Formazione: contaminanti di prodotto e processo nell’era del Green Deal, controllo e gestione nei prodotti alimentari

Webinar “Contaminanti di prodotto e processo nell’era del Green Deal: controllo e gestione nei prodotti alimentari”

Si parlerà di:
✔️punti critici della contaminazione da micotossine
✔️residui di farmaci e altre sostanze di origine antropica
✔️processi di sanificazione degli impianti in ottica di sostenibilità
✔️migranti da soluzioni di packaging “sostenibile”
✔️Piano Nazionali Controlli e diritti e doveri dell’Osa in fase di campionamento e controllo da parte delle Autorità secondo il Regolamento (UE) 2017/625)

📆Quando: il 9 Giugno dalle 10.00 alle 17.00
🌍Dove: online sulla nostra piattaforma Formalimenti: urly.it/3n83j
👩‍🏫Docenti: avv. Cinzia Catrini

📌Il corso è in promozione fino al 20 maggio

🎯Eroga 6 CFP ai Tecnologi Alimentari

Per info e iscrizioni: urly.it/3n83g

UN ASSAGGIO DEL MIO INTERVENTO …IN PILLOLE..

Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene #contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della #salute #pubblica e in particolare sul piano #tossicologico. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche (articolo 2 del regolamento CEE 315/1993).

Per questo, il Ministero della Salute ha emanato a gennaio 2022 il nuovo #pianoannualedicontrolloufficiale per il #monitoraggio dei #contaminanti di origine #ambientale o #industriale.

Il regolamento UE n. 625/2017 definisce le modalità di attuazione dei #controlli e altre attività #ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli #alimenti e sui #mangimi, delle norme sulla #salute e sul #benessere degli #animali, sulla #sanità delle #piante nonché sui prodotti fitosanitari. L’adeguamento della normativa nazionale alle prescrizioni di questo regolamento è contenuto nel decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..

Nell’articolo 14, punto h) del citato regolamento, sono specificati i metodi e le tecniche da applicare per i #controlliufficiali, tra i quali vengono indicati “ #campionamento, analisi, diagnosi e prove”. Il Piano citato è inerente proprio alle attività di controllo di cui al punto h), nonché alle indicazioni riportate nell’allegato del decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 e s.m.i..

A sua volta il regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. definisce i requisiti di igiene degli alimenti e introduce la responsabilità degli OSA per la sicurezza degli alimenti e il sistema dell’analisi dei rischi ( #HACCP) al fine della relativa gestione. Prevede, inoltre, il controllo della contaminazione, intesa come “la presenza o l’introduzione di un #pericolo”, e si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti nonché alla fase dell’esportazione.

Da quanto previsto dalla norma, si evince la necessità che le AC valutino l’efficacia del controllo dei contaminanti effettuato dagli #OSA anche attraverso attività di campionamento e analisi.

Quali i possibili esiti del controllo? i diritti e i doveri degli OSA?

Il biologico ha nuove regole

La Commissione ha definito un piano d’azione organico completo per l’Unione europea. Attraverso di essa, la Commissione mirerà a raggiungere l’obiettivo del Green Deal europeo del 25% dei terreni agricoli ad agricoltura biologica entro il 2030.

Il piano d’azione è suddiviso in tre assi interconnessi che riflettono la struttura della filiera alimentare e gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal.
Asse 1 : stimolare la domanda e garantire la fiducia dei consumatori.
Asse 2 : stimolare la conversione e rafforzare l’intera catena del valore.
Asse 3 : il biologico guida l’esempio: migliorare il contributo dell’agricoltura biologica alla sostenibilità ambientale.
I tre assi saranno supportati da 23 azioni, che proseguiranno alcune delle azioni di successo del periodo 2014-2020, oltre a proporre una serie di nuove azioni e mobilitare diverse fonti di finanziamento.

Asse 3: il biologico guida l’esempio: migliorare il contributo dell’agricoltura biologica alla sostenibilità

L’agricoltura biologica contribuisce alla protezione dell’ambiente e del clima, alla fertilità a lungo termine del suolo, ad elevati livelli di biodiversità, ad un ambiente atossico e ad elevati standard di benessere animale.

La terra coltivata biologicamente ha circa il 30% in più di #biodiversità rispetto alla terra coltivata in modo convenzionale. L’agricoltura biologica è, ad esempio, benefica per gli impollinatori. Gli agricoltori biologici non possono utilizzare pesticidi chimici e fertilizzanti sintetici. Inoltre, è vietato l’uso di OGM e radiazioni ionizzanti e l’uso di antibiotici è severamente limitato.
Tuttavia, è importante esplorare modi nuovi e migliorati per l’agricoltura biologica per ridurre il proprio #impatto #ambientale. La Commissione migliorerà ulteriormente il contributo del settore biologico alla sostenibilità e alle sfide ambientali attraverso azioni incentrate su:
-riduzione dell’impronta climatica e ambientale;
-migliorare la #biodiversità genetica e aumentare i raccolti;
-lo sviluppo di alternative agli input controversi e ad altri prodotti fitosanitari;
-migliorare il #benessere degli #animali ;
-fare un uso più efficiente delle risorse.

#Basilegali
Il 1° gennaio 2022 è stata introdotta una #nuova #normativa relativa al settore #biologico. Questa #normativa cerca di rispondere alle sfide poste dalla rapida espansione dell’agricoltura #biologica fornendo un quadro giuridico più efficace per l’industria.

Si tratta del #regolamentoUE2018/848 cui sono seguiti ulteriori
atti delegati di portata generale per integrare o modificare alcuni elementi non essenziali (nel senso di complementari) dell’ atto legislativo; nonchè atti di esecuzione da cui la versione consolidata del Regolamento (UE) 2018/848.

E l’ #italia ? è stata approvata proprio i primi giorni di marzo la nuova #legge sul biologico e la previsione di una marchio #bio tutto #italiano..

Ne parlo in questo articolo con lo scopo di diffondere uno degli strumenti di #sostenibilità

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Tutela dei beni culturali: rafforzata tutela

La Legge 9 marzo 2022, n. 22 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“ è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.

Il provvedimento riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale e le inserisce nel codice penale ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento è in vigore dal 23 marzo 2022.

  • §§

La legge si compone di 7 articoli attraverso i quali:

  1. colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali ed introduce nuove fattispecie di reato. In particolare, viene inserito nel codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici;
  2. innalza le pene edittali vigenti;
  • introduce nuove circostanze aggravanti (la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.
  1. Individua nuove circostanze attenuanti (la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto);
  2. introduce cause di non punibilità;
  3. interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata;
  • modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il legislatore ha previsto poi l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»).
  • modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette.

 

In particolare, quanto al codice penale la riforma introduce gli articoli:

518-bis (Furto di beni culturali)

518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali)

518-quater (Ricettazione di beni culturali)

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto)

518-sexies (Riciclaggio di beni culturali)

518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali)

518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)

518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)

518-decies (Importazione illecita di beni culturali)

518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali)

518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)

518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte)

518-quinquiesdecies (Casi di non punibilità)

518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti)

518-septiesdecies (Circostanze attenuanti)

518-duodevicies (Confisca)

518-undevicies (Fatto commesso all’estero)

A queste figure delittuose si affiancata la nuova contravvenzione di cui all’art. 707-bis rubricata “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».

Quanto alle modifiche al D.Lgs. n. 231/2001, come detto, è prevista l’introduzione degli articoli:

25-septiesdecies: (Delitti contro il patrimonio culturale) che prevede in relazione:

– all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esporta zione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

– all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

– all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

– all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni;

25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

Nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Superbonus e DL 13/22: frodi e sicurezza sul lavoro

Superbonus e Decreto Frodi: pesanti sanzioni in caso di asseverazioni false e assicurazioni professionali da rifare…e la sicurezza in cantiere?

Il DL n. 13/2022 a fronte delle agevolazioni fiscali e delle frodi che hanno portato con sè prevede che i tecnici abilitati che espongono informazioni false o che omettono di indicare informazioni rilevanti sui requisiti tecnici dell’intervento o sulla sua realizzazione, ovvero che attestano falsamente la congruità delle spese, rischiano il carcere da 2 a 5 anni e sono puniti con una multa da 50.000 a 100.000 euro.

Scatta inoltre l’obbligo di adeguare le assicurazioni professionali. Il massimale dovrà essere pari all’importo dei lavori oggetto di attestazioni e asseverazioni, e sarà necessario stipulare una polizza per ciascun intervento.

Sicurezza sul lavoro?

Per ottenere le agevolazioni fiscali, le imprese edili dovranno applicare contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedano norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Detto altrimenti, non potranno essere riconosciuti come lavori edili quelli eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il CCNL applicato dovrà essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse per l’esecuzione degli stessi.

Importante e ampio il dispositivo che verificherà la corrispondenza fiscale e contrattuale: a controllare sarà l’Agenzia delle Entrate che si avvarrà dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.

In parallelo al debutto dei nuovi obblighi in materia di applicazione del contratto collettivo previste dal decreto contro le frodi in edilizia, finalizzati a porre un freno alle irregolarità nel settore, giungono le indicazioni contenute nella nota n. 1231 del 23 febbraio 2022 della Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro.

Aumenta l’attività nel settore edile per l’accesso al bonus facciate, al superbonus e più in generale alle detrazioni per ristrutturazione e, in parallelo, si intensificano i controlli sul rispetto delle norme in materia di0 sicurezza e per il contrasto al lavoro nero.

Pertanto, in linea con quanto previsto nel corso del 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma anche per il 2022 l’attenzione particolare in materia edilizia, alla luce dei numerosi cantieri e lavori in corso ai fini dell’acceso alle agevolazioni fiscali.

Detto ciò, è noto che, sebbene di adempimenti per la sicurezza in cantiere in caso di Superbonus se ne sia parlato poco, è un dato che già il Decreto 6 agosto 2020 all’art. 8, comma 3, prevedeva quali dovessero essere i Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ma, in particolare il Decreto 18 febbraio 1998 n. 41, all’art. 4 “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” prevedeva che “LA DETRAZIONE NON E’ RICONOSCIUTA IN CASO DI:

D) VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E NEI CANTIERI, NONCHE’ DI OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE ACCERTATE DAGLI ORGANI COMPETENTI E COMUNICATE ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE TERRITORIALMENTE COMPETENTE”.

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ben doveva dunque essere già attenzionata dai diretti interessati (vedasi committenti in primis) anche ed indipendentemente dall’ultimo intervento in materia.

Ciò a maggior ragione considerato che il terreno è fertile anche per possibili contestazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.

Premi UE per un pianeta sostenibile

E’ stata approvata definitivamente la nuova normativa nel settore della produzione biologica.
Tra le principali novità la definizione di produzione biologica quale attività di interesse nazionale, con il riconoscimento di una funzione sociale e ambientale.
Infatti ecco i primi premi biologici…
Si legge nell’angolo stampo del sito Ufficiale della Commissione europea ….”la Commissione europea, il Comitato economico e sociale europeo (CESE), il Comitato europeo delle regioni (CdR), il COPA-COGECA e IFOAM Organics Europe lanciano insieme il primo prodotto biologico dell’UE in assoluto premi. Questi premi riconosceranno l’eccellenza lungo la catena del valore del biologico, premiando gli attori migliori e più innovativi nella produzione biologica nell’UE. Le domande saranno aperte dal 25 marzo all’8 giugno 2022.
Questi premi sono il primo esempio di premi biologici a livello dell’UE e sono concepiti come seguito al piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica, adottato dalla Commissione il 25 marzo 2021, che ha annunciato il lancio di tali premi per aumentare la consapevolezza della produzione biologica e aumentare la domanda di prodotti biologici.
Saranno assegnati otto premi in sette categorie, tra cui la migliore agricoltore biologico femminile, il miglior agricoltore biologico maschile, la migliore regione biologica, la migliore città biologica, il miglior bio-distretto biologico, la migliore PMI biologica, il miglior rivenditore di alimenti biologici e il miglior ristorante biologico. Maggiori informazioni possono essere trovate sulla pagina dedicata ai Premi Biologici dell’UE .
Sarà organizzata una cerimonia di premiazione per annunciare i vincitori il 23 settembre 2022″.

Non una data casuale essendo stata istituita una giornata europea del biologico proprio nella medesima giornata!

L’agricoltura biologica contribuisce alla protezione dell’ambiente e del clima, alla fertilità a lungo termine del suolo, ad elevati livelli di biodiversità, ad un ambiente atossico e ad elevati standard di benessere animale…un passo avanti verso la sostenibilità?

Producendo alimenti di alta qualità a basso impatto ambientale, l’agricoltura biologica svolgerà un ruolo essenziale nello sviluppo di un sistema alimentare sostenibile per l’UE.

Un sistema alimentare sostenibile è al centro del Green Deal europeo . Nell’ambito della strategia Farm to Fork del Green Deal , la Commissione europea ha fissato l’obiettivo di “almeno il 25% dei terreni agricoli dell’UE destinati all’agricoltura biologica e un aumento significativo dell’acquacoltura biologica entro il 2030”.