiva”.
  • La parola «si procura» nel corpo dell’articolo è sostituita dalle seguenti «abusivamente si procura, detiene,»
  • Le parole «mette a disposizione di altri» nel corpo dell’articolo sono sostituite dalle seguenti «mette in altro modo a disposizione di altri o installa».

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche                                      (art. 617-quater c.p.)

  • E’ stata estesa la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e da 3 a 8 anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche».

Viene modificata la descrizione delle condotte punibili, prevedendo ora la punibilità del soggetto che «al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti» ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Detenzione o accesso a materiale pornografico».
  • E’ stato aggiunto il seguente secondo comma: «Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 «Delitti contro la personalità individuale»

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

  • Viene aggiunto un ulteriore comma che prevede un aumento di pena nei seguenti casi:

1)se  il reato è commesso da più persone riunite;

2)se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività;

3)se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore».

Modifiche ad alcuni reati richiamati dall’art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 “Reati di abuso di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs.n. 58/1998)

  • La rubrica è sostituita dalla seguente «Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate».
  • Viene riscritto integralmente l’articolo, prevedendo in particolare la sostituzione dei commi 3 e 3-bis con le seguenti disposizioni:
  • Punibilità(con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni) anche del soggetto che essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1;
  • Un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensivista’ del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
  • Applicazione delle disposizioni dell’articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Manipolazione del mercato(art.185D.Lgs.n.58/1998)

  • Vengono abrogati i commi 2-bis e2-ter

 

NE CONSEGUE:

Modifica dell’elenco dei reati presupposto e conseguente necessità di adeguamento dei Modelli 231 in relazione alle fattispecie sopra riportate a seconda, ovviamente, dell’impatto che le stesse previsioni possa avere rispetto al core business della singola realtà imprenditoriale.

Sotto il profilo sanzionatorio INVECE Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive da applicare agli enti, riguardanti i reati modificati dagli Artt.19,20 e 26 della Legge 238 del 23 dicembre 2021 non sono citate nei suddetti articoli , per cui le quote o sanzioni da applicare all’ente restano quelle previste dagli articoli di codice penale prima della modifica

Corso di formazione Food Law

Corso di formazione organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano

Lieta di aver contribuito con un intervento sui limiti dell’attuale assetto normativo a tutela del patrimonio alimentare sia nell’impianto del codice del penale che nell’ambito del D.lgs. n. 231/01.

Partendo dalle criticità attuali in entrambi i settori è stata analizzata anche la riforma approvata dal Consiglio dei Ministri DDL AC 2427 che prevede un intervento modificativo sia nel codice penale che nella L. n. 283/1962 nonchè nel D.Lgs. n. 231/01.

I Parte Pandemia: quali restrizioni?

A causa del diffondersi del COVID-19 sono stati emanati una serie di provvedimenti restrittivi ed i settori interessati dai DPCM e dai DL nonché dalle Ordinanze della Regione Lombardia (questi ultimi, ovviamente, valevoli solo per il territorio regionale interessato e nei limiti in cui prevedano restrizioni maggiori rispetto ai DPCM ed ai DL), sono pertinenti sia la sfera personale che i luoghi di lavoro, aziende ed attività commerciali rimaste attive.

Con una serie di domande campione l’articolo intende dare risposta nel modo più esauriente possibile su quali comportamenti possono o meno essere adottati sia da parte del privato cittadino che delle attività rimaste in auge.

Si precisa che il presente comunicato non è da intendersi quale parere giuridico, ogni caso concreto può presentare specificità che necessitano di essere valutate.

Blockchain: la sfida nel settore food

Blockchain: la sfida nel settore agroalimentare contro le frodi

La tracciabilità è quello strumento che, da un lato, consente ai consumatori di effettuare scelte consapevoli attraverso “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (Reg. 178/02) e, dall’atro, comporta un quid pluris per l’azienda portando benefici  in termini di aumento delle garanzie, di riduzione dei costi, di maggior controllo, di comunicazione e marketing, di possibilità di creare valore aggiunto e di supporto ad altri processi aziendali.

A fronte dell’assoluta importanza che riveste il tema della tracciabilità, è evidente che risposte adeguate a detta necessità in questo momento storico possono derivare proprio dall’impiego della tecnologia e, in particolare, dalla Blockchain, che, come analizzato nell’elaborato potrà essere un valido supporto per essere conformi alla normativa sulla tracciabilità alimentare e, di conseguenza, la risposta alle esigenze manifestate da un mercato sempre più concorrenziale dove la reputazione aziendale assume sempre maggiore valore, un mercato che richiede un miglioramento dell’efficienza interna e della comunicazione esterna con gli altri attori della filiera e gli utenti finali.

Ma non solo.

Tra gli obiettivi principali della politica di sicurezza alimentare della Commissione europea troviamo la volontà di assicurare la sanità dei prodotti del mercato food: la Food Law Regulation (Reg. 178/02), fin dai considerando iniziali afferma che: «per garantire la sicurezza degli alimenti occorre considerare tutti gli aspetti della catena di produzione alimentare come un unico processo a partire dalla produzione primaria inclusa (…)» considerando n. 12). Inoltre il Reg. 178/02 all’art. 17, comma 1 dispone, che “Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte“.

Per poter affermare che un alimento è sicuro e non abbia, ad esempio, subito delle contaminazioni nei cicli di conferimento della materia prima o della trasformazione o della produzione, sarà quindi necessario risalire al momento in cui sono avvenute e ciò non sempre è facilmente possibile a causa di una supply chain articolata dove gli si moltiplicano gli attori, le informazioni, le risorse coinvolte nel processo atto a trasferire o fornire un prodotto. Anche in questo contesto potrà, quindi, essere di ausilio della Blockchain unitamente ad un circuito di tecnologie mirato al reperimento di più informazioni possibili su un certo prodotto o materia prima.

Tema, a sua volta, indissolubile rispetto alla sicurezza alimentare ed alla tracciabilità è quello delle frodi alimentari che minacciano la salute del consumatore-utente ma, altresì, il commercio e la reputazione delle eccellenze enogastronomiche con particolare riferimento ai  prodotti contrassegnati dalle denominazioni di origine (cfr. Dop, Igp..): secondo i dati raccolti dall’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi), sono migliaia e migliaia le tonnellate di prodotti sequestrati ogni anno.

Garantire la sicurezza alimentare comporterà, quindi, la possibilità di far fronte anche alle frodi alimentari, commerciali e sanitarie, ma per garantire la sicurezza alimentare si è visto che a monte è richiesta trasparenza e tracciabilità di tutta la filiera.  E’ evidente, quindi, che soddisfatti i requisiti di tracciabilità si porrà un presidio efficace per la lotta alle frodi e la Blockchain, in connubio con l’utilizzo di ulteriori tecnologie, ad oggi, parrebbe rappresentare una delle strade percorribili per garantire in modo certificato proprio trasparenza e tracciabilità di un determinato prodotto lungo l’intera sua filiera in modo che lo stesso non possa essere adulterato, alterato, sofisticato…con conseguenti danni al commercio e, soprattutto alla salute.

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