Bancarotta: la responsabilità dei sindaci
Cass. pen., Sez. V, 26 maggio 2021, n. 20867
Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale posta in essere dagli amministratori: quali i requisiti necessari a che possa configurarsi il concorso dei componenti del Collegio Sindacale?
La Suprema Corte ribadisce il principio in base al quale “la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, sia pur libera e portata “in qualsiasi modo”, dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro”.
E’ dunque necessario il riscontro di un contributo causale dei sindaci all’operato degli amministratori a che possa configurarsi un concorso nel reato, ovvero la comprovata volontà dei componenti del Collegio desumibile dalla una loro condotta omissiva. A nulla rileva la mera posizione di garanzia ricoperta dai sindaci.
Nella sentenza in esame, la Cassazione rileva, pertanto, l’assenza di una specifica motivazione in relazione ai suddetti elementi, ritenendo che il Giudice di secondo grado non abbia adeguatamente chiarito se l’omesso controllo dei Sindaci sia stato determinante per la realizzazione della condotta distrattiva posta in essere dagli amministratori – valutando se, anche senza l’apporto dei componenti del Collegio Sindacale, detto comportamento illecito si sarebbe ugualmente verificato – né, tantomeno, in quale modo avrebbero potuto attivamente impedire l’evento.
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