Modello 231: quando è idoneo?

Quando un modello può definirsi idoneo e quali criteri adotta il giudicante ai fini della valutazione di idoneità del modello in giudizio?

Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.

Con il D.Lgs. n. 231/2001 il legislatore persegue il fine di prevenire il rischio di commissione di reati nelle realtà aziendali mediante l’adozione di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (MOG) che possa considerarsi idoneo.La chiara vocazione di prevenzione, dunque, è strettamente legata al concetto di idoneità del MOG. L’ art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 fornisce alcuni parametri di riferimento che valgono all’Ente, una volta rispettati, a provare in giudizio l’assenza di responsabilità per colpa di organizzazione, ma omette di rappresentare elementi certi circa l’idoneità preventiva.

Il saggio analizza ogni elemento rilevante indicato dal legislatore nella consapevolezza che le uniche certezze correlate alla pretesa idoneità sono rappresentate dal fatto che il Modello non possa essere inteso come “un rituale di portata meramente burocratica” [1] e che lo stesso non possa consistere in un “manufatto preconfezionato, ma deve rappresentare una confezione sartoriale, adattandosi alle singole specificità dei contesti“. Il giudizio di valore sul rispetto delle indicazioni normative spetta unicamente al Giudice penale che, anche avvalendosi dell’ausilio di consulenti tecnici forniti delle necessarie professionalità, accerta se l’analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate abbiano spiegato la loro utilità sul piano preventivo, se il sistema sia caratterizzato da meccanismi correttivi, se il controllo sia stato affidato ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari efficaci
Una sorta di delega in bianco, priva di chiari riferimenti normativi e con poche favorevoli pronunce giurisprudenziali

Green pass nel settore privato responsabilità 231

Green pass nel settore privato: quali responsabilità per l’impresa ai sensi del D.lgs. 231/01 e quali per il datore di lavoro?

La responsabilità penale del datore di lavoro, persona fisica, si potrebbe affiancare quella “etichettata” come amministrativa (di fatto, penale) dell’ente/azienda, per i reati commessi al suo interno, anche allorché il reo non venga esattamente identificato?

Si, proprio ad evidenziare la natura distinta della responsabilità della persona giuridica.

In base a quali principi?

L’elaborato analizza la normativa emergenziale in rapporto ai dettami del TU Sicurezza e del decreto 231 evidenziando, appunto, quali siano i presupposti che dovrebbero ricorrere  affinché l’impresa possa essere riconosciuta responsabile e la necessità di una compliance integrata.

Ripartiamo senza compromessi!

Ripartiamo, ma no a compromessi salute-lavoro

La ripartenza e la cultura della sicurezza tra gestione del rischio, diritto al lavoro e rispetto del diritto alla salute.

In questo contesto di ripartenza delle attività sociali ed economiche occorre garantire, attraverso procedure di contrasto alla diffusione del Covid, adeguate condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nonostante l’emergenza sanitaria sia tuttora in corso, il rispetto delle norme anti contagio può consentire alle imprese di ripartire ma in sicurezza. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione: in caso contrario è prevista la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

La forte attenzione verso la pandemia non deve però distogliere l’attenzione dai tradizionali rischi lavorativi, riguardo ai quali risulta ancora più necessario, considerati i lunghi periodi di chiusura e interruzione di tante attività, richiamare l’importanza della prevenzione e continuare a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

Il lavoro come “vocazione naturale” dell’uomo: così lo rappresentava il filosofo Fourier. Fattore di realizzazione della persona, canale privilegiato di integrazione e di riconciliazione sociale, diritto fondamentale dell’individuo e insieme, secondo la Costituzione italiana, attività che concorre al progresso della società. La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore comune non negoziabile e costituisce la base per uno sviluppo economico “sano”. I nostri padri costituenti, del resto hanno avuto la lungimiranza di inserire nella Carta Costituzionale il valore della salute, la tutela del lavoro e dei lavoratori sancita dagli artt. 4, 35, 36, ed ancorata sull’art.32 Cost., dando anche indicazioni precise nella comparazione tra l’interesse economico e la tutela della salute medesima, stabilendo – all’art. 41 Cost. – che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza.

Il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono i due lati di una stessa medaglia.

Se questi sono i principi a cui tendere, purtroppo gli incidenti e le morti sul posto di lavoro sono ancora molto diffusi. Eppure, proprio l’avvento del Covid-19 ha dimostrato che la salute è uno dei pilasti su cui si fonda l’economia.

L’articolo, senza alcuna pretesa di voler dare una risposta esaustiva o condivisa, cerca di rispondere a una domanda che è necessario porsi prima di ripartire: quale insegnamento trarre dalla Pandemia in questa fase di ripartenza? Il diffondersi della cultura della sicurezza sul lavoro dovrebbe indurre ad una gestione del rischio in via preventiva? In che modo? Serve un cambio di paradigma?

Focus su: origine, allergeni, eCommerce

Sono passati 10 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 1169/2011 e questa norma è ancora oggetto di dibattito: permangono punti controversi e ambiti di approfondimento, mentre alcuni articoli sono diventati oggi di stringente attualità. Nella mattinata di formazione si affrontano le novità già in atto, i limiti rivelati dalla sempre più diffusa applicazione della normativa nell’e-commerce, e gli errori ancora comuni nella comunicazione degli allergeni.


Si approfondiscono alcuni aspetti specifici del Regolamento:

  • Introduzione al Regolamento e informazioni obbligatorie
  • Origine dell’alimento (Regolamento di esecuzione 775/2018)
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta o a Indicazione Geografica Protetta
  • L’informazione alimentare nel food & grocery e-commerce
  • La corretta comunicazione della presenza di allergeni e sostanze che provocano intolleranze

 


  • Il corso ha l’obiettivo di offrire gli strumenti e le linee guida utili ad aiutare le imprese e i produttori nell’applicazione del Reg. (UE) n. 1169/2011. Attraverso la disamina di case study e relativa giurisprudenza, vengono posti  in luce gli errori da evitare nella comunicazione, sia che si tratti di alimenti pre-confezionati, che sfusi e l’insorgere di possibili responsabilità anche penali.

  • Nei vari interventi viene messa in luce la rilevanza del diagramma di flusso, dall’autocontrollo all’etichettatura, per una corretta informazione.

Il mio intervento:

La comunicazione degli allergeni nonchè delle sostanze atte a provocare intolleranze e la disciplina speculare del senza glutine e senza lattosio
Avv. Cinzia Catrini

Allergeni e sostanze che provocano intolleranze, cosa sono?
Il rapporto tra il Reg. (UE) n. 1169/11 – Reg. (CE) n. 852/04 ed il Reg. (CE) n. 178/02, la gestione del rischio e buone prassi nel piano di autocontrollo;
• Le linee del Ministero della Salute 2018 Allergie alimentari e sicurezza del consumatore
• focus novità: Reg. (UE) n. 382/2021 adeguamento del Reg. (UE) 852/2004 alla revisione della norma del Codex Alimentarius ‘General Principles of Food Hygiene’ (Principi generali in materia di igiene alimentare, (CXC 80-2020) intervenuta lo scorso settembre 2020, con la quale è stato introdotto il principio generale della «cultura della sicurezza alimentare» per aumentare la consapevolezza e migliorare i comportamenti dei dipendenti degli stabilimenti alimentari: focus allergeni
• Allergeni: quali sono? I 14 alimenti che richiedono una particolare attenzione nella comunicazione All. II Reg. (UE) n. 1169/2011;
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze/alimenti atti a provocare intolleranze) in relazione agli alimenti pre-imballati
focus cd carry over
focus cd May contain
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze atte a provocare intolleranze) in relazione agli alimenti preincartati alla presenza o meno del consumatore, ovvero ancora venduti sfusi. In questo contesto porteremo l’attenzione anche al “fuori casa” e, quindi, alla ristorazione ed alle attività di somministrazione alimenti ad essa assimilabili
• Modalità di fornitura di informazioni sugli allergeni (sostanze atte a provocare intolleranze) nel Business to Business (B2B) e la c.d. Precautionary Allergen Labelling (PAL)
• Case study: criticità, responsabilità e sanzioni amministrative – penali
• La disciplina speculare delle indicazioni Allergen free
• Il glutine: normativa di riferimento
• Il lattosio: normativa di riferimento
• Case study: criticità, responsabilità e sanzioni amministrative – penali.

Diritto e Cibo rubrica

Il diritto ad un cibo adeguato, sano e giusto è al centro dell’attenzione mondiale, ma non c’è bisogno che lo dica io; ebbene, in questo contesto ho pensato ad un laboratorio MA giuridico che mi rappresenta sia come avvocato e consulente di diritto alimentare che come nutrizionista e terapista alimentare: una fucina di informazioni che spaziano dal rapporto tra il cibo e i suoi aspetti culturali, alla sostenibilità ambientale, passando dai più complessi temi della legalità alimentare.

Potete leggere alcuni miei articoli o guardare dei video registrati grazie alla collaborazione della dott.ssa Maria Chiara Italia mediatrice familiare, editor

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