Ingredienti funzionali e claims

Webinar

Ingredienti funzionali e cliams: aspetti tecnologici e normativi

Come realizzare un prodotto davvero healthy?

Quali sono gli ingredienti funzionali e gli elementi bioattivi con una solida evidenza scientifica, che consentono di vantare specifiche caratteristiche funzionali nell’etichetta del prodotto ?

In questo webinar si è parlato, con un taglio fortemente orientato alle buone pratiche di produzione, di polifenoli, fibre prebiotiche e acidi grassi omega 3 e omega 6, che sono ad oggi i componenti funzionali più studiati in ambito alimentare. Saranno approfonditi gli aspetti tecnologici che preservano la loro stabilità e biodisponibilità nei prodotti processati, i criteri nutrizionali di riferimento, basati sull’evidenza scientifica e i riferimenti tecnico-giuridici per una comunicazione corretta ed efficace delle proprietà salutistiche dell’ingrediente nel prodotto finale.

Il mio intervento si è focalizzato sulla corretta informazione delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli alimenti attraverso la creazione e l’utilizzo di claims conformi alla normativa di settore.

“Le norme di riferimento per realizzare i claim e comunicarli in etichetta. Esempi dalla giurisprudenza”

I Regolamenti 1924/2006 e 432/2012 sui claim funzionali e le altre norme comunitarie e nazionali che disciplinano la presenza di questi ingredienti negli alimenti. Le pronunce degli organi giudiziari competenti.

Per inciso: cos’è un claim? Quando di parla di claims nutrizionali e salutistici?

In generale di tratta di frasi brevi, slogan, utilizzate allo scopo di evidenziare caratteristiche di un determinato prodotto esaltandone vantaggi e benefici. Banalmente sono oramai numerosi le confezioni di prodotti che dagli scaffali dei supermercati inneggiano al free from o al green ..ovviamente la normativa di riferimento per la loro regolamentazione è interdisciplinare trattandosi in senso lato anche di un messaggio pubblicitario.

I claims nutrizionali e salutistici a loro volta sono specificamente normati dal Reg. n. 1924/2006 la cui ratio è:

Ratio del Regolamento claims:

garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare (considerando 9).

“…l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’efficace funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori…” (considerando 36).

Articolo 1, paragrafo 1: Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

Tutela dei consumatori: non solo di carattere economico. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sugli alimenti sono in grado di indirizzare il consumatore anche ed in particolar modo nelle scelte volte alla tutela della propria salute: “Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte” (considerando 10).

Dati questi principi ben si comprende che i cliams siano nutrizionali o salutistici devono soddisfare determinati requisiti generali:

REQUISITI GENERALI DEI CLAIMS EX REG. (CE) N. 1924/2006

FONDATEZZA SCIENTIFICA:

  • La fondatezza scientifica dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del settore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle.
  • Un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova(considerando 17).
  • “È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico” (considerando 14).
  • “Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrebbe effettuare tali valutazioni” (considerando 23).
  • ma e’ nec soddisfare anche i requisiti di:
  • Veridicità
  • Comprensibilità e non ingannevolezza 

Definizioni:

1 «indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

  1. a) all’energia (espressa in kcal e kJ)) che
  • i) apporta,
  • ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
  • iii) non apporta, e/o
  1. b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
  • i) contiene,
  • ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
  • iii) non contiene;

– 2 «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute;

– 3 «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana (es. Beta-glucani dell’orzo – È stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche). NON RIFERIMENTO ALLA MALATTIA DIRETTAMENTE BENSI’ AL FATTORE DI RISCHIO

Ma come si utilizzano? Quali possono essere utilizzati? sono previste delle sanzioni?

vi rimando al webinar che si può vedere ancora in streeming! 

lo Studio è pronto a mettere a frutto la propria esperienza 

Il nuovo D.lgs. n. 27 / 2021

E’ stata portata l’attenzione alla “saga” che ha interessato l’entrata in vigore del d.lgs. n. 27del 2 febbraio 2021, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 4 ottobre 2019, n. 117» e alle conseguenze derivate dall’intruso art.18 con particolare riferimento alle problematiche connesse al diritto di difesa; a tal fine l’elaborato analizza anche le principali questioni connesse alle attività di accertamento della conformità dell’alimento/prodotto con particolare riferimento al problema delle garanzie difensive riconducibile alla vexata questio sui prelievi e le analisi di campioni svolti ante processum (e, quindi extra) nell’ambito di attività ispettivo-amministrative e nella loro pretesa utilizzabilità in sede processual-penalistica.

Necessario è risultato, altresì, soffermarsi sulla riforma delle procedure di verifica che ne è derivata e, dunque, sull’analisi dei nuovi istituti della controperizia – (d.lgs. n. 27 del 27 febbraio 2021, art.7) – e della controversia – (d.lgs. n. 27 del 27 febbraio 2021, art. 8) – analizzandone i possibili rivolti critici sia giuridici che operativi. Infine, volgendosi a riflettere sulla individuazione di una strategia politico-criminale, di ispirazione costituzionale, atta a contrastare l’in-sicurezza alimentare e garantire l’ordine alimentare si è offerta una chiave di lettura sull’opportunità della tentata abrogazione della legge n. 283 del 30 aprile 1962.

Il MOG per il comparto alimentare

Il cibo ha assunto in quest’epoca una dimensione culturale centrale. Nel contesto in cui viviamo di massificazione globale dei consumi e di lunghe catene di fornitura è sempre più sentita la necessità di conoscere il percorso produttivo di ciò di cui ci nutriamo. Ciò anche a fronte delle costanti minacce di contraffazione, frode e cibo contaminato nonché della oramai radicata presenza delle agromafie, i “nuovi” colletti bianchi della tavola che in modo strutturato ed organizzato commettono food crimes.
I rapporti dell’Osservatorio agromafie evidenziano che gli illeciti alimentari sono oramai da considerarsi alla stregua di allarmanti fenomeni di criminalità economica.
La sicurezza alimentare costituisce, dunque, la direzione verso la quale è necessario che questo comparto produttivo si muova. Essere conformi alla normativa sulla tracciabilità rappresenta la risposta alle esigenze manifestate da un mercato sempre più concorrenziale dove la reputazione aziendale assume un valore essenziale, un mercato che richiede un miglioramento dell’efficienza interna ma anche della comunicazione esterna.

Il consumatore “moderno” è mediamente più interessato a conoscere il cibo di cui si nutre: si è imposta l’idea di una scelta consapevole ed adeguata del cibo ma in quest’epoca caratterizzata da un’economia del distanziamento a causa di una supply chain complessa e articolata è sempre più difficile
potersi “fidare” della qualità del prodotto.

La risposta delle aziende a questo fenomeno non può che consistere nell’attuazione di sistemi di controllo, protocolli, procedure che permettano di risalire alle varie fasi di produzione e distribuzione, in altre parole l’adozione di un modello di organizzazione ad hoc. D’altronde nell’attuale sistema economico avere la possibilità di offrire un valore aggiunto rappresenta un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza illegale ed estera che produce con standard differenti e si posiziona sul mercato italiano giocando sul basso prezzo.

In questo contesto, a fronte dell’attuale sistema di tutela apprestato dal diritto penale e dalla legislazione alimentare, si impone la necessità di una rielaborazione dei reati alimentari, la revisione della legislazione speciale ma, in via principale, l’adeguamento della vigente normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche allo specifico comparto alimentare recependo anche gli indirizzi della normativa europea, della standardizzazione privata e della soft law. Considerata la dimensione che hanno assunto gli scambi commerciali, l’impresa rappresenta la principale forma per il mercimonio del patrimonio alimentare e la risposta a tale fenomeno si dovrebbe tradurre nella previsione di un’apposita disciplina dei modelli di gestione puntando sulla diretta responsabilizzazione dell’impresa fulcro di interessi e quindi strumento atto a favorire fenomeni illeciti. In tal senso muove il DdL di riforma dei reati alimentari approvato e presentato alla Camera il 6 marzo 2020.

1 2