Giustizia in rete

Giustizia in “rete”: bullismo e cyberbullismo

Progetto di Prevenzione
“IL GALATEO PER LA GENERAZIONE DEI NATIVI DIGITALI dal web 2.0. al 4.0”
PERCORSO FORMATIVO AD UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA TECNOLOGIA:
ASPETTI GIURIDI, PSICOLOGICI, PRVACY E DIRITTO ALL’OBLIO,
CYBER SECURITY IN RETE
PRESENTAZIONE
Le ferite portate dagli episodi di cyberbullismo nascono spesso non tra estranei ma lacera un contesto
amicale e relazionale in cui ci sono anche spettatori più o meno passivi e che occorre ricucire per potere
“redimere” il bullo ma anche per reintegrare la vittima. In questo senso gli strumenti della prevenzione,
i luoghi che maggiormente si prestano, ad avviso di chi scrive, per porre in essere attività ai fini di un
utilizzo consapevole degli strumenti digitali devono essere, a ragione, individuati nelle scuole e nella
famiglia attraverso programmi di studio che propongano l’approccio più corretto ai nativi digitali ad uno
strumento tanto innovativo quale la navigazione in rete e l’utilizzo in genere delle nuove tecnologie.
Tutto ciò seguendo il doppio binario rieducazione, prevenzione e repressione, delle condotte. Se,
indubbiamente, si rappresenta la necessità di dare una risposta a incertezze e bisogni di tutela della
società a fronte di condotte che è certamente doveroso reprimere, è altrettanto sicuro che la
predetta risposta richieda, soprattutto, un impegno particolare essendo gli interlocutori, bullo e
vittima, dei minori.
L’iter attraverso il quale si è giunti al testo definitivo della Legge n. 71 del 2017 conferma, del resto,
queste brevi considerazioni, basti pensare al rilievo fondamentale riconosciuto dal legislatore sia ai
progetti di formazione in materia, specie in ambito scolastico e familiare nonché tra gli studenti, che
agli strumenti di prevenzione del fenomeno, miranti sia ad intervenire nella fase antecedente le
commissione di condotte penalmente rilevanti che in quella successiva ma ovviando ad un immediato
approccio al sistema penale in senso stretto. Ci si riferisce, in particolare, alla procedura di
ammonimento ai sensi dell’art. 8 DL 11/09 ed al diritto all’oblio che trova il suo fondamento nel Regolamento UE n. 679/16 e viene ripreso nella L. 71/17 laddove ai sensi dell’art. 2 è previsto il diritto del minore a richiedere l’oscuramento dei contenuti e delle immagini nei quali si è concretizzata la
condotta penalmente rilevante e il relativo danno ed, infine, alle sanzioni disciplinare che puòì direttamente prevedere l’istituto scolastico.
Pertanto, le strategie di contrasto al fenomeno del cyberbullismo seguono, nella normativa in esame, tre
livelli paralleli e necessari anche in considerazione del fatto che i soggetti ai quali si rivolge sono i
minori in età evolutiva la cui personalità, deve, dunque ancora formarsi ed essere accompagnata dafigure di riferimento: da un lato la pre-prevenzione, dall’altro la prevenzione con la formazione e
l’indagine del fenomeno nei luoghi ove più verosimilmente si manifesta e si sviluppa, cioè in ambito
scolastico e, comunque, aggregativo, dove è più semplice consentirne l’emersione ed il successivo
approccio (come detto, anche attraverso la previsione di sanzioni disciplinari) e solo infine con
l’approccio al settore repressivo penale.
Questo progetto si eleva al livello che si sostanzia in progetti di formazione ed ha carattere
multidisciplinare giuridico, IT e psicologico proprio in considerazione del peculiare argomento trattato
e del pubblico al quale è rivolto. Si vorrebbero fornire, per quanto possibile nel concreto, strumenti
preventivi delle condotte di prevaricazione attraverso l’insegnamento di un galateo della rete; infatti,
ciò che assume maggior rilievo nell’affrontare questo scoglio di cu i trattasi è, in primis, un utilizzo
consapevole del social network e delle tecnologie informatiche di comunicazione in genere.
La sfera del pubblico, come detto, è ampia e vede come protagoniste della scena anche le famiglie dei
minori in quanto i genitori per primi devono avere la consapevolezza, nel momento in cui regalano, uno
strumento informatico al figlio dei rischi che ciò comporta e della conseguente necessaria educazione al
suo utilizzo, momento che potrebbe perfino precedere la regalia medesima sfruttando la curiosità dei
minori di apprendere quanto più possibile del mondo virtuale di internet.
E’ estremamente interessante notare che “anche essere bulli è cosa che si impara. In un ambiente in cui
gli adulti falliscono in modo continuativo nel loro ruolo, potrebbe essere un modo per sopravvivere1” ed
entrare a far parte della generazione nei nativi digitali web 4.0,. vivendo on line anziché off line senza
trovare alcun compromesso tra virtuale e reale è più facile ed immediato che creare relazioni oltre a
permettere di entrare a fare parte di un mondo dove l’adulto incontra difficoltà ad entrare per
interessarsi e conoscere appieno il vissuto quotidiano del figlio,
Dall’altro lato, ovvero oltre al binario della prevenzione e formazione, nonché dell’espressa previsione di
una istanza di repressione alternativa, si pone la repressione penale effettiva e lì esperienza buia di
subire un processo (per quanto la normativa che lo regola è di impronta de-stigmatizzante e volta al
recupero sia dell’autore di reato che della vittima). Per i casi più gravi il legislatore ha, ad ogni modo,
istituito la possibilità di interventi incisivi anche al fine di offrire un sostegno concreto alle vittime,
accadendo, non di rado e come in altri fatti criminosi, che anche nel mondo cyber le condotte mirino a
colpire i soggetti più deboli e vulnerabili, vittime di condotte prevaricatrici e abusi sul web.
Vittime che, bene precisare, a volte si ribellano, dando origine al bullismo a contrario o contro-bullismo
fenomeno a dir poco inquietante se sol si pensa che secondo una stima presentata alle Pedatric
Academic Societies 2016, è stato dichiarato che chi è stato vittima di bullismo e cyberbullismo sviluppa
il 38% di possibilità in più di trasformarsi a sua volta in un aggressore2.
Non è così frequente ma può accadere che la vittima arrivi al limite della sopportazione e trovi la forza
di reagire al bullo prevaricandolo ed assumendo a sua volta la sua veste così che, nella peggiore delle
ipotesi, le stesse persone che sarebbero dovute intervenire dapprima sul vero bullo originario (genitori
insegnanti, educatori, formatori) lo facciano all’improvviso dando luogo ad un paradosso in quantol’intervento, a quel punto, interverrà nei confronti della vittima divenuta bullo per reazione. Questo il
dirompente rischio in cui si può incorrere a fronte di questo inarrestabile sistema di identità digitali,
senza tempo, luogo e persone “reali” che abbiano già sviluppato una propria identità personale ben
differente da quella richiesta per crearsi un’immagine reputazionale nel mondo web.
Ecco allora svilupparsi e crescere corpi e menti digitali che cercano una loro tutela al pari della dignità
personale ai sensi della Carta Costituzionale tanto reale quanto virtuale.
In un tale contesto è evidente, dunque, il fenomeno dell’emergenza e la sentita necessità che chiunque
operi sul capo e si trovi a lavorare per o accanto agli adolescenti, consideri e comprenda che new media
e comunicazione telematica sono oramai la vita quotidiana on line che i minori conducono regolarmente
così impedendo una loro reale crescita sociale fatta di relazioni, di dialogo, di un vissuto personale e
sentimentale.
Gli appartenenti alla generazione google formano, infatti, la loro stessa identità personale e sociale in
questo mondo virtuale, senza tempo e spazio, nella convinzione del proprio anonimato e dell’importanza
che assume avere un’identità digitale, così modificando il proprio modo di apprendimento, la percezione
e la conoscenza della stessa realtà con la sola consapevolezza della pervasività delle comunicazioni e
delle immagini inviate in rete che possono essere riprese e taggate all’infinito, almeno tecnicamente,
oltre che manipolate. Vengono, così, meno anche potenziali remore etiche conseguenza della sfumata
percezione di essere realmente davanti ad un’altra persona di cui considerano solo il corpo e l’identità
digitale, soppiantata dalla sensazione sempre più reale e concreta di partecipare a un gioco e non alla
vita reale, di un compagno o di un amico, convinti e forse a ragione, di potersi allontanare impuniti dal
luogo del misfatto che ha imbarazzato il presunto amico-nemico del banco a fianco tanto antipatico
quanto prima donna in classe o del compagno di giochi umiliato alla lezione di ginnastica.
Tanto ci sarebbe ancora da argomentare per introdurre questo tema così delicato che fino ad oggi,
però, ha colto impreparati coloro che, invece, dovrebbero essere i protagonisti sulla scena di vita dei
ragazzi per educarli a una vita non solo on line ma, altresì, off line caratterizzata da relazioni
interpersonali, dialogo, momenti di incontro e scambio di opinioni.
Di grande rilievo a tal fine è, dunque, lo scopo perseguito con la novellata legge n. 71/17 sul
cyberbullismo che mira, attraverso la formazione, al coinvolgimento di docenti, formatori, educatori,
famiglie ed anche dei ragazzi in prima persona a vagliare un utilizzo distorto della rete fin dall’età delle
scuole elementari laddove il cellulare con tanto di connessione internet accompagna i bambini a scuola
per mano sostituendosi alle figure genitoriali ed il pc li cresce come fosse la nonna, la tata, un buon
libro di lettura o un testo adottato a scuola ed ancora il loro miglior amico che tanto è possibile
incontrare senza allontanarsi da casa collegandosi alla rete e digitando la parolina chiave o attivando un
video gioco in simultanea ad un gruppo di partecipanti. Si, anche l’approccio al gioco è mutato e non è più
protagonista dei pomeriggi trascorsi a casa dei compagni di scuola o dell’amico del cuore con latte calco
e biscotti.

Formazione: contaminanti di prodotto e processo nell’era del Green Deal, controllo e gestione nei prodotti alimentari

Webinar “Contaminanti di prodotto e processo nell’era del Green Deal: controllo e gestione nei prodotti alimentari”

Si parlerà di:
✔️punti critici della contaminazione da micotossine
✔️residui di farmaci e altre sostanze di origine antropica
✔️processi di sanificazione degli impianti in ottica di sostenibilità
✔️migranti da soluzioni di packaging “sostenibile”
✔️Piano Nazionali Controlli e diritti e doveri dell’Osa in fase di campionamento e controllo da parte delle Autorità secondo il Regolamento (UE) 2017/625)

📆Quando: il 9 Giugno dalle 10.00 alle 17.00
🌍Dove: online sulla nostra piattaforma Formalimenti: urly.it/3n83j
👩‍🏫Docenti: avv. Cinzia Catrini

📌Il corso è in promozione fino al 20 maggio

🎯Eroga 6 CFP ai Tecnologi Alimentari

Per info e iscrizioni: urly.it/3n83g

UN ASSAGGIO DEL MIO INTERVENTO …IN PILLOLE..

Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene #contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della #salute #pubblica e in particolare sul piano #tossicologico. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche (articolo 2 del regolamento CEE 315/1993).

Per questo, il Ministero della Salute ha emanato a gennaio 2022 il nuovo #pianoannualedicontrolloufficiale per il #monitoraggio dei #contaminanti di origine #ambientale o #industriale.

Il regolamento UE n. 625/2017 definisce le modalità di attuazione dei #controlli e altre attività #ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli #alimenti e sui #mangimi, delle norme sulla #salute e sul #benessere degli #animali, sulla #sanità delle #piante nonché sui prodotti fitosanitari. L’adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni di questo regolamento è contenuto nel decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..

Nell’articolo 14, punto h) del citato regolamento, sono specificati i metodi e le tecniche da applicare per i #controlliufficiali, tra i quali vengono indicati “ #campionamento, analisi, diagnosi e prove”. Il Piano citato è inerente proprio alle attività di controllo di cui al punto h), nonché alle indicazioni riportate nell’allegato del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..

A sua volta il regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. definisce i requisiti di igiene degli alimenti e introduce la responsabilità degli OSA per la sicurezza degli alimenti e il sistema dell’analisi dei rischi ( #HACCP) al fine della relativa gestione. Prevede, inoltre, il controllo della contaminazione, intesa come “la presenza o l’introduzione di un #pericolo”, e si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alla fase dell’esportazione.

Da quanto previsto dalla norma, si evince la necessità che le AC valutino l’efficacia del controllo dei contaminanti effettuato dagli #OSA anche attraverso attività di campionamento e analisi.

Quali i possibili esiti del controllo? i diritti e i doveri degli OSA?

Esclusione responsabilità datore di lavoro e rischio “eccentrico”

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La Cassazione con la sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 si sofferma sui presupposti dell’addebito di responsabilità formalizzabile a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul luogo di lavoro e sulle cause di esclusione introducendo un nuovo concetto atto a chiarire quale comportamento del lavoratore possa rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia: non più e non solo sotto il profilo del nesso causale ma, altresì, nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro.

Si affianca, infatti, al concetto di comportamento abnorme del lavoratore anche quello del c.d. rischio eccentrico.

Vediamo.

Come noto la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell’infortunio, giacché al datore di lavoro, che è “garante” anche della correttezza dell’agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Ma esistono due eccezioni alla regola.

La prima è riconducibile al comportamento “abnorme” del lavoratore, concetto sul quale la giurisprudenza ha avuto già più occasioni di esprimersi.

E, dunque, coerentemente con il disposto di cui all’art. 41, comma 2 c.p., (interruzione del nesso causale) in presenza di un comportamento “abnorme” ovvero non suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento dannoso viene meno considerato l’intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore.

La condotta del datore di lavoro viene, cioè, ad essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso (l’infortunio), che, per l’effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore.

Altra situazione, di recente conio giurisprudenziale, in grado di incidere sulla responsabilità del datore di lavoro, in questa circostanza incidendo sul profilo soggettivo della colpa, è il c.d. rischio “eccentrico”

E’ quanto si evince dalla recente sentenza del 16 febbraio 2022 n. 5417 che, riprendendo un concetto già in parte richiamato  (cfr. S.U., 24 aprile 2014, Espenhahn e altri), precisa che il datore di lavoro  può NON essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore non solo quando il comportamento di quest’ultimo risulti definibile come “abnorme”, ma, altresì, allorchè  il comportamento del lavoratore, risulti “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante della sicurezza è chiamato ad elidere (leggi datore di lavoro). 

Al datore di lavoro non può essere mosso alcun rimprovero per il comportamento adottato in presenza di un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che, appunto, il garante della sicurezza è chiamato a governare (cfr. sezione IV, 5 maggio 2015, Sorrentino e altri). In questo caso, l’addebito va escluso non per assenza (interruzione) del nesso eziologico, bensì per carenza di profili di colpa ovvero sotto il profilo della carenza dell’elemento soggetto.

Ed infatti, ai fini della qualificazione del comportamento del lavoratore in termini di “eccentricità”, ciò che rileva è il fatto che il comportamento tenuto non può essere rimproverato al datore di lavoro.

Detto altrimenti: in tema di infortuni sul lavoro, l’agire imprudente del lavoratore può rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia, o nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro (cfr. sezione IV, 16 aprile 2019, Romano). Con riferimento al primo aspetto, al comportamento del lavoratore imprudente può attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale solo ove tale comportamento possa essere ritenuto “abnorme”; mentre, con riferimento al secondo aspetto, quello afferente la colpa del datore di lavoro, l’“eccentricità” della condotta del lavoratore può escludere la colpa solo in quando introduca un rischio un rischio imprevedibile e, conseguentemente, inevitabile.

E’ quindi necessario che non possa addebitarsi al datore di lavoro alcuna condotta colposa che lo abbia portato a sottovalutare un rischio prevedibile, pur correlato a una condotta imprudente del lavoratore.

La Cassazione nella recente sentenza in commento infatti precisa che in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Direttiva macchine: manuale d’uso e infortunio sul lavoro

Direttiva Macchine e infortunio sul lavoro: la responsabilità del produttore e del datore di lavoro in caso di infortunio e la rilevanza della corretta ed esauriente redazione del manuale d’uso della macchina. Riflessioni

La Cassazione in una recente sentenza (Cassazione Penale – Sezione Quarta – sentenza n. 3938 del 4 febbraio 2022) interviene sulla responsabilità penale del soggetto produttore del macchinario dal cui uso sia scaturito un infortunio sul lavoro e dell’obbligo generalizzato di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro imposto allo stesso produttore mediante la predisposizione di strumenti informativi per i lavor-attori chiari ed esaurienti sotto il profilo specifico delle cautele e degli accorgimenti da adottare per ovviare a possibili rischi alla loro incolumità fisica.

Una pronuncia che porta a riflettere su un tema poco battuto  in materia considerato che, almeno nella maggior parte dei casi, la responsabilità del produttore è ricondotta a possibili difetti del macchinario dal cui uso sia derivato l’infortunio sul lavoro (tra le rare eccezioni si ricorda: Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 28296 del 12 ottobre 2020 (u. 16 settembre 2020) – Pres. Piccialli – Est. Ranaldi – P.M. Perelli – Ric. S.S..  – Il venditore di una macchina ha l’onere di verificare il rispetto del prodotto fornito e dei suoi accessori alle norme di sicurezza e può rispondere di un infortunio se nel manuale d’uso non è stato indicato l’utilizzo di un accessorio di sicurezza).

In questi casi, ovvero quelli più frequenti aventi ad oggetto problematiche connesse a difetti strutturali del macchinario, peraltro, tale responsabilità (del produttore) concorre, almeno nella maggior parte delle vicende giudiziarie, con quella del datore di lavoro da sempre individuato quale soggetto tenuto alla tutela della sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque obbligato alla verifica della corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati anche allorchè sia stato accertato che su questi sia apposta la marchiatura di conformità “CE”, di per sé ritenuta inidonea ad esonerarlo dalla predetta responsabilità (per tutti vedi Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 42110 del 18.11.2021).

La Corte di Cassazione in questi casi ha, anzi, altresì precisato come tale orientamento sia applicabile anche nei confronti del produttore o rivenditore della macchina, ne deriva, quindi, che se la presunzione di conformità alla legge del macchinario con marcatura  CE è, come detto, ininfluente rispetto alla valutazione della condotta diligente del datore di lavoro, a maggior ragione  deve ritenersi tale anche nei confronti del produttore o venditore che, peraltro, hanno (o dovrebbero avere) maggiori possibilità di verifica e controllo sul macchinario.

Generalmente, dunque, la responsabilità penale del produttore è stata ricondotta ed argomentata nella giurisprudenza di legittimità e dalla Suprema a quei casi purtroppo frequenti in cui ricorra una di fattispecie di inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina ed ha trovato, anzi, ulteriore conferma proprio in quelle pronunce che hanno affermato la concorrente colpevolezza del datore di lavoro per non avere assolto all’obbligo di eliminare le fonti di pericolo derivanti dall’utilizzo del macchinario e di non aver adottato tutti gli strumenti anche tecnologi a tutela della sicurezza dei lavoratori (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 41147 del 17.10.2021).

Nei casi di  responsabilità condivisa, la colpa esclusiva del produttore peraltro non è rara per quanto ricorra solo qualora l’accertamento di un elemento di pericolo da parte del datore di lavoro sia oggettivamente impossibile per le specifiche e particolati caratteristiche della macchina o per la sussistenza di un vizio di progettazione che non sia obiettivamente rilevabile nonostante la diligenza apprestata prima del suo utilizzo (Cass. Pen. – Sez. IV – sent. n. 1184 del 03.10.2018).

Del resto le leggi nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea prevedono che le macchine soddisfino i requisiti essenziali di salute e sicurezza EHSR (Essential Health and Safety Requirements) definiti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme armonizzate specificate nella Direttiva costituiscono una delle vie preferenziali per dimostrare la conformità legale dei macchinari.

Questo significa che tutte le macchine immesse sul mercato all’interno dell’Unione Europea devono soddisfare gli stessi requisiti Legali. Le stesse norme sono riconosciute anche in diverse zone fuori dall’Europa, ad esempio mediante l’adozione di tabelle di equivalenza.

La sicurezza delle macchine è una delle aree di interesse in più rapida crescita nell’ambito industriale rappresentando uno tra gli strumenti indubbiamente efficaci e, comunque, co- partecipi unitamente ad altri fattori, alla lotta contro gli infortuni sul lavoro.

Per questo la materia è sempre più attenzionata ma nel caso di specie ricorda la necessità, come detto, di ampliare le riflessioni a nuovi scenari dai quali possa derivare la responsabilità penale del produttore e attraverso i quali è possibile garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Cassazione, infatti, come precisato, concentra le proprie argomentazioni sul manuale d’uso che accompagna la macchina e che deve essere completo nelle sue informazioni potendo diversamente incorrere in responsabilità penale il produttore.

In conclusione

La redazione puntuale di un manuale d’uso è parte integrante della sicurezza della macchina e se soddisfatta la responsabilità penale del produttore parrebbe poter essere esclusa residuando quella esclusiva del datore di lavoro ovviamente anche in tal caso al ricorrere di determinate circostanze e, nel caso di specie, aver installato e utilizzato il macchinario senza appunto rispettare le istruzioni d’uso atte a garantire la sicurezza dei lavor-attori (si ricorda che ulteriori ipotesi nelle quali la responsabilità colposa del costruttore, che deriva dall’inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l’uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa  quando si provi che l’utilizzatore/datore di lavoro abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (così Sez. 4, n. 1216 del 26/10/2005, dep. 13/01/2006, Rv. 233174)  ovvero quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato, a sua volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento.((Sez. 4, n. 42110 del 21/10/2021, Rv. 282300; Sez. 4, n. 5541 del 08/11/2019, dep. 12/02/2020, Rv. 278445; Sez. 4, n. 39157 del 18/01/2013, Rv. 256390).

In merito giova ricordare che:

  • Il Testo Unico in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nell’art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. In linea di principio il citato articolo del D.Lgs. 81/2008 richiede che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori e che rimangano adeguate nel tempo. Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. analizza la sicurezza inerente l’uso delle attrezzature di lavoro all’interno del Titolo III, nello specifico l’art. 70 richiama gli obblighi del Datore di lavoro al che le stesse, quando messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Esiste quindi una posizione di garanzia dalla quale derivano degli obblighi (quelli di cui parleresti tu rispetto a come deve essere una macchina) che se non vengono rispettati possono portare a queste contestazioni:

in merito all’utilizzo di macchine non conformi, sono sancite dall’art. 87 del D.Lgs. 81/08 le sanzioni penali previste a carico del Datore di lavoro e del Dirigente che si riportano di seguito:

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 1: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. a)]

Art. 70 comma 1: Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto

Sanzioni penali a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’Allegato V, parte II: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. b)]
  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’Allegato V, parte II: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, comma 3, lett. a)]

Sanzioni amministrative a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2 dell’art. 87: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, comma 4, lett. a)]

Art. 70, comma 2: Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.

Sanzioni a carico del Datore di lavoro e del Dirigente:

  • Art. 71, comma 4: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, comma 2, lett. c)]

Art. 71, comma 4: Il Datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma1, lettera z);

  1. b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Ovviamente  a queste sanzioni possono essere correlate quelle del codice penale in caso appunto di infortunio.

Un contributo alla cultura sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Igiene delle produzioni e illeciti

Focus sull’attuale quadro normativo sanzionatorio posto a presidio dell’ordine alimentare e della sicurezza alimentare e le connesse responsabilità dell’OSA secondo quanto previsto dalla L. n. 283/1962. Grazie alla presentazione di case study tratti dalla giurisprudenza si approfondiranno le potenziali modalità di formulazione delle contestazioni e linee di difesa che possono essere adottate, anche in via preventiva.

Al termine della giornata verrà dato anche un aggiornamento sul Disegno di legge di riforma dei reati alimentari AC 2427 attualmente in discussione alla Camera dei deputati e dei suoi obiettivi di rafforzamento del quadro sanzionatorio degli illeciti agroalimentari (in particolare attraverso la modifica dell’art. 5) rispetto alla legge di riforma della giustizia penale che delega il Governo a introdurre nuove modalità di estinzione delle contravvenzioni.

Quali possono essere le conseguenze?

Scopritelo nel Webinar del 30 marzo 2022, che si terrà dalle ore 14.30 alle ore 17.30 sulla piattaforma web di Formalimenti.

Programma in breve: 

Con numerosi esempi tratti dalla giurisprudenza si affronteranno diversi temi:

– Quali i comportamenti penalmente rivelanti nella Legge n 283/1962? Principi generali
– Il sistema sanzionatorio e i beni tutelati dalla salute pubblica all’ordine alimentare
– La natura delle contravvenzioni: pericolo o danno? Perché è importante comprenderlo?
– I soggetti attivi: l’OSA e la responsabilità nelle imprese di natura individuale e societaria di forma semplice
Approfondimento: la realtà organizzativa nell’impresa complessa e la delega di funzioni in materia di responsabilità penale alimentare
La responsabilità amministrativa dell’ente/impresa ai sensi del D.lgs. n 231/01
– La lettura dell’art. 5 attraverso le lenti della giurisprudenza
Case study e possibili azioni di difesa adottabili anche in via preventiva
Aggiornamento sulla proposta di riforma della legge n. 283/1962 anche in riferimento alla responsabilità amministrativa dell’Ente ed i rapporti con la legge di riforma della giustizia penale Legge n. 134/2021 (art. 1 comma 23) in tema di estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie/ripristinatorie che porterà dei cambiamenti importanti in caso di contestazioni nel settore di riferimento.

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