Quando un modello può definirsi idoneo e quali criteri adotta il giudicante ai fini della valutazione di idoneità del modello in giudizio?
Nella sezione Focus 231 di Norme&Tributi Plus Diritto, 26 Gennaio 2022, de Il Sole 24 Ore, in qualità di partners un approfondimento sul tema.
Con il D.Lgs. n. 231/2001 il legislatore persegue il fine di prevenire il rischio di commissione di reati nelle realtà aziendali mediante l’adozione di un Modello di Gestione Organizzazione e Controllo (MOG) che possa considerarsi idoneo.La chiara vocazione di prevenzione, dunque, è strettamente legata al concetto di idoneità del MOG. L’ art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 fornisce alcuni parametri di riferimento che valgono all’Ente, una volta rispettati, a provare in giudizio l’assenza di responsabilità per colpa di organizzazione, ma omette di rappresentare elementi certi circa l’idoneità preventiva.
Il saggio analizza ogni elemento rilevante indicato dal legislatore nella consapevolezza che le uniche certezze correlate alla pretesa idoneità sono rappresentate dal fatto che il Modello non possa essere inteso come “un rituale di portata meramente burocratica” [1] e che lo stesso non possa consistere in un “manufatto preconfezionato, ma deve rappresentare una confezione sartoriale, adattandosi alle singole specificità dei contesti“. Il giudizio di valore sul rispetto delle indicazioni normative spetta unicamente al Giudice penale che, anche avvalendosi dell’ausilio di consulenti tecnici forniti delle necessarie professionalità, accerta se l’analisi dei rischi sia stata integrale, se le procedure tracciate abbiano spiegato la loro utilità sul piano preventivo, se il sistema sia caratterizzato da meccanismi correttivi, se il controllo sia stato affidato ad un organismo di controllo munito anche di poteri disciplinari efficaci
Una sorta di delega in bianco, priva di chiari riferimenti normativi e con poche favorevoli pronunce giurisprudenziali